Art. 2.

                  Iscrizione alla gestione credito

  1.  I  dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1
sono  iscritti  di  diritto  alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie  e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle
misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla
scadenza  di  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP
la loro volonta' contraria.
  2.  I  soggetti  di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione
entro  il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilita' di
retribuzione o pensione sulla quale e' stata applicata la ritenuta di
cui all'articolo 3.
  3. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e
non e' rimborsabile.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per il testo del comma n. 245 della legge n. 662 del
          1996 si veda nelle note alle premesse.