Art. 2. Iscrizione alla gestione credito 1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volonta' contraria. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilita' di retribuzione o pensione sulla quale e' stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 3. 3. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile.
Nota all'art. 2: - Per il testo del comma n. 245 della legge n. 662 del 1996 si veda nelle note alle premesse.