Art. 2.
               Modifiche al codice di procedura civile
  1.  Dopo  il  terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura
civile, e' aggiunto il seguente:
  «Contro  i  provvedimenti  di  cui  al terzo comma si puo' proporre
reclamo  con  ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera
di  consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
  2.  Dopo  l'articolo  709-bis  del  codice  di procedura civile, e'
inserito il seguente:
  «Art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso
di  inadempienze o violazioni). - Per la soluzione delle controversie
insorte  tra  i  genitori  in  ordine  all'esercizio  della  potesta'
genitoriale  o  delle  modalita'  dell'affidamento  e'  competente il
giudice  del  procedimento  in  corso.  Per  i  procedimenti  di  cui
all'articolo  710  e'  competente il tribunale del luogo di residenza
del minore.
  A  seguito  del  ricorso,  il  giudice  convoca le parti e adotta i
provvedimenti  opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che
comunque  arrechino  pregiudizio  al minore od ostacolino il corretto
svolgimento  delle  modalita'  dell'affidamento,  puo'  modificare  i
provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente:
    1) ammonire il genitore inadempiente;
    2)  disporre  il  risarcimento  dei  danni,  a  carico di uno dei
genitori, nei confronti del minore;
    3)  disporre  il  risarcimento  dei  danni,  a  carico di uno dei
genitori, nei confronti dell'altro;
    4)  condannare  il  genitore  inadempiente  al  pagamento  di una
sanzione  amministrativa  pecuniaria,  da  un  minimo di 75 euro a un
massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
  I   provvedimenti   assunti   dal  giudice  del  procedimento  sono
impugnabili nei modi ordinari».
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  708  del codice di
          procedura   civile   in  vigore  dal  1° marzo  2006,  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  708  (Tentativo di conciliazione e provvedimenti
          del   presidente).   -   All'udienza   di  comparizione  il
          presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi
          congiuntamente, tentandone la conciliazione.
              Se  i  coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
          il processo verbale della conciliazione.
              Se  la  conciliazione  non riesce, il presidente, anche
          d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da'
          con  ordinanza  i  provvedimenti  temporanei  e urgenti che
          reputa  opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi,
          nomina   il   giudice   istruttore   e   fissa  udienza  di
          comparizione  e  trattazione davanti a questi. Nello stesso
          modo  il  presidente  provvede, se il coniuge convenuto non
          compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
              Contro  i  provvedimenti  di cui al terzo comma si puo'
          proporre  reclamo  con  ricorso alla Corte d'appello che si
          pronuncia  in  camera  di consiglio. Il reclamo deve essere
          proposto  nel  termine  perentorio  di  dieci  giorni dalla
          notificazione del provvedimento.».
              -   Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il  testo
          dell'art.  708  del  codice  di procedura civile, in vigore
          fino  al  28 febbraio  2006, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  708  (Tentativo  di conciliazione, provvedimenti
          del  presidente).  -  Il  presidente deve sentire i coniugi
          prima  separatamente  e  poi  congiuntamente, procurando di
          conciliarli.
              Se  i  coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
          processo verbale della conciliazione.
              Se   il   coniuge   convenuto   non   comparisce  o  la
          conciliazione  non  riesce, il presidente, anche d'ufficio,
          da'  con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
          reputa  opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
          nomina   il   giudice   istruttore  e  fissa  l'udienza  di
          comparizione delle parti davanti a questo.
              Contro  i  provvedimenti  di cui al terzo comma si puo'
          proporre  reclamo  con  ricorso alla Corte d'appello che si
          pronuncia  in  camera  di consiglio. Il reclamo deve essere
          proposto  nel  termine  perentorio  di  dieci  giorni dalla
          notificazione del provvedimento.
              Se   si   verificano   mutamenti   nelle   circostanze,
          l'ordinanza   del   presidente   puo'   essere  revocata  o
          modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177.».