Art. 2.
  1.  I  materiali  e  gli  oggetti  considerati  nell'articolo 1 del
presente  regolamento,  cosi'  come  i  loro prodotti di assemblaggio
(gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere
compatibili  con  le caratteristiche delle acque destinate al consumo
umano,  quali  definite nell'allegato I del decreto legislativo n. 31
del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o
prevedibili  d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con essi
posta a contatto:
    a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute;
    b) sia    modificandone    sfavorevolmente   le   caratteristiche
organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
  2.  I  materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le
caratteristiche  delle  acque  poste con essi in contatto, in maniera
tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti
dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
  3.  Le  imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto
con  acque  destinate  al consumo umano, sono tenute a controllare la
rispondenza  alle  norme  ad  essi applicabili e a dimostrare di aver
adeguatamente  provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari.
Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le
informazioni   che   permettano   di  verificare  il  rispetto  delle
condizioni  fissate  dal  presente  regolamento.  Ogni fornitura deve
essere  corredata  da  opportuna  etichettatura  o  stampigliatura  o
marcatura  attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi
alle  norme  del  presente  regolamento  e, laddove non possibile, da
idonea dichiarazione.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio
          2001,  n.  31, vedi le note alle premesse. L'allegato I del
          citato decreto, reca: «Parametri e valori di parametro.».