Art. 2.

             Riorganizzazione della capacita' produttiva

  1. Ai  fini della riorganizzazione del settore, per la presenza nel
sistema  produttivo  di  un  eccesso di capacita' produttiva, vengono
incentivati  programmi  per  la  distruzione  fisica degli impianti e
macchinari  che compongono il ciclo di produzione, con la conseguente
chiusura  del  sito  produttivo.  Per  sito produttivo si intende una
unita'  produttiva idonea a realizzare un ciclo completo di attivita'
di  fonderia:  fusione,  colata,  formatura,  finitura  come definiti
nell'allegato C.
  2. La  misura del contributo fa riferimento al piu' elevato dei due
valori  previsti  dalla  Comunicazione  della  U.E.  C (2002) 315 del
7 marzo  2002:  «margine  di  contribuzione  a costi fissi» - «valore
residuo degli impianti da rottamare», ed e':
    a) del  100% nell'ipotesi di riduzione della capacita' produttiva
conseguente  a  fusione  tra  imprese  o  ad  accordi  tra imprese di
fonderia, che prevedano, tra l'altro, adeguata soluzione dei problemi
occupazionali.   In   particolare,  la  fonderia  che  acquisisce  la
produzione  dismessa  deve  dimostrare di aver raggiunto, nella media
degli  ultimi  tre  bilanci  approvati,  valori  positivi  di ROS. La
certificazione  deve  essere  effettuata  da parte di una societa' di
revisione.  Va inoltre dimostrata, con perizia di tecnico esperto del
settore,  la  capacita'  di  realizzare,  con  i  propri impianti, la
produzione della fonderia che cessa l'attivita';
    b) del  60%  della  sua  entita' massima per la sola riduzione di
capacita' produttiva.
  3. I predetti valori sono cosi' individuati:
    a)   valore   attualizzato   del  margine  di  contribuzione  del
rendimento  degli  impianti  nell'ultimo  triennio  2000-2002; per la
determinazione del margine di contribuzione dell'impresa industriale,
si  fa  riferimento  alle  sole voci di ricavo e di costo a monte del
risultato  operativo  ad esclusione quindi delle componenti di natura
sia finanziaria sia extraoperativa;
    b) valore contabile residuo degli impianti da rottamare, al netto
degli ammortamenti effettuati al 31 dicembre 2002.
  4.  I  valori  stessi  sono  accertati  attraverso  una istruttoria
tecnica   svolta   da   istituzione  creditizia  specializzata  nella
valutazione  di  complessi  aziendali  ed  impianti  industriali, con
convenzione con il Ministero delle attivita' produttive, a seguito di
selezione  ad  evidenza  pubblica.  L'onere  derivante dalla predetta
convenzione  e' a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 12
della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
  5. Le imprese istanti sono altresi' tenute:
    a) ad  effettuare  una  riclassificazione dei bilanci da parte di
societa' di revisione, secondo lo schema di cui all'allegato D;
    b) a  prevedere, nei programmi di distruzione degli impianti, una
adeguata soluzione dei problemi occupazionali conseguenti;
    c) a   procedere  alla  distruzione  degli  impianti  oggetto  di
incentivazione  entro  un  anno  dalla  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento;
    d) per  fruire  del  100% del contributo, a presentare un accordo
sottoscritto  con  l'impresa  in  grado  di  realizzare la produzione
dismessa in cui siano indicati i requisiti di cui al comma 2, lettera
a), del presente articolo.
  6.  La  distruzione  degli  impianti produttivi consiste nel taglio
delle  parti degli impianti indicate nell'allegato C. I costi di tali
operazioni sono detratti dal ricavo della cessione del rottame.
  7.  Apposite  commissioni  costituite  con  decreto  del  Direttore
generale  per il coordinamento degli incentivi alle imprese procedono
alla  verifica  della  distruzione  degli  impianti produttivi. Per i
relativi   compensi   si  fa  riferimento  al  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 27 marzo 1984, e
successive  modificazioni.  Il  relativo  onere  e'  a  carico  dello
stanziamento previsto dall'articolo 12, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273.
  8.  I  ricavi  ottenuti  dalle  imprese  istanti con la vendita del
rottame,   al   netto   dei   costi   sostenuti  per  gli  interventi
riconducibili   al  taglio  alla  fiamma  e  alla  demolizione  degli
impianti, sono conferiti mediante versamento alle entrate di bilancio
dello  Stato  e,  comunque,  dopo  aver percepito l'intero contributo
spettante  per  la rottamazione degli impianti. Non sono detraibili i
costi   di   rimozione   e   smaltimento   di   eventuali   materiali
tossico-nocivi.  Non  sono riconoscibili costi di personale protratti
oltre  la  data  di  verifica,  da parte della Commissione ispettiva,
della  avvenuta rottamazione degli impianti. La differenza tra ricavi
e  costi  ammissibili,  riferita  alla  vendita  del  rottame,  viene
calcolata dall'aministrazione sulla base della documentazione redatta
in  conformita'  dell'allegato  E. Il risultato di tale calcolo viene
comunicato  alle imprese per il successivo versamento alle entrate di
bilancio.
 
          Nota all'art. 2:
              -  La  comunicazione della U.E. C(2002) 315 del 7 marzo
          2002 e' pubblicata sulla G.U.C.E. C315 del 7 marzo 2002.
              -  Il  testo dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002,
          n. 273, e' riportato nelle note alle premesse.