Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione "programmi" riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici; b) "programmi-dati" i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; c) "operatore di rete" il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio; g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicita' esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni; h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento; i) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale; l) "ambito locale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; m) "opere europee" le opere originarie: 1) di Stati membri dell'Unione europea; 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Stati europei.
Note all'art. 2: - L'art. 1, n. 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 204 del 21 luglio 1998), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 217 del 5 agosto 1998), che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e' il seguente: "Articolo 1. - Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1) (omissis); 2) "servizio": qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; "per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale. Nell'allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione. La presente direttiva non si applica: ai servizi di radiodiffusione sonora; ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE; (Omissis)". - La legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989", e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.