Art. 2. Esclusioni 1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte salve le attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonche' ai seguenti oggetti: a) gli apparecchi a pressione per la preparazione rapida del caffe'; b) le pentole a pressione per uso domestico; c) i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar; d) gli estintori d'incendio fissi, quando la loro pressione massima ammissibile non superi 10 bar, oppure il loro diametro interno non superi 400 mm; gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar; e) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui volume complessivo e' inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima ammissibile non superi 32 bar; f) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali il prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacita' totale in litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar; g) le attrezzature e gli insiemi previsti dall'articolo 3, comma 3 e le attrezzature a pressione standard di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 93/2000; h) le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato); i) recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacita' minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi capacita' minore o uguale a 50 litri; l) le attrezzature di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), del decreto legislativo n. 93/2000, nonche' i cilindri di motrici termiche e di compressori di vapori o di gas, i mantelli di turbine a vapore o a gas e i recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas (a piu' fasi), quando facciano parte dell'incastellatura della macchina; m) le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non superiore a 80, nonche' le valvole di diametro superiore sempreche' il fluido che deve attraversarle non sia nocivo sotto l'aspetto sanitario o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia temperature superiori a 300 °C e pressione massima ammissibile tale che il prodotto della pressione stessa in bar per il DN della valvola superi 1000 bar; n) le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell'aria; o) i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas, purche' si verifichino almeno due delle seguenti condizioni: 1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 500; 2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar; 3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 3000; p) i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar; q) gli alimentatori automatici, per i quali si verifichino almeno due delle seguenti condizioni: 1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 400; 2) la loro pressione massima ammissibile PS non superi 10 bar; 3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 4000; r) i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti muniti di licenza dell'autorita' marina, qualunque sia l'uso cui sono destinati; s) i generatori di vapore collocati a terra, nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiagge, dentro i limiti del territorio marittimo, per i servizi riguardanti direttamente l'industria della navigazione e il commercio marittimo; t) i generatori ed i recipienti in servizio delle navi della Marina Militare, degli Stabilimenti di Guerra, della Marina e dell'Aeronautica; u) i generatori ed i recipienti in servizio sui piroscafi destinati alla navigazione lacuale in servizio cumulativo con le strade ferrate; v) i generatori ed i recipienti nel naviglio della Guardia di finanza: aa) gli impianti, le attrezzature anche quando installati su mezzi mobili destinati alla difesa nazionale; bb) le tubazioni con DN minore o uguale a 80; cc) le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, e' il seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.-2. (Omissis). 3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta; b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonche' canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici; c) le attrezzature di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, in materia di recipienti semplici a pressione; d) le attrezzature di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 284 del 14 ottobre 1982, in materia di aerosol; e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli disciplinati dalle seguenti disposizioni: 1) legge 27 dicembre 1973, n. 942, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 2) legge 8 agosto 1977, n. 572, e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; 3) decreto ministeriale 5 aprile 1994 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 99 del 30 aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; f) le attrezzature appartenenti alla categoria 1 a norma dell'art. 9 e dell'allegato II e contemplate da una delle seguenti disposizioni: 1) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, relativo alle macchine; 2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativo agli ascensori; 3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione; 4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici; 5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas; 6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico, nonche' tutti gli altri prodotti destinati a fini specificatamente militari; h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattivita'; i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonche' nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonche' le loro attrezzature a monte; l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidita' e stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali: 1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna; 2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori; m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi; n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti; o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici; p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unita' mobili «off-shore» nonche' le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione; q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe; r) i silenziatori di scarico e di immissione; s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale; t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar-L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar; u) le attrezzature contemplate nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), ratificato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1839, nel Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID), ratificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 806, nel Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui e' stata data esecuzione con decreto ministeriale 2 ottobre 1995 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e nella Convenzione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616; v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda; z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.». - Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, e' il seguente: «Art. 3 (Requisiti tecnici particolari). - (Omissis): c) tubazioni destinate a contenere: 1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile e' superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti: per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 (allegato II, tabella 6); per i fluidi del gruppo 2, quando la DN e' superiore a 32 e il prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7); 2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti: per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 e il prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar (allegato II, tabella 8); per i fluidi del gruppo 2, quando il PS e' superiore a 10 bar, la DN e' superiore a 200 e il prodotto PS-DN e' superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9); d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme. 2. Gli insiemi di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al comma 1 e di seguito indicati alle lettere a), b) e c), devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti caratteristiche: a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 1100C, contenenti almeno un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento; b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorche' il fabbricante li destina a essere commercializzati e messi in servizio come insiemi; c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del presente comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 1100C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell'allegato I. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purche' progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.». - Per il riferimento al testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1; - Il testo dell'art. 1, comma 3, lettera l) del decreto legislativo n. 93/2000, e' il seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.-2. (Omissis); 3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) - i) (Omissis); l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidita' e stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali: 1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna; 2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;».