Art. 2.
   Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
  1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312,
e' sostituito dal seguente:
  «3. L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000 milioni di euro».
 
          Note agli artt. 2 e 3:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 della gia' citata
          legge n. 312 del 2004, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.    2   (Stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle finanze e disposizioni relative). -
          1.  Sono  autorizzati  l'impegno e il pagamento delle spese
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso  stato di
          previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 e' confermata la
          competenza  gestionale  degli  Uffici a cui afferiscono gli
          stanziamenti  concernenti  la  gestione  transitoria  delle
          spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza del Consiglio dei
          ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo
          della   predetta   gestione  sono  esercitate  dall'Ufficio
          centrale  del  bilancio presso il Ministero dell'economia e
          delle finanze.
              2.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
          di  previsione  delle varie amministrazioni statali i fondi
          da   ripartire  iscritti  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
          finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          ai  bilanci  delle  aziende autonome le variazioni connesse
          con le ripartizioni di cui al presente comma.
              3.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici,
          in  Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
          di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000
          milioni di euro.
              3-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          compensative  di  bilancio  anche  tra i titoli della spesa
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
          occorrenti   per  l'attuazione  delle  disposizioni  recate
          dall'art.  61  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446, dall'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.
          133,  e dall'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.
          124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
              4.   I   limiti   di  cui  all'art.  6,  comma  9,  del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326,
          concernente  gli  impegni  assumibili  dalla  SACE S.p.A. -
          Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per
          l'anno  finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni
          di  euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi
          e  in  7.000  milioni  di  euro  per  le garanzie di durata
          superiore a ventiquattro mesi.
              6.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato   a   provvedere,   con   propri   decreti,  al
          trasferimento  ad  altre  unita' previsionali di base dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte,
          per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   della  unita'
          previsionale  di  base  «Interessi  sui  titoli  del debito
          pubblico»  (oneri  del  debito  pubblico) di pertinenza del
          centro  di  responsabilita'  «Tesoro» del medesimo stato di
          previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
          di ricorso al mercato.
              7.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,
          9  e  9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  inseriti  nelle unita' previsionali di base
          «Fondo  di  riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e
          «Altri  fondi  di  riserva»  (oneri comuni) e «Fondo per la
          riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
          capitale»  (investimenti),  di  pertinenza  del  centro  di
          responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  sono  stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni
          di  euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500
          milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
              8.  Per  gli  effetti  di  cui  all'art.  7 della legge
          5 agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, sono
          considerate  spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte
          nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato di previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              9.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,  da emanare in applicazione del disposto dell'art.
          12,  commi  primo  e secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  sono  iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali
          di  base  di pertinenza dei centri di responsabilita' delle
          amministrazioni    interessate    le    spese    descritte,
          rispettivamente,  negli  elenchi  nn.  2  e 3, annessi allo
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze.
              10.  Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
          prevista  dall'art.  9  della  legge 5 agosto 1978, n. 468,
          sono  indicate  nell'elenco  n.  4,  annesso  allo stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
              11.  Gli  importi  di  compensazione monetaria riscossi
          negli  scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
          versati   nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  base
          «Accisa  e  imposta  erariale di consumo su altri prodotti»
          (Entrate   derivanti   dall'attivita'   di  accertamento  e
          controllo)   dello   stato   di   previsione  dell'entrata.
          Corrispondentemente    la    spesa    per   contributi   da
          corrispondere all'unione europea in applicazione del regime
          delle   «risorse   proprie»  (decisione  70/244/CECA,  CEE,
          Euratom  del  Consiglio,  del  21 aprile  1970) nonche' per
          importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di  base «Risorse proprie Unione
          europea»   (interventi)   di   pertinenza   del  centro  di
          responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria
          denominato:   «Ministero   del   tesoro  -  FEOGA,  Sezione
          garanzia».
              12.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati
          nei  mesi  di novembre  e dicembre  2004 sono riferiti alla
          competenza  dell'anno  2005 ai fini della correlativa spesa
          da  imputare  nell'ambito  dell'unita' previsionale di base
          sopra   richiamata   «Risorse   proprie   Unione   europea»
          (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
          «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze.
              13.    Le   somme   di   pertinenza   dei   centri   di
          responsabilita'   «Ragioneria   generale   dello  Stato»  e
          «Politiche   di   sviluppo   e  coesione»  dello  stato  di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno  finanziario  2005,  relative  ai  seguenti fondi da
          ripartire  non  utilizzate  al  termine dell'esercizio sono
          conservate  nel  conto  dei  residui  per essere utilizzate
          nell'esercizio   successivo:   Fondo   da   ripartire   per
          attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del
          personale    gia'   dipendente   da   istituti   finanziari
          meridionali  da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed
          in   enti  pubblici  non  economici,  iscritti  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di  base «Fondi da ripartire per
          oneri  di  personale»  (oneri comuni); Fondo occorrente per
          l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni a
          statuto    speciale,   iscritto   nell'ambito   dell'unita'
          previsionale  di base «Fondo attuazione ordinamento regioni
          a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il
          funzionamento  del  comitato  tecnico  faunistico-venatorio
          nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
          base  «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire
          per   interventi  per  le  aree  sottoutilizzate,  iscritto
          nell'unita'  previsionale  di  base  «Aree sottoutilizzate»
          (investimenti);  Fondo  da ripartire per la costituzione di
          unita'  tecniche  di  supporto  alla  programmazione,  alla
          valutazione  e al monitoraggio degli investimenti pubblici,
          iscritto  nell'unita' previsionale di base «Programmazione,
          valutazione  e  monitoraggio  degli  investimenti pubblici»
          (interventi).  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato   a   ripartire,   tra   le  pertinenti  unita'
          previsionali di base delle amministrazioni interessate, con
          propri  decreti,  le somme conservate nel conto dei residui
          dei predetti Fondi.
              14.  Ai  fini  dell'attuazione dell'art. 48 della legge
          20 maggio  1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
          dell'unita'  previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato»
          (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
          «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          finanziario  2005  e'  stabilita con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
          dalla  richiesta  di  parere  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              15.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          riassegnazione  all'unita' previsionale di base «Interventi
          diversi»   (interventi)   di   pertinenza   del  centro  di
          responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  l'anno  finanziario 2005 delle somme affluite
          all'entrata  per essere destinate ad alimentare il fondo di
          cui  all'art.  24  della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
          Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e',  altresi',
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          ripartizione  del predetto fondo in attuazione del medesimo
          art. 24 della predetta legge n. 157 del 1992.
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          assegnazione  all'unita' previsionale di base «Acquedotti e
          fognature»  (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
          responsabilita'  «Ragioneria  generale  dello  Stato» dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  l'anno  finanziario 2005 delle somme affluite
          all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere destinate
          ad  alimentare  il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
          legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il
          Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e',  altresi',
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          ripartizione  del predetto fondo in attuazione del medesimo
          art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
              17.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          riassegnazione     all'unita'    previsionale    di    base
          «Ammortamento  titoli di Stato» di pertinenza del centro di
          responsabilita'  «Tesoro»  dello  stato  di  previsione del
          Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
          finanziario  2005  delle  somme  affluite  all'entrata  del
          bilancio  dello Stato per essere destinate ad alimentare il
          fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
              18.  Ai  fini della compensazione sui fondi erogati per
          la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
          lettera  b),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502,  e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze  e'  autorizzato a provvedere, con propri
          decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'  previsionale di
          base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza
          del  centro  di  responsabilita' «Ragioneria generale dello
          Stato»    dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno finanziario 2005
          delle  somme  versate  all'entrata del bilancio dello Stato
          dalle  regioni  e  dalle  province  autonome di Trento e di
          Bolzano.
              19.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni
          interessate,  nonche'  le  eventuali successive variazioni,
          dello   specifico  stanziamento  concernente  la  somma  da
          ripartire  tra  le amministrazioni centrali e regionali per
          sopperire   ai  minori  finanziamenti  decisi  dalla  Banca
          europea  per  gli  investimenti  relativamente  ai progetti
          immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26
          aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di
          cassa   nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di  base
          «Progetti   immediatamente  eseguibili»  (investimenti)  di
          pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  «Politiche di
          sviluppo  e  di  coesione»  dello  stato  di previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              20.  Ferma  restando la disposizione di cui all'art. 36
          del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
          modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato   ad   effettuare,   con   propri  decreti,  le
          variazioni  di bilancio in termini di residui, competenza e
          cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni
          interessate  del fondo iscritto nell'unita' previsionale di
          base «Calamita' naturali e danni bellici» (investimenti) di
          pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  «Politiche di
          sviluppo  e  di  coesione»  dello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione alle
          disposizioni  di  cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990,
          n. 102.
              21.  Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
          dell'art.  5  della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
          nell'ambito della unita' previsionale di base «Prelevamenti
          da  conti  di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e
          concorsi  vari» di pertinenza del centro di responsabilita'
          «Tesoro»  (Ministero  dell'economia  e delle finanze) dello
          stato  di  previsione  dell'entrata (cap. 3689), per essere
          correlativamente  iscritte,  in  termini  di  competenza  e
          cassa,  con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
          «Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri
          comuni)   di   pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
          «Tesoro»   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              22.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alla
          riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
          «Presidenza  del  Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di
          pertinenza  del  centro  di  responsabilita' «Tesoro» dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze,  per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite
          all'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  contributi
          destinati  dall'Unione  europea  alle  attivita'  poste  in
          essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
          opportunita'  tra  uomo  e  donna  in  accordo con l'Unione
          europea.
              23.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato   a   provvedere,   con   propri   decreti,  al
          trasferimento  delle  somme  occorrenti per l'effettuazione
          delle  elezioni  politiche, amministrative e del Parlamento
          europeo  e  per  l'attuazione  dei  referendum  dall'unita'
          previsionale  di  base «Spese elettorali» (oneri comuni) di
          pertinenza   del   centro  di  responsabilita'  «Ragioneria
          generale   dello  Stato»  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
          finanziario  2005  alle  competenti  unita' previsionali di
          base  degli  stati  di  previsione  del  medesimo Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  e  dei  Ministeri  della
          giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
          anno  finanziario,  per l'effettuazione di spese relative a
          competenze  ai  componenti  i  seggi elettorali, a nomine e
          notifiche  dei  presidenti di seggio, a compensi per lavoro
          straordinario,      a      compensi      agli      estranei
          all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e
          competenze  varie  alle  Forze  di  polizia,  a trasferte e
          trasporto   delle   Forze   di   polizia,  a  rimborsi  per
          facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,
          a  spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e
          stampa  di  schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
          elettorale,  a servizio automobilistico e ad altre esigenze
          derivanti  dall'effettuazione  delle predette consultazioni
          elettorali.
              24.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a provvedere, con propri decreti, a trasferire
          per l'anno 2005 alle unita' previsionali di base del titolo
          III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie) degli stati di
          previsione  delle  amministrazioni  interessate,  le  somme
          iscritte,  per  competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
          previsionale     di    base    «Rimborsi    anticipati    o
          ristrutturazione  di passivita» di pertinenza del centro di
          responsabilita'  «Tesoro»  dello  stato  di  previsione del
          Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione agli
          oneri  connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
          rinegoziazione  dei  mutui  con  onere  a totale o parziale
          carico dello Stato.
              25.  Ai  sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959,
          n.  189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo
          della  guardia di finanza da mantenere in servizio di prima
          nomina, per l'anno finanziario 2005, e' stabilito in 150.
              26.  Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione
          del  Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
          le  spese  per  le  quali  possono  effettuarsi, per l'anno
          finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
          cui  all'art.  9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n.
          831,  iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
          «Spese   generali   di  funzionamento»  (funzionamento)  di
          pertinenza   del  centro  di  responsabilita'  «Guardia  di
          finanza» del medesimo stato di previsione.
              27.  Per  l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di
          Stato  e'  autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate
          nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
          decreto-legge  8 dicembre  1927,  n. 2258, convertito dalla
          legge  6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati
          di  previsione annessi a quello del Ministero dell'economia
          e delle finanze (Appendice n. 1).
              28.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alle
          variazioni   di   bilancio   tra   le   pertinenti   unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  l'anno
          finanziario  2005  occorrenti  per l'attuazione delle norme
          contenute  nel  capo I del titolo V del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, in relazione all'istituzione e al
          funzionamento    delle    agenzie   fiscali,   nonche'   in
          applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,
          in  relazione  alla trasformazione dell'Agenzia del demanio
          in ente pubblico economico.
              29.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato   a   riassegnare,  con  propri  decreti,  alla
          pertinente  unita'  previsionale  di  base  dello  stato di
          previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze le
          somme  affluite  all'entrata  del  bilancio dello Stato per
          canoni  di  concessioni  su  demanio  idrico, ai fini della
          relativa   restituzione   alle  regioni  ed  alle  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano in relazione all'art. 86
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
          modificazioni.
              30.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  effettuare, con propri decreti, variazioni
          compensative,   in  termini  di  competenza  e  cassa,  tra
          l'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.1  «Fondo sanitario
          nazionale»   e   l'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.18
          «Federalismo   fiscale»   dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia e delle finanze, in relazione alle
          deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica  (CIPE)  ai  sensi  dell'art. 39,
          comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
              31.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, su proposta
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  le variazioni compensative di bilancio occorrenti
          per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base
          dello  stato  di previsione del predetto Ministero, i fondi
          per  il  funzionamento  delle Commissioni che gestiscono il
          Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito
          in  attuazione  del  decreto  legislativo 5 giugno 1998, n.
          204.
              32.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato    ad    assegnare   alle   pertinenti   unita'
          previsionali  di base, anche di nuova istituzione, le somme
          iscritte   nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
          3.1.2.43  «Contratti di programma» di pertinenza del centro
          di  responsabilita'  «Tesoro» dello stato di previsione del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   ai   fini
          dell'utilizzazione  dei  fondi  relativi  al rimborso degli
          oneri   di   servizio   pubblico  sostenuti  dalle  imprese
          pubbliche,  rispettivamente  disciplinati  dai contratti di
          programma   stipulati   con  le  amministrazioni  pubbliche
          nonche'   per  agevolazioni  concesse  in  applicazione  di
          specifiche disposizioni legislative.
              33.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato   a   provvedere,   con  propri  decreti,  alle
          variazioni  di  bilancio,  anche mediante riassegnazione di
          fondi,  occorrenti  in  relazione alla trasformazione della
          Cassa  depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista
          dall'art.  5  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni.
              34.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
          residui,  competenza e cassa, le variazioni compensative di
          bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  dell'art.  127 del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza, di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990, n. 309, e successive modificazioni.
              35.  Le disponibilita' conservate nel conto dei residui
          ai  sensi  dell'art.  36,  secondo comma, del regio decreto
          18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive modificazioni,
          relative agli interventi connessi alle politiche antidroga,
          in  applicazione  dell'art.  6-bis  del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n. 303, introdotto dall'art. 3, comma 83,
          della   legge   24  dicembre  2003,  n.  350,  nonche'  per
          l'esecuzione  della  Convenzione per la tutela dei minori e
          la  cooperazione  in  materia  di  adozione internazionale,
          fatta  all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della
          legge  31 dicembre  1998,  n. 476, sono versate all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
          decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, alle
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  dello  stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
              36.  Per  l'anno  2005,  una  quota  delle entrate, nel
          limite  di  270  milioni di euro, rivenienti dalla cessione
          dei  beni  immobili  dello Stato adibiti ad uffici pubblici
          dismessi   ai   sensi   dell'art.   29   del  decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, e' riassegnata, con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, al
          fondo  iscritto  nello  stato  di  previsione del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze, per provvedere alla spesa
          per i canoni di locazione degli immobili stessi.
              37.  Le  risorse  statali  da  destinare  alle  Agenzie
          fiscali  sono  stanziate  su  un unico capitolo nell'ambito
          delle pertinenti unita' previsionali di base.».