ART. 2.
                            (Requisiti).

1.  L'esercizio  delle  professioni  sanitarie di cui all'articolo 1,
comma  1,  e'  subordinato  al conseguimento del titolo universitario
rilasciato   a   seguito   di  esame  finale  con  valore  abilitante
all'esercizio   della   professione.  Tale  titolo  universitario  e'
definito  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 1, lettera c), e' valido
sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea
in  materia di libera circolazione delle professioni ed e' rilasciato
a  seguito  di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte
presso  le  aziende  e le strutture del Servizio sanitario nazionale,
inclusi  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico
(IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli
d'intesa   tra  le  stesse  e  le  universita',  stipulati  ai  sensi
dell'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.   502,  e  successive  modificazioni.  Fermo  restando  il  titolo
universitario   abilitante,   il  personale  del  servizio  sanitario
militare,  nonche'  quello  addetto  al  comparto sanitario del Corpo
della  guardia di finanza, puo' svolgere il percorso formativo presso
le  strutture  del  servizio  stesso,  individuate  con  decreto  del
Ministro  della  salute,  che  garantisce la completezza del percorso
formativo.  Per  il  personale  addetto  al  settore  sanitario della
Polizia  di  Stato,  alle  medesime condizioni, il percorso formativo
puo' essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato,
individuate  con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro  della  salute,  che  garantisce la completezza del percorso
formativo.
2.  Gli  ordinamenti  didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1
sono  definiti  con  uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95,
della  legge  15  maggio  1997,  n.  127, e successive modificazioni.
L'esame   di   laurea   ha   valore  di  esame  di  Stato  abilitante
all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle disposizioni
di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  della finanza pubblica. Le universita' possono procedere alle
eventuali  modificazioni  dell'organizzazione  didattica dei corsi di
laurea  gia'  esistenti,  ovvero  all'istituzione  di  nuovi corsi di
laurea,   nei  limiti  delle  risorse  a  tal  fine  disponibili  nei
rispettivi bilanci.
3.  L'iscrizione  all'albo  professionale e' obbligatoria anche per i
pubblici  dipendenti  ed  e'  subordinata al conseguimento del titolo
universitario  abilitante  di cui al comma 1, salvaguardando comunque
il valore abilitante dei titoli gia' riconosciuti come tali alla data
di entrata in vigore della presente legge.
4.  L'aggiornamento  professionale  e'  effettuato  secondo modalita'
identiche a quelle previste per la professione medica.
5.  All'articolo  3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",  ovvero  espletamento  del  mandato  parlamentare  di  senatore  o
deputato della Repubblica nonche' di consigliere regionale".
6.  All'articolo  16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis.  I  laureati  in  medicina  e chirurgia e gli altri operatori
delle  professioni  sanitarie,  obbligati  ai programmi di formazione
continua  di  cui  ai  commi  1 e 2, sono esonerati da tale attivita'
formativa  limitatamente  al  periodo  di  espletamento  del  mandato
parlamentare  di  senatore  o  deputato  della  Repubblica nonche' di
consigliere regionale".
 
          Note all'art. 2:
              - Il  comma  3  dell'art.  6  del  decreto  legislativo
          30 dicembre   1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni
          (Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma
          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) reca:
              «Art.  6  (Rapporti  tra Servizio sanitario nazionale e
          Universita). - 1.-2. (Omissis).
              3.   A  norma  dell'art.  1,  lettera o),  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  la  formazione  del  personale
          sanitario  infermieristico,  tecnico e della riabilitazione
          avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
          del  Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni private
          accreditate.  I  requisiti  di idoneita' e l'accreditamento
          delle  strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          d'intesa  con  il Ministro della sanita'. Il Ministro della
          sanita'   individua   con   proprio   decreto   le   figure
          professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
          ordinamento  didattico  e'  definito,  ai sensi dell'art. 9
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  con decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  emanato  di  concerto  con  il  Ministro della
          sanita'.  Per  tali  finalita'  le regioni e le universita'
          attivano  appositi  protocolli di intesa per l'espletamento
          dei  corsi  di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
          n.  341.  La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
          dall'ordinamento  didattico  universitario  e'  affidata di
          norma  a  personale  del  ruolo  sanitario dipendente dalle
          strutture  presso  le quali si svolge la formazione stessa,
          in   possesso   dei   requisiti  previsti.  I  rapporti  in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
          unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
          accreditate  e  gli istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico.  I  diplomi conseguiti sono rilasciati a firma
          del  responsabile  del corso e del rettore dell'universita'
          competente.  L'esame  finale,  che  consiste  in  una prova
          scritta  ed  in  una  prova  pratica, abilita all'esercizio
          professionale.  Nelle commissioni di esame e' assicurata la
          presenza  di  rappresentanti dei collegi professionali, ove
          costituiti.   I   corsi  di  studio  relativi  alle  figure
          professionali  individuate ai sensi del presente articolo e
          previsti  dal  precedente  ordinamento  che non siano stati
          riordinati   ai   sensi  del  citato  art.  9  della  legge
          19 novembre  1990,  n. 341, sono soppressi entro due anni a
          decorrere  dal  1° gennaio  1994,  garantendo, comunque, il
          completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono
          entro  il  predetto  termine  al  primo  anno  di  corso. A
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
          dal  precedente  ordinamento  e'  in ogni caso richiesto il
          possesso  di  un  diploma di scuola secondaria superiore di
          secondo  grado  di  durata  quinquennale. Alle scuole ed ai
          corsi  disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e per il
          predetto  periodo  temporale possono accedere gli aspiranti
          che  abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
          superiore  per i posti che non dovessero essere coperti dai
          soggetti  in  possesso  del  diploma  di  scuola secondaria
          superiore di secondo grado.».
              - Il  comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
          n.  127,  e successive modificazioni (Misure urgenti per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo) reca:
              «Art.   17   (Ulteriori   disposizioni  in  materia  di
          semplificazione    dell'attivita'   amministrativa   e   di
          snellimento  dei procedimenti di decisione e di controllo).
          - (Omissis).
              95.  L'ordinamento  degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
              - Il  comma  3, lettera b), dell'art. 3-bis del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              «3.   Gli  aspiranti  devono  essere  in  possesso  dei
          seguenti requisiti:
                a) diploma di laurea;
                b) esperienza   almeno   quinquennale   di  direzione
          tecnica   o  amministrativa  in  enti,  aziende,  strutture
          pubbliche   o   private,   in  posizione  dirigenziale  con
          autonomia   gestionale   e  diretta  responsabilita'  delle
          risorse  umane,  tecniche  o  finanziarie, svolta nei dieci
          anni   precedenti   la  pubblicazione  dell'avviso,  ovvero
          espletamento   del   mandato  parlamentare  di  senatore  o
          deputato    della   Repubblica   nonche'   di   consigliere
          regionale.».
              - L'art.  16-bis  del  decreto  legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
              «Art.  16-bis  (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
          presente   decreto,   la   formazione   continua  comprende
          l'aggiornamento  professionale  e la formazione permanente.
          L'aggiornamento  professionale e' l'attivita' successiva al
          corso  di  diploma,  laurea,  specializzazione,  formazione
          complementare,  formazione  specifica in medicina generale,
          diretta   ad   adeguare   per   tutto   l'arco  della  vita
          professionale  le  conoscenze  professionali. La formazione
          permanente  comprende le attivita' finalizzate a migliorare
          le   competenze   e   le   abilita'  cliniche,  tecniche  e
          manageriali  e  i comportamenti degli operatori sanitari al
          progresso  scientifico  e  tecnologico  con  l'obiettivo di
          garantire    efficacia,    appropriatezza,   sicurezza   ed
          efficienza  alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
          nazionale.
              2.  La  formazione  continua  consiste  in attivita' di
          qualificazione    specifica    per    i   diversi   profili
          professionali,   attraverso   la  partecipazione  a  corsi,
          convegni,  seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
          private  accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
          soggiorni  di  studio  e  la partecipazione a studi clinici
          controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
          di  sviluppo.  La  formazione continua di cui al comma 1 e'
          sviluppata  sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
          in   misura   prevalente,  in  programmi  finalizzati  agli
          obiettivi  prioritari  del  Piano sanitario nazionale e del
          Piano   sanitario   regionale  nelle  forme  e  secondo  le
          modalita'   indicate  dalla  Commissione  di  cui  all'art.
          16-ter.
              2-bis.  I  laureati in medicina e chirurgia e gli altri
          operatori   delle   professioni   sanitarie,  obbligati  ai
          programmi  di  formazione  continua  di cui ai commi 1 e 2,
          sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
          periodo   di   espletamento  del  mandato  parlamentare  di
          senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
          regionale.».