Art. 2.
                            (Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a)  "programmi  televisivi"  e "programmi radiofonici" l'insieme,
predisposto  da  un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo
marchio   editoriale   e   destinati  alla  fruizione  del  pubblico,
rispettivamente,  mediante  la  trasmissione televisiva o radiofonica
con   ogni   mezzo;   l'espressione   "programmi"   riportata   senza
specificazioni  si  intende  riferita  a programmi sia televisivi che
radiofonici;
    b)  "programmi-dati"  i  servizi  di  informazione  costituiti da
prodotti  editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e
diversi  dai  programmi  radiotelevisivi,  non  prestati su richiesta
individuale,  incluse  le  pagine informative teletext e le pagine di
dati;
    c)  "operatore  di  rete"  il  soggetto  titolare  del diritto di
installazione,  esercizio  e  fornitura  di una rete di comunicazione
elettronica  su  frequenze  terrestri in tecnica digitale, via cavo o
via  satellite,  e  di  impianti  di  messa  in  onda, multiplazione,
distribuzione  e diffusione delle risorse frequenziali che consentono
la trasmissione dei programmi agli utenti;
    d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilita'
editoriale   nella   predisposizione   dei   programmi  televisivi  o
radiofonici  e  dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione
anche  ad  accesso  condizionato  su  frequenze  terrestri in tecnica
digitale,  via  cavo  o  via  satellite  o  con  ogni  altro mezzo di
comunicazione   elettronica  e  che  e'  legittimato  a  svolgere  le
attivita'  commerciali  ed  editoriali connesse alla diffusione delle
immagini o dei suoni e dei relativi dati;
    e)  "fornitore  di  servizi interattivi associati o di servizi di
accesso   condizionato"   il   soggetto   che   fornisce,  attraverso
l'operatore  di  rete,  servizi  al  pubblico di accesso condizionato
mediante   distribuzione   agli   utenti   di  chiavi  numeriche  per
l'abilitazione  alla  visione  dei  programmi,  alla fatturazione dei
servizi  ed  eventualmente  alla  fornitura  di  apparati, ovvero che
fornisce   servizi   della   societa'   dell'informazione   ai  sensi
dell'articolo  1,  numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla
direttiva  98/48/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 20
luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
    f)  "accesso  condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base
ai  quali  l'accesso  in forma intelligibile al servizio protetto sia
subordinato  a  preventiva ed individuale autorizzazione da parte del
fornitore del servizio;
    g)  "sistema  integrato delle comunicazioni" il settore economico
che  comprende  le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica;
editoria   annuaristica  ed  elettronica  anche  per  il  tramite  di
INTERNET;   radio   e   televisione;   cinema;  pubblicita'  esterna;
iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
    h)  "servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo"  il  pubblico
servizio   esercitato  su  concessione  nel  settore  radiotelevisivo
mediante  la complessiva programmazione, anche non informativa, della
societa'  concessionaria,  secondo le modalita' e nei limiti indicati
dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;
    i)    "ambito    nazionale"    l'esercizio    dell'attivita'   di
radiodiffusione  televisiva  o  radiofonica  non  limitata all'ambito
locale;
    l)  "ambito locale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione
televisiva  in uno o piu' bacini, comunque non superiori a sei, anche
non  limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della
popolazione   nazionale;   l'ambito   e'   denominato  "regionale"  o
"provinciale"   quando  il  bacino  di  esercizio  dell'attivita'  di
radiodiffusione  televisiva  e'  unico e ricade nel territorio di una
sola  regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in
altri   bacini;   l'espressione   "ambito   locale"  riportata  senza
specificazioni  si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito
regionale o provinciale;
    m) "opere europee" le opere originarie:
      1) di Stati membri dell'Unione europea;
      2)  di  Stati  terzi  europei che siano parti della Convenzione
europea  sulla  televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5
maggio  1989  e  resa  esecutiva  dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327,
purche'  le opere siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti
in  uno  di  questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il
controllo  effettivo  di  uno  o  piu' produttori stabiliti in uno di
questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia
prevalente  nel  costo  totale  della  co-produzione e questa non sia
controllata  da  uno  o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali
Stati;
      3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o
in  co-produzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri
dell'Unione  europea,  da  produttori  stabiliti  in uno o piu' Stati
terzi europei con i quali la Comunita' europea abbia concluso accordi
nel  settore  dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate
principalmente  con il contributo di autori o lavoratori residenti in
uno o piu' Stati europei.
 
          Note all'art. 2:
              - L'art.   1,  n.  2),  della  direttiva  98/34/CE  del
          Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  22 giugno 1998
          (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          Europee n. L 204 del 21 luglio 1998), come modificata dalla
          direttiva  98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  20 luglio  1998  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          delle  Comunita'  europee  L  217  del  5 agosto 1998), che
          prevede  una  procedura  d'informazione  nel  settore delle
          norme e delle regolamentazioni tecniche, e' il seguente:
              "Articolo  1.  -  Ai  sensi della presente direttiva si
          intende per:
                1) (omissis);
                2)  "servizio":  qualsiasi  servizio  della  societa'
          dell'informazione,  vale a dire qualsiasi servizio prestato
          normalmente   dietro  retribuzione,  a  distanza,  per  via
          elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di
          servizi.
              Ai fini della presente definizione si intende:
                "a  distanza":  un servizio fornito senza la presenza
          simultanea delle parti;
                "per    via   elettronica":   un   servizio   inviato
          all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature
          elettroniche   di  trattamento  (compresa  la  compressione
          digitale) e di memorizzazione di dati, e che e' interamente
          trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi
          ottici od altri mezzi elettromagnetici;
                "a   richiesta  individuale  di  un  destinatario  di
          servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati
          su richiesta individuale.
              Nell'allegato  V figura un elenco indicativo di servizi
          non contemplati da tale definizione.
              La presente direttiva non si applica:
                ai servizi di radiodiffusione sonora;
                ai  servizi  di  radiodiffusione  televisiva  di  cui
          all'art. 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE;
              (Omissis)".
              -  La  legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante: "Ratifica
          ed  esecuzione  della convenzione europea sulla televisione
          transfrontaliera,   con  annesso,  fatta  a  Strasburgo  il
          5 maggio  1989",  e'  pubblicata  nel Supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.