Art. 2.
   (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo
              e di lesioni colpose gravi e gravissime)
1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
"Se  il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della  circolazione  stradale  o  di  quelle per la prevenzione degli
infortuni  sul  lavoro  la  pena  e' della reclusione da due a cinque
anni".
2.  Il  terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
"Se  i  fatti  di  cui  al secondo comma sono commessi con violazione
delle  norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro
500  a  euro  2.000  e  la  pena  per  le lesioni gravissime e' della
reclusione da uno a tre anni".
 
          Note all'art. 2:
              Si  riporta  il  testo  dell'art. 589 del codice penale
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  589  (Omicidio  colposo). - Chiunque cagiona per
          colpa  la  morte di una persona e' punito con la reclusione
          da sei mesi a cinque anni.
              Se  il  fatto  e'  commesso  con violazione delle norme
          sulla  disciplina  della  circolazione stradale o di quelle
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro la pena e'
          della reclusione da due a cinque anni.
              Nel  caso  di morte di piu' persone, ovvero di morte di
          una  o  piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
          applica  la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
          delle  violazioni  commesse aumentata fino al triplo, ma la
          pena non puo' superare gli anni dodici.».
              Si  riporta  il  testo  dell'art. 590 del codice penale
          cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
          «Art.  590  (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona
          ad  altri  per colpa una lesione personale e' punito con la
          reclusione  fino  a  tre  mesi  o  con la multa fino a lire
          seicentomila.
              Se  la  lesione e' grave la pena e' della reclusione da
          uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a
          un   milione   e  duecentomila,  se  e'  gravissima,  della
          reclusione  da  tre  mesi  a due anni o della multa da lire
          seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
              Se  i  fatti  di cui al secondo comma sono commessi con
          violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
          lavoro  la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
          tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
          la  pena  per  le lesioni gravissime e' della reclusione da
          uno a tre anni.
              Nel  caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse,  aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque.
              Il  delitto e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo  nei  casi  previsti  nel  primo e secondo capoverso,
          limitatamente  ai fatti commessi con violazione delle norme
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative
          all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
          malattia professionale.».