ART. 2
                             (finalita')

   1.  Il  presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la
promozione  dei  livelli  di qualita' della vita umana, da realizzare
attraverso  la  salvaguardia  ed  il  miglioramento  delle condizioni
dell'ambiente  e  l'utilizzazione  accorta  e razionale delle risorse
naturali.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, il presente decreto
provvede  al  riordino,  al  coordinamento  e  all'integrazione delle
disposizioni  legislative  nelle  materie  di  cui all'articolo 1, in
conformita'  ai  principi  e  criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo  1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto
dell'ordinamento  comunitario,  delle  attribuzioni  delle  regioni e
degli enti locali.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  sono attuate
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
 
          Note all'art. 2:
              - I  commi  8  e  9  dell'art.  1 della citata legge 15
          dicembre 2004, n. 308, sono i seguenti:
              «8.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  si
          conformano,   nel  rispetto  dei  principi  e  delle  norme
          comunitarie   e   delle   competenze   per   materia  delle
          amministrazioni  statali,  nonche' delle attribuzioni delle
          regioni  e  degli  enti  locali,  come  definite  ai  sensi
          dell'art.  117  della  Costituzione,  della  legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  e fatte salve le norme statutarie e le relative norme
          di  attuazione  delle  regioni  a  statuto speciale e delle
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, e del principio
          di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri direttivi
          generali:
                a) garanzia  della  salvaguardia,  della tutela e del
          miglioramento    della    qualita'   dell'ambiente,   della
          protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e
          razionale  delle  risorse  naturali,  della  promozione sul
          piano  internazionale  delle  norme destinate a risolvere i
          problemi   dell'ambiente   a   livello  locale,  regionale,
          nazionale,  comunitario e mondiale, come indicato dall'art.
          174  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, e
          successive modificazioni;
                b) conseguimento    di    maggiore    efficienza    e
          tempestivita'  dei  controlli  ambientali, nonche' certezza
          delle  sanzioni  in caso di violazione delle disposizioni a
          tutela dell'ambiente;
                c) invarianza  degli  oneri  a  carico  della finanza
          pubblica;
                d) sviluppo  e  coordinamento,  con  l'invarianza del
          gettito,  delle  misure  e  degli  interventi che prevedono
          incentivi  e  disincentivi,  finanziari  o fiscali, volti a
          sostenere,   ai   fini   della  compatibilita'  ambientale,
          l'introduzione   e  l'adozione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili,  come  definite  dalla  direttiva 96/61/CE del
          24 settembre  1996  del  Consiglio,  nonche' il risparmio e
          l'efficienza  energetica,  e  a  rendere piu' efficienti le
          azioni  di  tutela  dell'ambiente e di sostenibilita' dello
          sviluppo,  anche attraverso strumenti economici, finanziari
          e fiscali;
                e) piena   e   coerente  attuazione  delle  direttive
          comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela
          dell'ambiente   e   di   contribuire   in  tale  modo  alla
          competitivita'  dei  sistemi  territoriali e delle imprese,
          evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
                f) affermazione    dei    principi    comunitari   di
          prevenzione,  di  precauzione,  di  correzione  e riduzione
          degli  inquinamenti  e dei danni ambientali e del principio
          «chi inquina paga»;
                g) previsione    di    misure   che   assicurino   la
          tempestivita'  e  l'efficacia  dei piani e dei programmi di
          tutela  ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure
          previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
                h) previsione  di  misure  che assicurino l'efficacia
          dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in
          particolare  i  programmi di controllo sui singoli impianti
          produttivi,   anche   attraverso   il  potenziamento  e  il
          miglioramento dell'efficienza delle autorita' competenti;
                i) garanzia  di  una  piu' efficace tutela in materia
          ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione
          della  disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo
          e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entita' delle
          sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
                l)  semplificazione,  anche  mediante l'emanazione di
          regolamenti,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  delle  procedure  relative agli
          obblighi  di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o
          di  notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto
          previsto  per  le opere di interesse strategico individuate
          ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1, della legge 21 dicembre
          2001, n. 443, e successive modificazioni;
                m) riaffermazione  del  ruolo delle regioni, ai sensi
          dell'art.   117  della  Costituzione,  nell'attuazione  dei
          principi   e   criteri   direttivi   ispirati   anche  alla
          interconnessione  delle  normative di settore in un quadro,
          anche   procedurale,   unitario,  alla  valorizzazione  del
          controllo  preventivo  del  sistema  agenziale  rispetto al
          quadro  sanzionatorio amministrativo e penale, nonche' alla
          promozione  delle  componenti ambientali nella formazione e
          nella ricerca;
                n) adozione   di   strumenti   economici   volti   ad
          incentivare  le  piccole  e  medie  imprese  ad  aderire ai
          sistemi  di certificazione ambientale secondo le norme EMAS
          o in base al regolamento (CE) n. 76112001 del 19 marzo 2001
          del  Parlamento  europeo e del Consiglio, e introduzione di
          agevolazioni  amministrative  negli iter autorizzativi e di
          controllo  per  le  imprese certificate secondo le predette
          norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001
          prevedendo,       ove       possibile,      il      ricorso
          all'autocertificazione.
              9.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1 devono
          essere  informati  agli obiettivi di massima economicita' e
          razionalita',   anche  utilizzando  tecniche  di  raccolta,
          gestione   ed   elaborazione  elettronica  di  dati  e,  se
          necessario,  mediante  ricorso  ad  interventi sostitutivi,
          sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:
                a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione
          quantitativa  e  qualitativa  della produzione dei rifiuti,
          finalizzata,   comunque,   a  ridurne  la  quantita'  e  la
          pericolosita'; semplificare, anche mediante l'emanazione di
          regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  e  razionalizzare  le procedure di
          gestione  dei  rifiuti  speciali, anche al fine di renderne
          piu' efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e
          di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di
          smaltimento;  promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti,
          anche  utilizzando le migliori tecniche di differenziazione
          e  di  selezione  degli  stessi,  nonche'  il  recupero  di
          energia,  garantendo  il  pieno recepimento della direttiva
          2000/76/CE del 4 dicembre 2000 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,   relativa  all'incenerimento  dei  rifiuti,  ed
          innovando   le  norme  previste  dal  decreto  ministeriale
          5 febbraio  1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 88 del
          16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare
          riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i
          necessari  interventi  per  garantire la piena operativita'
          delle attivita' di riciclaggio anche attraverso l'eventuale
          transizione  dal  regime  di  obbligatorieta'  al regime di
          volontarieta'  per l'adesione a tutti i consorzi costituiti
          ai  sensi  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
          razionalizzare  il sistema di raccolta e di smaltimento dei
          rifiuti  solidi  urbani,  mediante la definizione di ambiti
          territoriali  di  adeguate dimensioni all'interno dei quali
          siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo
          competente,  il graduale passaggio allo smaltimento secondo
          forme  diverse  dalla  discarica  e  la  gestione  affidata
          tramite   procedure   di   evidenza   pubblica;   prevedere
          l'attribuzione  al  presidente  della  giunta regionale dei
          poteri  sostitutivi  nei  confronti del soggetto competente
          che  non  abbia  provveduto  ad espletare le gare entro sei
          mesi  dalla  data  di  entrata in vigore dei decreti legisl
          ativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari ad
          acta  e  di  poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del territorio senza altri obblighi nel caso
          in  cui  il  presidente della giunta regionale non provveda
          entro  quarantacinque  giorni; prevedere possibili deroghe,
          rispetto  al  modello di definizione degli ambiti ottimali,
          laddove  la  regione  predisponga  un  piano  regionale dei
          rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello
          per  il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti;
          assicurare   tempi   certi   per  il  ricorso  a  procedure
          concorrenziali  come previste dalle normative comunitarie e
          nazionali  e  definire  termini  certi  per  la  durata dei
          contratti  di  affidamento  delle attivita' di gestione dei
          rifiuti  urbani;  assicurare  una  maggiore  certezza della
          riscossione   della   tariffa  sui  rifiuti  urbani,  anche
          mediante  una  piu'  razionale  definizione  dell'istituto;
          promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni
          di  recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine
          di  as  sicurare  la  complessiva autosufficienza a livello
          nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno
          ai  soggetti  riciclatori  dei  rifiuti e per l'utilizzo di
          prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare
          riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo
          e  riciclo  del  legno  e  dei  prodotti  da esso derivati;
          incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la
          bonifica  ed  il  riuso  anche  ai fini produttivi dei siti
          contaminati,   in  applicazione  della  normativa  vigente;
          definire  le  norme  tecniche  da  adottare  per l'utilizzo
          obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che
          consentano   di   non   recare   pregiudizio   all'ambiente
          nell'esercizio  delle operazioni di raccolta e recupero dei
          rifiuti  nelle  aree  urbane;  promuovere gli interventi di
          messa  in  sicurezza  e  bonifica  dei  siti contaminati da
          amianto;  introdurre differenti previsioni a seconda che le
          contaminazioni  riguardino siti con attivita' produttive in
          esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi
          di  qua  lita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle
          acque  sotterranee  dei  siti  inquinati, che devono essere
          conseguiti  con la bonifica, vengano definiti attraverso la
          valutazione  dei rischi sanitari e ambientali connessi agli
          usi  previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio
          tabellare;  favorire la conclusione di accordi di programma
          tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per
          la  gestione  degli  interventi  di  bonifica  e  messa  in
          sicurezza;
                b)  dare  piena  attuazione  alla  gestione del ciclo
          idrico   integrato,  semplificando  i  procedimenti,  anche
          mediante  l'emanazione  di  regolamenti, ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di
          renderli   rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla  legge 5 gennaio 1994, n. 36,
          promuovere  il  risparmio idrico favorendo l'introduzione e
          la  diffusione  delle  migliori  tecnologie  per l'uso e il
          riutilizzo   della   risorsa;  pianificare,  programmare  e
          attuare  interventi  diretti  a  garantire  la  tutela e il
          risanamento  dei  corpi  idrici superficiali e sotterranei,
          previa  ricognizione  degli  stessi;  accelerare  la  piena
          attuazione  della  gestione  del  ciclo  idrico integrato a
          livello  di  ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei
          principi  di  regolazione  e vigilanza, come previsto dalla
          citata  legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti,
          precisando  i  poteri  sostitutivi  e rendendone semplice e
          tempestiva  l'utilizzazione; prevedere, nella costruzione o
          sostituzione   d   i   nuovi   impianti   di   trasporto  e
          distribuzione  dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi
          anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che
          esterni;  favorire  il ricorso alla finanza di progetto per
          le  costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' per la
          definizione  dei  meccanismi  premiali in favore dei comuni
          compresi  nelle  aree  ad  elevata  presenza di impianti di
          energia idroelettrica;
                c) rimuovere  i  problemi di carattere organizzativo,
          procedurale  e  finanziario che ostacolino il conseguimento
          della  piena  operativita'  degli  organi  amministrativi e
          tecnici  preposti  alla tutela e al risanamento del suolo e
          del  sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi
          piani  settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con
          i  piani  urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze
          svolti  dagli  organismi  a  composizione  mista  statale e
          regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale
          dell'attivita'    di   pianificazione,   programmazione   e
          attuazione  di  interventi di risanamento idrogeologico del
          territorio  e  della  messa in sicurezza delle situazioni a
          rischio;   prevedere   meccanismi  premiali  a  favore  dei
          proprietari  delle zone agricole e dei boschi che investono
          per  prevenire  fenomeni  di  dissesto  idrogeologico,  nel
          rispetto  delle  linee  direttrici  del  piano  di  bacino;
          adeguare  la  disciplina  sostanziale  e  procedurale della
          normativa  e  delle  iniziative finalizzate a combattere la
          desertifica   zione,  anche  mediante  l'individuazione  di
          programmi  utili  a garantire maggiore disponibilita' della
          risorsa  idrica  e  il  riuso della stessa; semplificare il
          procedimento  di adozione e approvazione degli strumenti di
          pianificazione  con  la  garanzia  della  partecipazione di
          tutti  i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei
          tempi di conclusione dell'iter procedimentale;
                d) confermare  le  finalita'  della  legge 6 dicembre
          1991,  n. 394; estendere, nel rispetto dell'autonomia degli
          enti  locali e della volonta' delle popolazioni residenti e
          direttamente  interessate,  la  percentuale  di  territorio
          sottoposto  a  salvaguardia  e  valorizzazione  ambientale,
          mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine,
          di    particolare    pregio;   articolare,   con   adeguata
          motivazione,  e  differenziare le misure di salvaguardia in
          relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire
          lo  sviluppo  di  forme  di  autofinanziamento  tenendo  in
          considerazione    le    diverse   situazioni   geografiche,
          territoriali  e  ambientali  delle  aree protette; favorire
          l'uso  efficiente  ed efficace delle risorse assegnate alle
          aree  protette  dallo  Stato,  dalle  regioni  e dagli enti
          locali; favorire la conclusione di accordi di programma con
          le   organizzazioni   piu'   rappresentative   dei  settori
          dell'industria,   dell'artigianato,  dell'agricoltura,  del
          commercio  e  del  terzo settore, finalizzati allo sviluppo
          economico-sociale  e  al  la conservazione e valorizzazione
          del  patrimonio  naturale  delle  aree;  prevedere che, nei
          territori  compresi  nei  parchi  nazionali  e  nei  parchi
          naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione
          paesistica  e  quelli  previsti  dall'art.  1-quinquies del
          decreto-legge  27 giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano
          con  l'approvazione  del  piano del parco o delle misure di
          salvaguardia  ovvero  delle misure di salvaguardia disposte
          in  attuazione  di leggi regionali; nei territori residuali
          dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei
          parchi   naturali   regionali,   provvedere  ad  una  nuova
          individuazione   delle   aree  e  dei  beni  soggetti  alla
          disciplina   di   cui   all'art.   1-quinquies  del  citato
          decreto-legge    n.   312   del   1985,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge n. 431 del 1985; armonizzare e
          coordinare  le  funzioni  e  le  competenze  previste dalle
          convenzioni  internazionali  e  dalla normativa comunitaria
          per la conservazione della biodiversita';
                e) conseguire     l'effettivita'    delle    sanzioni
          amministrative  per danno ambientale mediante l'adeguamento
          delle  procedure  di irrogazione e delle sanzioni medesime;
          rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino,
          al  fine  di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle
          autorita'  competenti e il risarcimento del danno; definire
          le modalita' di quantificazione del danno; prevedere, oltre
          a   sanzioni   a   carico   dei  soggetti  che  danneggiano
          l'ambiente,   anche  meccanismi  premiali  per  coloro  che
          assumono  comportamenti  ed  effettuano investimenti per il
          miglioramento  della  qualita' dell'ambiente sul territorio
          nazionale;
                f) garantire  il  pieno  recepimento  della direttiva
          85/337/CEE  del  27 giugno  1985  del  Consiglio,  e  della
          direttiva  97/11/CE  del  3 marzo  1997  del  Consiglio, in
          materia  di  VIA e della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno
          2001  del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di
          VAS  e,  fatto  salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2,
          della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche
          mediante  l'emanazione  di  regolamenti, ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, le
          procedure  di  VIA  che  dovranno tenere conto del rapporto
          costi-benefici  del progetto dal punto di vista ambientale,
          economico  e  sociale;  anticipare le procedure di VIA alla
          prima   presentazione   del   progetto  dell'intervento  da
          valutare;  introdurre  un  sistema  di  controlli idoneo ad
          accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite
          in  sede  di  valutazione; garantire il completamento delle
          procedure   in   tempi   certi;  introdurre  meccanismi  di
          coordinamento  tra  la  procedura  di VIA e quella di VAS e
          promuovere  l'util izzo della VAS nella stesura dei piani e
          dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere
          l'estensione  della  procedura  di  IPPC ai nuovi impianti,
          individuando   le  autorita'  competenti  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione  unica  e identificando i provvedimenti
          autorizzatori  assorbiti  da detta autorizzazione; adottare
          misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di
          IPPC  nel  caso  di  impianti  sottoposti  ad  entrambe  le
          procedure,    al    fine    di   evitare   duplicazioni   e
          sovrapposizioni;  accorpare  in  un  unico provvedimento di
          autorizzazione  le  diverse  autorizzazioni ambientali, nel
          caso  di  impianti non rientranti nel campo di applicazione
          della   direttiva   96/61/CE   del  24 settembre  1996  del
          Consiglio   ma   sottoposti  a  piu'  di  un'autorizzazione
          ambientale settoriale;
                g)  riordinare  la  normativa  in  materia  di tutela
          dell'aria  e  di  riduzione  delle  emissioni in atmosfera,
          mediante una revisione della disciplina per le emissioni di
          gas  inquinanti  in  atmosfera,  nel  rispetto  delle norme
          comunitarie  e,  in particolare, della direttiva 2001/81/CE
          del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          e  degli  accordi  internazionali  sottoscritti in materia,
          prevedendo:
                  1)  l'integrazione  della  disciplina relativa alle
          emissioni  provenienti  dagli impianti di riscaldamento per
          uso civile;
                  2)  l'incentivazione della produzione di energia da
          fonti   rinnovabili   o   alternative   anche  mediante  la
          disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza
          agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando
          sino  a dodici anni il periodo di validita' dei certificati
          verdi previsti dalla normativa vigente;
                  3)  una  disciplina  in  materia di controllo delle
          emissioni derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche;
                  4)  strumenti  economici volti ad incentivare l'uso
          di   veicoli,   combustibili   e   carburanti  che  possono
          contribuire   significativamente   alla   riduzione   delle
          emissioni e al miglioramento della qualita' dell'aria;
                  5)  strumenti  di  promozione  dell'informazione ai
          consumatori  sull'impatto  ambientale del ciclo di vita dei
          prodotti  che  in  ragione  della loro composizione possono
          causare inquinamento atmosferico;
                  6) predisposizione del piano nazionale di riduzione
          di  cui all'art. 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE
          del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          che  stabilisca  prescrizioni  per  i  grandi  impianti  di
          combustione esistenti.».