Art. 2. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto si applica ai medicinali veterinari, incluse
le premiscele per alimenti medicamentosi, destinati ad essere immessi
in commercio e preparati industrialmente o  nella  cui  fabbricazione
interviene un processo industriale. Le norme del presente decreto, ad
eccezione  di  quanto  previsto  dall'articolo   20,   comma   4,   e
dall'articolo  45,  si  applicano  anche  ai  medicinali   veterinari
omeopatici. 
  2. In caso di dubbio, se un  prodotto,  tenuto  conto  dell'insieme
delle sue caratteristiche, puo'  rientrare  contemporaneamente  nella
definizione di medicinale  veterinario  e  nella  definizione  di  un
prodotto  disciplinato  da   altre   normative,   si   applicano   le
disposizioni del presente decreto. 
  3. Il presente decreto si applica anche alle sostanze attive  usate
come materie prime, secondo quanto disciplinato  dagli  articoli  52,
53, 69 e 100. Per talune sostanze che entrano nella  composizione  di
medicinali veterinari aventi proprieta' anabolizzanti,  antinfettive,
antiparassitarie, antinfiammatorie, ormonali o psicotrope si  applica
anche quanto stabilito dall'articolo 69.