(Parte V - Allegato II)
ALLEGATO II 
 
Grandi impianti di combustione 
 
Parte I 
Disposizioni generali 
 
  1. Definizioni. 
  Ai fini del presente allegato si intende per 
  a) impianto multicombustibile: qualsiasi  impianto  di  combustione
che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due
o piu' tipi di combustibile; 
  b) grado di desolforazione: il rapporto tra la quantita'  di  zolfo
non emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di  combustione  per
un determinato periodo di tempo e la quantita' di zolfo contenuta nel
combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di  combustione
e utilizzata per lo stesso periodo di tempo; 
  c) biomassa: prodotti, costituiti interamente o in parte di materia
vegetale, di provenienza  agricola  o  forestale,  utilizzabili  come
combustibile ai sensi della  normativa  vigente  per  recuperarne  il
contenuto energetico, ed i seguenti rifiuti usati come combustibile: 
  - rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali; 
  -  rifiuti  vegetali  derivanti  dalle  industrie   alimentari   di
trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata; 
  - rifiuti vegetali fibrosi  della  produzione  di  pasta  di  carta
grezza e della produzione di carta dalla pasta, se  gli  stessi  sono
coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica  generata
e' recuperata; 
  - rifiuti di sughero; 
  - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli  che  possono  contenere
composti organici alogenati  o  metalli  pesanti,  a  seguito  di  un
trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare  i  rifiuti  di
legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi
e di demolizione. 
  d) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante, che trasforma energia
termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, da
un dispositivo  termico  in  cui  il  combustibile  e'  ossidato  per
riscaldare il fluido motore e da una turbina; 
  e) ore di  normale  funzionamento:  il  numero  delle  ore  in  cui
l'impianto e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento
e di arresto e dei periodi di guasto,  salvo  diversamente  stabilito
dalle normative adottate ai  sensi  dell'articolo  271,  comma  3,  o
dall'autorizzazione. 
  2. Procedura di esenzione per gli impianti anteriori al 1988. 
  2.1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 273, comma 5, i gestori
degli impianti anteriori al 1988 presentano all'autorita' competente,
nell'ambito della richiesta di autorizzazione  integrata  ambientale,
una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non  far  funzionare
l'impianto per piu' di 20.000 ore di normale funzionamento a  partire
dal 1° gennaio 2008 ed a non farlo funzionare oltre  il  31  dicembre
2015. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a  50  MW  la
dichiarazione e' presentata entro 3 mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente titolo  e  l'autorita'  competente,  in  caso  di
approvazione della richiesta di  esenzione,  provvede  ad  aggiornare
l'autorizzazione in atto con la procedura prevista dall'articolo 269. 
La richiesta di esenzione e' approvata soltanto se compatibile con le
misure stabilite  nei  piani  e  nei  programmi  di  cui  al  decreto
legislativo n. 351 del 1999 ove tali misure siano necessarie  per  il
conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria e se  compatibile
con le condizioni stabilite dalla normativa  vigente  in  materia  di
autorizzazione integrata ambientale. Tutti i  predetti  provvedimenti
autorizzativi indicano le ore di normale funzionamento approvate  per
ogni anno del  funzionamento  residuo  degli  impianti.  In  caso  di
approvazione  il  gestore  e'   tenuto   a   presentare   ogni   anno
all'autorita'  competente  un  documento  in  cui  e'  riportata   la
registrazione delle ore di normale funzionamento utilizzate e  quelle
non utilizzate che sono state autorizzate per il restante periodo  di
funzionamento degli impianti. 
  2.2 La richiesta di esenzione di cui al punto precedente decade  se
il gestore presenta, successivamente al rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale e comunque non  oltre  il  31  maggio  2007,  la
relazione tecnica o il progetto di adeguamento  di  cui  all'articolo
273,  comma  6,  nell'ambito  di  una  richiesta   di   aggiornamento
dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti di potenza
termica nominale pari a 50 MW, la richiesta di esenzione decade se il
gestore trasmette all'autorita' competente, entro il 1° agosto  2007,
la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'articolo
273, comma 7. La richiesta di esenzione non si considera decaduta nel
caso in cui l'autorita' competente non approvi la relazione tecnica o
il progetto di adeguamento 
  2.3 Gli impianti per cui l'esenzione e' stata  approvata  ai  sensi
del punto 2.1 e non e' decaduta ai sensi del punto 2.2  non  possono,
in  alcun  caso,  funzionare  per  piu'  di  20.000  ore  di  normale
funzionamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2008  e  il  31
dicembre 2015. 
  3. Impianti multicombustibili 
  3.1 Per gli impianti  multicombustibili  che  comportano  l'impiego
simultaneo di due o piu'  combustibili,  l'autorita'  competente,  in
sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di  emissione  per
il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei
modi previsti dal punto 3.2. 
  3.2. L'autorita' competente applica la seguente procedura: 
  a) individuazione del valore limite di emissione relativo a ciascun
combustibile ed a ciascun  inquinante,  corrispondente  alla  potenza
termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito  dalla  parte
II, sezioni da 1 a 6; 
  b) determinazione dei valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile, i quali si ottengono moltiplicando ciascuno dei  valori
limite di emissione di cui alla lettera a)  per  la  potenza  termica
fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di  ciascuna
moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da  tutti
i combustibili; 
  c)  addizione  dei  valori  limite  di  emissione   ponderati   per
combustibile. 
  3.3. In deroga al punto 3.2  l'autorita'  competente,  in  sede  di
autorizzazione,  puo'  applicare  le  disposizioni   concernenti   il
combustibile determinante, inteso come il combustibile  con  il  piu'
elevato   valore   limite   di   emissione,    per    gli    impianti
multicombustibile che utilizzano i  residui  di  distillazione  e  di
conversione della raffinazione del petrolio greggio, da  soli  o  con
altri combustibili, per i propri  consumi,  sempre  che,  durante  il
funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da  tale
combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle  potenze
termiche fornite da tutti  i  combustibili.  Se  la  proporzione  del
calore fornito dal combustibile  determinante  e'  inferiore  al  50%
della somma delle potenze termiche fornite da tutti  i  combustibili,
l'autorita' competente determina il valore  limite  di  emissione  in
proporzione  al  calore  fornito  da   ciascuno   dei   combustibili,
considerata la somma  delle  potenze  termiche  fornite  da  tutti  i
combustibili, applicando la seguente procedura: 
  a) individuazione del valore limite di emissione relativo a ciascun
combustibile ed a ciascun  inquinante,  corrispondente  alla  potenza
termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito  dalla  parte
II, sezioni da 1 a 6; 
  b) calcolo del valore  limite  di  emissione  per  il  combustibile
determinante, inteso come il combustibile con  il  valore  limite  di
emissione piu' elevato in base a quanto  stabilito  dalla  parte  II,
sezioni da 1 a 6,  e  inteso,  in  caso  di  combustibili  aventi  il
medesimo  valore  limite,  come  il  combustibile  che  fornisce   la
quantita' piu' elevata di  calore.  Tale  valore  limite  si  ottiene
moltiplicando per due il valore limite di emissione del  combustibile
determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 5, e sottraendo
il valore limite di emissione relativo al combustibile con il  valore
limite di emissione meno elevato; 
  c) determinazione dei valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile, i quali si ottengono moltiplicando il valore limite  di
emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b)  per  la
quantita' di calore fornita  da  ciascun  combustibile  determinante,
moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per  la
quantita' di calore fornita da ciascun combustibile  e  dividendo  il
risultato di ciascuna moltiplicazione  per  la  somma  delle  potenze
tecniche fornite da tutti i combustibili; 
  d)  addizione  dei  valori  limite  di  emissione   ponderati   per
combustibile. 
  3.4. In alternativa a quanto previsto  dal  punto  3.3  l'autorita'
competente, in sede di autorizzazione, puo': 
  a) applicare agli impianti anteriori al 1988 e anteriori al 2006 il
valore limite medio di emissione di 1000 mg/Nm3 per  il  biossido  di
zolfo; tale valore limite e'  rispettato  se  superiore  alla  media,
calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti,
indipendentemente dalla miscela di combustibili usata e qualora  cio'
non determini un aumento delle emissioni rispetto a  quelle  previste
dalle autorizzazioni in atto; 
  b)  applicare  agli  impianti  nuovi  il  valore  limite  medio  di
emissione di 600 mg/Nm3 per il biossido di zolfo; tale valore  limite
e' rispettato se superiore alla media,  calcolata  su  base  mensile,
delle emissioni di tutti i detti impianti escluse le turbine  a  gas,
indipendentemente dalla miscela di combustibili usata. 
  I suddetti  valori  medi  devono  essere  calcolati  come  rapporto
ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e
la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti. 
  3.5 Per gli impianti  multicombustibili  che  comportano  l'impiego
alternativo di due o piu' combustibili,  sono  applicabili  i  valori
limite di emissione  di  cui  alla  parte  II,  sezioni  da  1  a  6,
corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati. 
  3.6. Fino al 31 dicembre 2007, per gli impianti anteriori al 1988 e
anteriori al 2006, i riferimenti alla parte II, sezioni  da  1  a  6,
contenuti nei  punti  da  3.1  a  3.5,  si  intendono  effettuati  ai
pertinenti allegati del decreto del Ministro dell'ambiente  8  maggio
1989 e del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. 
  4. Monitoraggio e controllo delle emissioni 
  4.1 A partire dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  negli
impianti di cui all'articolo 273, commi 3 e  4,  di  potenza  termica
nominale  pari  o  superiore  a  300MW  e  negli  impianti   di   cui
all'articolo 273,  comma  2,  di  potenza  termica  nominale  pari  o
superiore a 100MW le misurazioni delle concentrazioni di biossido  di
zolfo,  ossidi  di  azoto  e  polveri  nell'effluente  gassoso,  sono
effettuate in continuo. 
  4.2. In deroga al  punto  4.1  le  misurazioni  continue  non  sono
richieste nei seguenti casi: 
  a) per il biossido di zolfo e per le polveri delle  caldaie  a  gas
naturale o delle turbine a gas alimentate con gas naturale; 
  b) per il biossido di zolfo delle turbine a  gas  o  delle  caldaie
alimentate a combustibile  liquido  con  tenore  di  zolfo  noto,  in
assenza di apparecchiature di desolforazione; 
  4.3. In deroga al punto  4.  1,  l'autorita'  competente  puo'  non
richiedere misurazioni continue nei seguenti casi : 
  a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a
10.000 ore di funzionamento; 
  b) per il biossido di zolfo delle caldaie alimentate  con  biomassa
se il gestore puo' provare che le emissioni di biossido di zolfo  non
possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti
dal presente decreto. 
  4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita'  competente
stabilisce,  in  sede  di  autorizzazione,  l'obbligo  di  effettuare
misurazioni discontinue almeno ogni sei mesi ovvero, in  alternativa,
individua opportune  procedure  di  determinazione  per  valutare  le
concentrazioni del biossido di zolfo e delle polveri nelle emissioni.
Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti  norme  CEN  o,
laddove queste non  sono  disponibili,  alle  pertinenti  norme  ISO,
ovvero alle norme nazionali  o  internazionali  che  assicurino  dati
equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica. 
  4.5. Le disposizioni dei punti da  4.1  a  4.4  si  applicano  agli
impianti di cui all'articolo 273, commi 3 e  4,  di  potenza  termica
nominale pari o superiore a 100 MW e inferiore a 300  MW,  entro  sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  64.6. In deroga a  quanto  stabilito  nel  punto  4.5,  l'autorita'
competente puo' richiedere che le misurazioni di biossido di zolfo  e
polveri non siano effettuate in continuo, qualora individui, in  sede
di autorizzazione,  opportune  procedure  per  la  valutazione  della
quantita' di tali inquinanti presenti nelle emissioni. 
  4.7.  L'autorita'  competente  in  sede  di   autorizzazione   puo'
stabilire che le misurazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto  e
polveri nell'effluente gassoso siano effettuate in continuo anche nei
casi non previsti dai paragrafi precedenti. 
  4.8. Il controllo del livello di inquinanti nelle  emissioni  degli
impianti di combustione e di tutti gli altri parametri stabiliti  dal
presente  decreto  deve  essere  realizzato   in   conformita'   alle
prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, e alle prescrizioni
dell'allegato VI. 
  4.9.   Le   autorita'   competenti   stabiliscono,   in   sede   di
autorizzazione, le modalita' e la periodicita' secondo cui i  gestori
devono  informare  le  stesse  autorita'  circa  i  risultati   delle
misurazioni continue, i risultati della  verifica  del  funzionamento
delle apparecchiature di misurazione, i risultati  delle  misurazioni
discontinue, nonche' circa i risultati di tutte le altre  misurazioni
effettuate per valutare il rispetto delle pertinenti disposizioni del
presente decreto. 
  4.10. Nel caso di  impianti  che  devono  rispondere  ai  gradi  di
desolforazione  fissati  nella  parte  II  sezione   1,   l'autorita'
competente, in sede di autorizzazione, individua opportune  procedure
di determinazione per valutare  le  concentrazioni  del  biossido  di
zolfo nelle emissioni. Tali procedure  devono  essere  conformi  alle
pertinenti norme CEN o, laddove queste  non  sono  disponibili,  alle
pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali  o  internazionali,
che assicurino dati  equivalenti  sotto  il  profilo  della  qualita'
scientifica. L'autorita' competente stabilisce inoltre,  in  sede  di
autorizzazione, l'obbligo di effettuare regolari controlli del tenore
di zolfo nel combustibile introdotto nell'impianto. 
  5. Conformita' ai valori limite di emissione 
  5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di  emissione
indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, lettere A, si  considerano
rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che,  nelle  ore
di normale funzionamento, durante un anno civile: 
  - nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite  di
emissione, e 
  - il 97% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei  valori
limite di emissione previsti per il biossido di zolfo e  le  polveri,
ed il 95% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110%  dei  valori
limite di emissione previsti per gli ossidi di azoto. 
  5.2. Nel caso in cui l'autorita' competente  in  sede  di  rilascio
dell'autorizzazione,  richieda  soltanto  misurazioni  discontinue  o
altre opportune procedure  di  determinazione,  i  valori  limite  di
emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 6,  si  considerano
rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle  altre
procedure disciplinate nell'allegato  VI  non  superano  tali  valori
limite di emissione. 
  5.3. I valori limite di emissione indicati nella parte II,  sezioni
da 1 a 5, lettere B, si considerano rispettati se la  situazione  dei
risultati evidenzia che, nelle ore di normale funzionamento,  durante
un anno civile, nessun  valore  medio  giornaliero  valido  supera  i
pertinenti valori limite di emissione ed il 95%  di  tutti  i  valori
medi orari convalidati nell'arco dell'anno non  supera  il  200%  dei
pertinenti valori limite di emissione. 
  5.4.  I  valori  medi  convalidati  di  cui  al  punto  5.3.   sono
determinati in conformita' alle prescrizioni  contenute  nella  parte
II, sezione 8, paragrafo 5. 
  6. Anomalie o guasti degli impianti di abbattimento 
  6.1.   L'autorita'   competente    puo'    concedere    sospensioni
dell'applicazione dei valori limite di emissione di cui  all'articolo
273 per il biossido di zolfo, per periodi  massimi  di  sei  mesi,  a
favore degli impianti che,  ai  fini  del  rispetto  di  tali  valori
utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo e che, a causa  di
un'interruzione delle forniture dello stesso combustibile,  derivante
da una grave ed eccezionale difficolta' di reperimento  sul  mercato,
non siano in grado di rispettare i predetti valori limite. 
  6.2. L'autorita' competente puo' concedere deroghe all'applicazione
dei valori limite di emissione previsti dall'articolo 273,  a  favore
degli  impianti  che  normalmente  utilizzano  soltanto  combustibili
gassosi e che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo di dotarsi di
un dispositivo di depurazione degli effluenti gassosi,  nel  caso  in
cui, a causa di una improvvisa interruzione della fornitura  di  gas,
tali impianti debbano  eccezionalmente  ricorrere  all'uso  di  altri
combustibili per un periodo non superiore a 10 giorni  o,  se  esiste
una assoluta necessita' di continuare le forniture di energia, per un
periodo piu' lungo. 
  6.3. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, informa tempestivamente tale Ministero
in merito a tutte le sospensioni e le deroghe concesse per i  periodi
di anomalo funzionamento di cui ai punti 6.1. e 6.2. 
  6.4. In caso di guasti tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei
valori limite di emissione, il  ripristino  funzionale  dell'impianto
deve avvenire nel piu' breve tempo  possibile  e  comunque  entro  le
successive  24  ore.  In  caso  di  mancato   ripristino   funzionale
l'autorita' competente puo' prescrivere la riduzione o la  cessazione
dell'attivita' oppure l'utilizzo  di  combustibili  a  minor  impatto
ambientale rispetto a quelli autorizzati. Un impianto di  combustione
non puo' funzionare in assenza di impianti  di  abbattimento  per  un
periodo  complessivo  che  ecceda  le  centoventi  ore  nell'arco  di
qualsiasi  periodo  di  dodici  mesi  consecutivi  preso  in   esame.
L'autorizzazione  prevede  l'installazione  di  idonei   sistemi   di
misurazione  dei  periodi  di   funzionamento   degli   impianti   di
abbattimento. 
  6.5. Nei casi in cui siano effettuate misurazioni continue il punto
6.4 si applica soltanto se da tali misurazioni risulti un superamento
dei valori limite di emissione previsti negli atti autorizzativi. 
  6.6. L'autorita' competente puo' concedere  deroghe  al  limite  di
ventiquattro ore ed al limite di centoventi ore, previsti  dal  punto
6.4, nei casi in cui sussista la necessita' assoluta di mantenere  la
fornitura energetica e nei casi in cui l'impianto sarebbe sostituito,
per il periodo di tempo corrispondente alla durata della  deroga,  da
un  impianto  in  grado  di  causare  un  aumento  complessivo  delle
emissioni. 
 
Parte II 
Valori limite di emissione 
 
Sezione 1 
Valori limite di emissione di SO2 
 
Combustibili solidi 
A. 
  1. Valori limite di emissione S O2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2
di  riferimento:  6%)  che  devono  essere  applicati  agli  impianti
anteriori al 1988 e agli impianti anteriori al  2006  che  utilizzano
combustibili solidi1 : 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. In deroga al paragrafo 1, gli impianti anteriori al 1988  e  gli
impianti anteriori al  2006,  di  potenza  termica  nominale  pari  o
superiore a 400  MW  e  che  utilizzano  esclusivamente  combustibili
solidi, i quali, a partire dal l' gennaio 2008 e fino al 31  dicembre
2015, non siano in funzione per piu' di 2000 ore annue e,  a  partire
dal 1° gennaio 2016, non siano in  funzione  per  piu'  di  1500  ore
annue, sono soggetti ad un valore limite di emissione di biossido  di
zolfo pari a 800 mg/Nm3 .  Il  numero  di  ore  di  funzionamento  e'
calcolato come media mobile su un periodo di 5 anni.  Il  gestore  e'
tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento
in cui sono registrate le ore annue di funzionamento degli impianti. 
 
B.2 
  1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di  O2
di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti  nuovi,
che utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
   1 Per gli impianti che  consumano  combustibili  solidi  indigeni,
qualora i valori limite di emissione di cui sopra non possano  essere
rispettati  per  le  caratteristiche  del  combustibile,  si   dovra'
ottenere un grado di desolforazione pari ad almeno il 60% nel caso di
impianti aventi una potenza termica nominale inferiore o pari  a  100
MW, 75% nel caso di impianti  aventi  una  potenza  termica  nominale
superiore a 100 MW e inferiore o pari a 300 MW e 90% per impianti  di
potenza superiore a 300 MW. Nel caso di impianti aventi  una  potenza
termica nominale superiore a 500  MW,  si  applichera'  un  grado  di
desolforazione pari ad almeno il 94%, o ad almeno il 92% qualora  sia
stato stipulato un contratto  relativo  alla  messa  a  punto  di  un
sistema di desolforazione dei gas di scarico o di iniezione di calcio
e i lavori di installazione dello stesso siano iniziati prima del  1°
gennaio 2001. 
   2 Per gli impianti che  consumano  combustibili  solidi  indigeni,
qualora i valori limite di emissione di cui sopra non possano  essere
rispettati  per  le  caratteristiche  del  combustibile,  si   dovra'
ottenere per gli impianti un valore di 300 mg/Nm3 SO2 o un  grado  di
desolforazione pari ad almeno il 92% nel caso di impianti aventi  una
potenza termica nominale inferiore o pari a 300 MW  e,  nel  caso  di
impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 300  MW,  si
applichera' un grado di desolforazione pari ad almeno il 95% oltre ad
un valore limite di emissione massimo consentito pari a 400 mg/Nm3 
   3 Nel caso in cui il combustibile  utilizzato  sia  costituito  da
biomasse il valore limite di emissione di biossido di zolfo e' pari a
200 mg/Nm3 . 
 
Sezione 2 
Valori limite di emissione di SO2 
Combustibili liquidi 
A. 
  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2  di
riferimento:  30/e)  che  devono  essere  applicati   agli   impianti
anteriori al 1988 e agli impianti anteriori al  2006  che  utilizzano
combustibili liquidi: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
B. 
  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2  di
riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che
utilizzano combustibili liquidi ad eccezione delle turbine a gas. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Sezione 3 
Valori limite di emissione di SO2 
Combustibili gassosi 
A. 
  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2  di
riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti  anteriori
al 1988 e agli impianti anteriori al 2006: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
B. 
  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2  di
riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi: 
 
Sezione 4 
Valori limite di emissione di NO2 (misurati come NO2 ) 
A. 
  1. Valori limite di emissione NO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di  O2
di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per  i  combustibili
liquidi  e  gassosi)  che  devono  essere  applicati  agli   impianti
anteriori al 1988 e agli impianti anteriori al 2006: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. In deroga al paragrafo 1, gli impianti  anteriori  al  1988,  di
potenza  termica  nominale  superiore  a  500  MW  e  che  utilizzano
esclusivamente combustibili solidi, i quali, a partire dal 1  gennaio
2008 e fino al 31 dicembre 2015, non siano in funzione  per  piu'  di
2000 ore annue sono soggetti ad un  valore  limite  di  emissione  di
ossidi di azoto pari a 600 mg/Nm3 . A partire dal 1 gennaio 2016, gli
impianti suddetti che non siano in funzione  per  piu'  di  1500  ore
annue, sono soggetti ad un valore limite di emissione  di  ossidi  di
azoto pari a 450 mg/Nm3 .  Il  numero  di  ore  di  funzionamento  e'
calcolato come media mobile su un periodo di 5 anni. 
Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita'  competente
un documento in cui sono registrate le  ore  annue  di  funzionamento
degli impianti. 
 
B. 
  1. Valori limite di emissione NO. espressi in mg/Nm3 (tenore di  O2
di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per  i  combustibili
liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti nuovi ad
eccezione delle turbine a gas: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Valori limite di emissione M espressi in mg/Nm3 (tenore di O2 di
riferimento: 15%) che devono essere applicati alle turbine a gas,  ai
sensi dell'articolo 273, comma 2: 
   4 Il gas naturale e' il metano presente in natura con non piu' del
200/, in volume di inerti ed altri costituenti. 
   5 Per i gas diversi dal gas naturale  il  limite  e'  pari  a  200
mg/Nm3 indipendentemente dalla potenza termica nominale 
dell'impianto 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2.1. I valori della tabella non si applicano alle turbine a gas per
i casi di emergenza, le quali funzionano meno di 500 ore all'anno.  I
gestori sono tenuti a presentare ogni anno  all'autorita'  competente
una dichiarazione in cui sono registrate le ore di funzionamento. 
  2.2. In fase di rinnovo  dell'autorizzazione  integrata  ambientale
l'autorita' competente puo' applicare alle turbine a gas  di  potenza
termica nominale maggiore o  uguale  a  300MW  un  valore  limite  di
emissione medio giornaliero per gli ossidi di azoto pari a 30  mg/Nm3
in   funzione   delle   prestazioni    effettivamente    conseguibili
dall'impianto. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Sezione 8 
Misurazione e valutazione delle emissioni 
  1. Le misurazioni in continuo di cui alla  parte  I,  paragrafo  4,
devono essere effettuate contestualmente alla misurazione in continuo
dei seguenti parametri di processo: tenore di ossigeno,  temperatura,
pressione e tenore di vapore acqueo. La misurazione in  continuo  del
tenore di  vapore  acqueo  dell'effluente  gassoso  puo'  non  essere
effettuata qualora l'effluente gassoso prelevato sia essiccato  prima
dell'analisi delle emissioni. 
  2. Il campionamento e l'analisi dei  pertinenti  inquinanti  e  dei
parametri di processo e i metodi di misurazione  di  riferimento  per
calibrare i sistemi di misura automatici devono essere conformi  alle
pertinenti norme CEN o, laddove queste  non  sono  disponibili,  alle
pertinenti norme ISO ovvero alle  norme  nazionali  o  internazionali
clic assicurino dati equivalenti  sotto  il  profilo  della  qualita'
scientifica. 
  3. I sistemi di misurazione  continua  sono  soggetti  a  controllo
mediante misurazioni  parallele  secondo  i  metodi  di  riferimento,
almeno una volta all'anno. 
  4. I valori degli intervalli  di  fiducia  al  95%  di  un  singolo
risultato di misurazione non possono superare le seguenti percentuali
dei valori limite di emissione: 
  Biossido di zolfo 20% 
  Ossidi di azoto 20% 
  Polveri	30% 
  5. I valori medi orari e giornalieri convalidati  sono  determinati
in base ai valori medi orari validi misurati  previa  detrazione  del
valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 4. Qualsiasi giorno
nel quale piu' di 3 valori medi orari non sono  validi,  a  causa  di
malfunzionamento o manutenzione del sistema di  misure  in  continuo,
non e' considerato valido. Se in un anno piu'  di  dieci  giorni  non
sono considerati validi per tali ragioni, l'autorita' competente  per
il controllo prescrive al gestore di assumere adeguati  provvedimenti
per migliorare l'affidabilita' del sistema di controllo in continuo. 
 
Parte III 
Modello di trasmissione informazioni a cura del gestore dell'impianto 
 

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   12 I dati da riportare sono quelli riferiti ad un singolo camino. 
   13 La risposta a questa richiesta deve essere fornita 
esclusivamente dai gestori dei nuovi impianti 
 

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   14 Calcolato come il prodotto tra  la  quantita'  di  combustibile
utilizzato e il potere calorifico nette del combustibile 
stesso 
   15 Per i soli impianti che  si  avvalgono  dell'esenzione  di  cui
all'articolo 7, comma 5,  o  delle  deroghe  di  cui  alla  parte  A,
paragrafo 2, delle sezioni I e IV. 
 
Parte IV 
Determinazione delle emissioni totali di biossido di zolfo, ossidi di
azoto e polveri per la elaborazione della relazione alla  Commissione
europea. 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora
la relazione di cui all'articolo 274, comma 1, sulla  base  dei  dati
sulle emissioni totali annue di biossido di zolfo e  ossidi  d'azoto,
trasmessi dai gestori ai sensi dell'articolo 274, comma 4. Qualora si
usi il controllo continuo, il gestore  dell'impianto  di  combustione
addiziona separatamente, per ogni inquinante, la massa di  inquinante
emesso quotidianamente, sulla base delle portate  volumetriche  degli
effluenti gassosi. Qualora non si usi il controllo continuo, le stime
delle emissioni annue totali sono determinate dal gestore sulla  base
delle disposizioni di cui alla parte I, paragrafo 4,  secondo  quanto
stabilito dalle  autorita'  competenti  in  sede  di  rilascio  delle
autorizzazioni.  Ai  fini  della  trasmissione  dei   dati   previsti
dall'articolo 274, le  emissioni  annue  e  le  concentrazioni  delle
sostanze inquinanti negli  effluenti  gassosi  sono  determinate  nel
rispetto di  quanto  stabilito  dalle  disposizioni  della  parte  I,
paragrafi 4 e 5. 
 
Parte V 
Massimali e obiettivi di riduzione di emissioni di SO2 e 
NOx per gli impianti esistenti 
 

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