Art. 2.
                 (Modifiche agli articoli da 10 a 53
           del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

  1.  L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 10.  -  (Funzioni).  - 1. I magistrati ordinari sono distinti
secondo le funzioni esercitate.

  2.  Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e
di  legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate
di  primo  grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo
grado,  direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado,
direttive  di  legittimita', direttive superiori e direttive apicali.
Le  funzioni  requirenti  sono:  di primo grado, di secondo grado, di
coordinamento  nazionale  e  di  legittimita'; semidirettive di primo
grado,  semidirettive  elevate  di  primo  grado  e  semidirettive di
secondo  grado;  direttive di primo grado, direttive elevate di primo
grado,   direttive  di  secondo  grado,  direttive  di  coordinamento
nazionale, direttive di legittimita', direttive superiori e direttive
apicali.

  3.  Le  funzioni  giudicanti  di primo grado sono quelle di giudice
presso  il  tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni,
presso  l'ufficio  di  sorveglianza  nonche'  di  magistrato  addetto
all'ufficio  del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le
funzioni   requirenti   di  primo  grado  sono  quelle  di  sostituto
procuratore  della  Repubblica presso il tribunale ordinario e presso
il tribunale per i minorenni.

  4.   Le  funzioni  giudicanti  di  secondo  grado  sono  quelle  di
consigliere  presso  la  corte  di appello; le funzioni requirenti di
secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la
corte di appello.

  5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di
sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

  6.   Le   funzioni   giudicanti  di  legittimita'  sono  quelle  di
consigliere  presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di
legittimita'  sono quelle di sostituto procuratore generale presso la
Corte di cassazione.

  7.  Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle
di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente
e  di  presidente  aggiunto  della  sezione  dei giudici unici per le
indagini  preliminari;  le funzioni semidirettive requirenti di primo
grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

  8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono
quelle  di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini
preliminari   negli   uffici   aventi   sede   nelle  citta'  di  cui
all'articolo 1   del   decreto-legge   25   settembre  1989,  n. 327,
convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

  9.  Le  funzioni  semidirettive  giudicanti  di  secondo grado sono
quelle  di  presidente  di  sezione  presso  la  corte di appello; le
funzioni  semidirettive  requirenti  di  secondo grado sono quelle di
avvocato generale presso la corte di appello.

  10.  Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di
presidente  del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per
i  minorenni;  le  funzioni  direttive requirenti di primo grado sono
quelle  di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario
e   di  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
minorenni.

  11.  Le  funzioni  direttive giudicanti elevate di primo grado sono
quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede
nelle  citta'  di  cui  all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
1989,  n. 327,  convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di
presidente  dei  tribunali  di  sorveglianza  di  cui  alla tabella A
allegata   alla   legge   26   luglio   1975,  n. 354,  e  successive
modificazioni.  Le  funzioni  direttive  requirenti  elevate di primo
grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario nelle medesime citta'.

  12.  Le  funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle
di   presidente   della  corte  di  appello;  le  funzioni  direttive
requirenti  di  secondo  grado  sono  quelle  di procuratore generale
presso la corte di appello.

  13.  Le  funzioni  direttive  requirenti di coordinamento nazionale
sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

  14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimita' sono quelle di
presidente   di  sezione  della  Corte  di  cassazione;  le  funzioni
direttive requirenti di legittimita' sono quelle di avvocato generale
presso la Corte di cassazione.

  15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita' sono
quelle  di  presidente  aggiunto  della  Corte  di  cassazione  e  di
presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni
direttive   superiori  requirenti  di  legittimita'  sono  quelle  di
procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

  16.  Le  funzioni direttive apicali giudicanti di legittimita' sono
quelle  di  primo  presidente  della Corte di cassazione; le funzioni
direttive   apicali   requirenti   di  legittimita'  sono  quelle  di
procuratore generale presso la Corte di cassazione".

  2.  L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 11.  -  (Valutazione  della  professionalita).  -  1. Tutti i
magistrati  sono  sottoposti  a  valutazione di professionalita' ogni
quadriennio  a  decorrere  dalla  data  di nomina fino al superamento
della settima valutazione di professionalita'.

  2.  La  valutazione  di  professionalita' riguarda la capacita', la
laboriosita',  la  diligenza  e  l'impegno.  Essa  e' operata secondo
parametri  oggettivi  che sono indicati dal Consiglio superiore della
magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalita'
riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti
o  requirenti  non  puo'  riguardare  in  nessun  caso l'attivita' di
interpretazione  di  norme  di diritto, ne' quella di valutazione del
fatto e delle prove. In particolare:
   a) la  capacita',  oltre  che  alla  preparazione  giuridica  e al
relativo  grado  di  aggiornamento,  e' riferita, secondo le funzioni
esercitate,  al  possesso  delle  tecniche  di  argomentazione  e  di
indagine,  anche in relazione all'esito degli affari nelle successive
fasi  e  nei  gradi  del  procedimento  e  del  giudizio  ovvero alla
conduzione  dell'udienza  da  parte  di  chi la dirige o la presiede,
all'idoneita'  a  utilizzare,  dirigere  e  controllare l'apporto dei
collaboratori e degli ausiliari;
   b) la  laboriosita'  e'  riferita  alla produttivita', intesa come
numero  e  qualita'  degli affari trattati in rapporto alla tipologia
degli  uffici  e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai
tempi  di  smaltimento del lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di
collaborazione  svolta  all'interno  dell'ufficio, tenuto anche conto
degli  standard  di  rendimento  individuati  dal Consiglio superiore
della  magistratura, in relazione agli specifici settori di attivita'
e alle specializzazioni;
   c) la  diligenza  e'  riferita  all'assiduita' e puntualita' nella
presenza  in  ufficio,  nelle  udienze  e  nei  giorni  stabiliti; e'
riferita  inoltre  al  rispetto  dei  termini  per  la  redazione, il
deposito  di  provvedimenti o comunque per il compimento di attivita'
giudiziarie,  nonche'  alla  partecipazione  alle  riunioni  previste
dall'ordinamento  giudiziario  per la discussione e l'approfondimento
delle    innovazioni   legislative,   nonche'   per   la   conoscenza
dell'evoluzione della giurisprudenza;
   d) l'impegno  e'  riferito alla disponibilita' per sostituzioni di
magistrati  assenti  e  alla  frequenza  di  corsi  di  aggiornamento
organizzati   dalla   Scuola   superiore  della  magistratura;  nella
valutazione  dell'impegno  rileva,  inoltre,  la  collaborazione alla
soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

  3.  Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni
dalla   data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
disciplina  con propria delibera gli elementi in base ai quali devono
essere  espresse  le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri
per consentire l'omogeneita' delle valutazioni, la documentazione che
i  capi  degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro
il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:
   a) i  modi  di raccolta della documentazione e di individuazione a
campione  dei  provvedimenti  e  dei  verbali delle udienze di cui al
comma 4,  ferma  restando  l'autonoma possibilita' di ogni membro del
consiglio  giudiziario  di  accedere  a tutti gli atti che si trovino
nella  fase  pubblica  del  processo per valutarne l'utilizzazione in
sede di consiglio giudiziario;
   b) i   dati  statistici  da  raccogliere  per  le  valutazioni  di
professionalita';
   c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la
raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;
   d) gli  indicatori  oggettivi per l'acquisizione degli elementi di
cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere
in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;
   e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai
magistrati,  tenuto  conto  anche della specializzazione, di standard
medi  di  definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di
natura  obbligatoria  per  i magistrati, articolati secondo parametri
sia   quantitativi  sia  qualitativi,  in  relazione  alla  tipologia
dell'ufficio,     all'ambito     territoriale     e     all'eventuale
specializzazione.

  4.   Alla   scadenza   del  periodo  di  valutazione  il  consiglio
giudiziario acquisisce e valuta:
   a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della
magistratura  e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene
agli  eventuali  rilievi  di  natura  contabile e disciplinare, ferma
restando   l'autonoma  possibilita'  di  ogni  membro  del  consiglio
giudiziario  di  accedere  a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica  del  processo  per  valutarne  l'utilizzazione  in  sede di
consiglio giudiziario;
   b) la  relazione  del  magistrato sul lavoro svolto e quanto altro
egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che
il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
   c) le  statistiche  del lavoro svolto e la comparazione con quelle
degli altri magistrati del medesimo ufficio;
   d) gli  atti  e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali
delle  udienze  alle  quali il magistrato abbia partecipato, scelti a
campione  sulla  base  di  criteri  oggettivi stabiliti al termine di
ciascun  anno  con  i  provvedimenti  di  cui al comma 3, se non gia'
acquisiti;
   e) gli  incarichi  giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione
dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
   f) il  rapporto  e  le  segnalazioni  provenienti  dai  capi degli
uffici,  i  quali  devono  tenere  conto  delle situazioni specifiche
rappresentate   da  terzi,  nonche'  le  segnalazioni  pervenute  dal
consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  sempre che si riferiscano a
fatti  specifici  incidenti  sulla  professionalita', con particolare
riguardo  alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio
non  indipendente  della  funzione  e  ai  comportamenti che denotino
evidente  mancanza  di  equilibrio  o  di  preparazione giuridica. Il
rapporto  del  capo  dell'ufficio  e  le  segnalazioni  del consiglio
dell'ordine  degli  avvocati  sono trasmessi al consiglio giudiziario
dal  presidente  della  corte  di  appello o dal procuratore generale
presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza,
con   le   loro   eventuali   considerazioni   e   quindi   trasmessi
obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

  5.  Il  consiglio  giudiziario  puo' assumere informazioni su fatti
specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o
dai   consigli   dell'ordine   degli   avvocati,   dando   tempestiva
comunicazione  dell'esito  all'interessato,  che  ha diritto ad avere
copia  degli atti, e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre
disposta se il magistrato ne fa richiesta.

  6.  Sulla  base  delle  acquisizioni  di  cui  ai  commi 4  e 5, il
consiglio  giudiziario  formula  un  parere motivato che trasmette al
Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione
e ai verbali delle audizioni.

  7.  Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del
consiglio  giudiziario,  puo'  far  pervenire  al Consiglio superiore
della  magistratura  le  proprie  osservazioni  e  chiedere di essere
ascoltato personalmente.

  8.   Il   Consiglio   superiore  della  magistratura  procede  alla
valutazione  di  professionalita'  sulla base del parere espresso dal
consiglio  giudiziario e della relativa documentazione, nonche' sulla
base  dei  risultati  delle  ispezioni ordinarie; puo' anche assumere
ulteriori elementi di conoscenza.

  9.   Il  giudizio  di  professionalita'  e'  "positivo"  quando  la
valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri
di  cui al comma 2; e' "non positivo" quando la valutazione evidenzia
carenze  in  relazione  a  uno  o  piu'  dei  medesimi  parametri; e'
"negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione
a  due o piu' dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno
o  piu'  dei  parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato
"non positivo".

  10.  Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio superiore della
magistratura  procede a nuova valutazione di professionalita' dopo un
anno,  acquisendo  un  nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal
caso   il  nuovo  trattamento  economico  o  l'aumento  periodico  di
stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il
nuovo  giudizio  e'  "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla
nuova  valutazione  non  puo'  essere  autorizzato  lo svolgimento di
incarichi extragiudiziari.

  11.  Se  il  giudizio  e' "negativo", il magistrato e' sottoposto a
nuova  valutazione  di professionalita' dopo un biennio. Il Consiglio
superiore   della   magistratura  puo'  disporre  che  il  magistrato
partecipi  ad  uno  o piu' corsi di riqualificazione professionale in
rapporto  alle  specifiche  carenze  di professionalita' riscontrate;
puo'  anche  assegnare  il  magistrato,  previa  sua audizione, a una
diversa   funzione  nella  medesima  sede  o  escluderlo,  fino  alla
successiva  valutazione,  dalla  possibilita' di accedere a incarichi
direttivi  o  semidirettivi  o  a  funzioni specifiche. Nel corso del
biennio   antecedente   alla   nuova   valutazione  non  puo'  essere
autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

  12.  La  valutazione  negativa  comporta  la  perdita  del  diritto
all'aumento   periodico   di  stipendio  per  un  biennio.  Il  nuovo
trattamento  economico  eventualmente  spettante  e'  dovuto  solo  a
seguito  di  giudizio  positivo  e  con decorrenza dalla scadenza del
biennio.

  13.  Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione
del  magistrato,  esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato
stesso e' dispensato dal servizio.

  14.  Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato
deve  essere  informato della facolta' di prendere visione degli atti
del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve
intercorrere   un   termine  non  inferiore  a  sessanta  giorni.  Il
magistrato  ha  facolta'  di  depositare  atti e memorie fino a sette
giorni  prima  dell'audizione  e  di  farsi  assistere  da  un  altro
magistrato nel corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione
puo' essere differita per una sola volta.

  15.  La  valutazione  di  professionalita'  consiste in un giudizio
espresso,  ai  sensi  dell'articolo 10  della  legge  24  marzo 1958,
n. 195,  dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato  e  trasmesso  al  Ministro  della  giustizia  che adotta il
relativo  decreto.  Il  giudizio  di  professionalita',  inserito nel
fascicolo  personale,  e'  valutato  ai  fini  dei  tramutamenti, del
conferimento  di  funzioni,  comprese  quelle  di  legittimita',  del
conferimento  di  incarichi  direttivi  e  ai fini di qualunque altro
atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

  16.  I  parametri  contenuti  nel comma 2 si applicano anche per la
valutazione di professionalita' concernente i magistrati fuori ruolo.
Il  giudizio  e' espresso dal Consiglio superiore della magistratura,
acquisito,  per  i  magistrati  in servizio presso il Ministero della
giustizia,  il  parere del consiglio di amministrazione, composto dal
presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario,
o  il  parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di
Roma  per  tutti  gli  altri  magistrati in posizione di fuori ruolo,
compresi  quelli  in servizio all'estero. Il parere e' espresso sulla
base  della  relazione  dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono
servizio,   illustrativa  dell'attivita'  svolta,  e  di  ogni  altra
documentazione  che  l'interessato  ritiene  utile  produrre, purche'
attinente alla professionalita', che dimostri l'attivita' in concreto
svolta.

  17.   Allo   svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo si  fa  fronte  con  le  risorse  di personale e strumentali
disponibili".

  3.  L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 12  (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni).
-  1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a
domanda  degli  interessati,  mediante  una procedura concorsuale per
soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal
comma 11,  tutti  i  magistrati  che  abbiano  conseguito  almeno  la
valutazione  di professionalita' richiesta. In caso di esito negativo
di  due  procedure  concorsuali  per  inidoneita' dei candidati o per
mancanza   di  candidature,  qualora  il  Consiglio  superiore  della
magistratura  ritenga  sussistere  una  situazione di urgenza che non
consente  di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento
di funzioni avviene anche d'ufficio.

  2.  Per  il  conferimento  delle  funzioni  di cui all'articolo 10,
comma 3, e' richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni
giurisdizionali  al  termine  del  periodo di tirocinio, salvo quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 13.

  3.  Per  il  conferimento  delle  funzioni  di cui all'articolo 10,
commi 4  e  7,  e'  richiesto  il  conseguimento almeno della seconda
valutazione di professionalita'.

  4.  Per  il  conferimento  delle  funzioni  di cui all'articolo 10,
comma 8, e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione
di professionalita'.

  5.  Per  il  conferimento  delle  funzioni  di cui all'articolo 10,
commi 5, 6, 9 e 11, e' richiesto il conseguimento almeno della quarta
valutazione  di  professionalita', salvo quanto previsto dal comma 14
del     presente    articolo.    Resta    fermo    quanto    previsto
dall'articolo 76-bis  dell'ordinamento  giudiziario,  di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

  6.  Per  il  conferimento  delle  funzioni  di cui all'articolo 10,
comma 10,   e'   richiesto   il   conseguimento  almeno  della  terza
valutazione di professionalita'.

  7.  Per  il  conferimento  delle  funzioni  di cui all'articolo 10,
commi 12,  13 e 14, e' richiesto il conseguimento almeno della quinta
valutazione di professionalita'.

  8.  Per  il  conferimento  delle  funzioni  di cui all'articolo 10,
comma 15,   e'   richiesto   il   conseguimento  almeno  della  sesta
valutazione di professionalita'.

  9.  Per  il  conferimento  delle  funzioni  di cui all'articolo 10,
comma 16,   e'   richiesto  il  conseguimento  almeno  della  settima
valutazione di professionalita'.

  10.  Per  il  conferimento  delle  funzioni di cui all'articolo 10,
commi 7,  8,  9,  10  e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le
valutazioni  di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente
valutate  le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di
collaborazione   e  di  coordinamento  investigativo  nazionale,  con
particolare  riguardo  ai risultati conseguiti, i corsi di formazione
in  materia organizzativa e gestionale frequentati nonche' ogni altro
elemento,  acquisito  anche al di fuori del servizio in magistratura,
che evidenzi l'attitudine direttiva.

  11.  Per  il  conferimento  delle  funzioni di cui all'articolo 10,
commi 14,  15  e  16,  oltre  agli  elementi  desunti  attraverso  le
valutazioni  di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla
data  della  vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni
di  legittimita'  per  almeno  quattro  anni; devono essere, inoltre,
valutate  specificamente  le  pregresse  esperienze  di direzione, di
organizzazione,  di  collaborazione  e di coordinamento investigativo
nazionale,  con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi
di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche
prima  dell'accesso alla magistratura nonche' ogni altro elemento che
possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

  12.  Ai  fini  di  quanto  previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine
direttiva e' riferita alla capacita' di organizzare, di programmare e
di  gestire  l'attivita'  e  le  risorse  in  rapporto  al tipo, alla
condizione  strutturale  dell'ufficio  e  alle  relative dotazioni di
mezzi   e   di  personale;  e'  riferita  altresi'  alla  propensione
all'impiego   di  tecnologie  avanzate,  nonche'  alla  capacita'  di
valorizzare  le  attitudini  dei  magistrati  e  dei  funzionari, nel
rispetto  delle  individualita'  e  delle autonomie istituzionali, di
operare    il   controllo   di   gestione   sull'andamento   generale
dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestivita',
gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta
attuazione   a   quanto   indicato  nel  progetto  di  organizzazione
tabellare.

  13.  Per  il  conferimento  delle  funzioni di cui all'articolo 10,
comma 6,   oltre   al  requisito  di  cui  al  comma 5  del  presente
articolo ed  agli  elementi  di  cui  all'articolo 11,  comma 3, deve
essere  valutata  anche  la  capacita' scientifica e di analisi delle
norme;  tale  requisito  e'  oggetto  di  valutazione da parte di una
apposita   commissione   nominata   dal   Consiglio  superiore  della
magistratura. La commissione e' composta da cinque membri, di cui tre
scelti   tra   magistrati  che  hanno  conseguito  almeno  la  quarta
valutazione  di  professionalita' e che esercitano o hanno esercitato
funzioni   di   legittimita'  per  almeno  due  anni,  un  professore
universitario   ordinario   designato   dal  Consiglio  universitario
nazionale  ed  un  avvocato  abilitato  al  patrocinio  innanzi  alle
magistrature  superiori  designato dal Consiglio nazionale forense. I
componenti  della commissione durano in carica due anni e non possono
essere immediatamente confermati nell'incarico.

  14.  In  deroga  a  quanto previsto al comma 5, per il conferimento
delle  funzioni  di  legittimita',  limitatamente al 10 per cento dei
posti  vacanti,  e'  prevista  una  procedura valutativa riservata ai
magistrati  che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di
professionalita'  in  possesso  di titoli professionali e scientifici
adeguati.  Si  applicano  per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il
conferimento  delle funzioni di legittimita' per effetto del presente
comma non   produce   alcun  effetto  sul  trattamento  giuridico  ed
economico  spettante  al magistrato, ne' sulla collocazione nel ruolo
di anzianita' o ai fini del conferimento di funzioni di merito.

  15.  L'organizzazione  della  commissione  di  cui  al  comma 13, i
criteri di valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle
norme  ed  i  compensi  spettanti  ai  componenti  sono  definiti con
delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del
limite  massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le
sedute  di  commissione  per  i componenti del medesimo Consiglio. La
commissione,  che  delibera con la presenza di almeno tre componenti,
esprime   parere   motivato   unicamente  in  ordine  alla  capacita'
scientifica e di analisi delle norme.

  16.  La  commissione  del  Consiglio  superiore  della magistratura
competente  per  il  conferimento  delle funzioni di legittimita', se
intende  discostarsi  dal parere espresso dalla commissione di cui al
comma 13, e' tenuta a motivare la sua decisione.

  17.  Le  spese  per  la  commissione  di cui al comma 13 non devono
comportare  nuovi  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato, ne'
superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore
della magistratura".

  4.  L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 13. - (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni
giudicanti  a  quelle requirenti e viceversa). - 1. L'assegnazione di
sede,  il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il
conferimento    delle    funzioni   semidirettive   e   direttive   e
l'assegnazione  al  relativo  ufficio  dei  magistrati  che non hanno
ancora  conseguito  la  prima valutazione sono disposti dal Consiglio
superiore  della  magistratura  con  provvedimento  motivato,  previo
parere del consiglio giudiziario.

  2.  I  magistrati  ordinari  al  termine  del tirocinio non possono
essere  destinati  a  svolgere  le  funzioni  requirenti,  giudicanti
monocratiche  penali  o  di  giudice per le indagini preliminari o di
giudice  dell'udienza  preliminare,  anteriormente  al  conseguimento
della prima valutazione di professionalita'.

  3.  Il  passaggio  da  funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e
viceversa,  non e' consentito all'interno dello stesso distretto, ne'
all'interno   di  altri  distretti  della  stessa  regione,  ne'  con
riferimento   al   capoluogo   del  distretto  di  corte  di  appello
determinato ai sensi dell' articolo 11 del codice di procedura penale
in  relazione  al  distretto  nel quale il magistrato presta servizio
all'atto  del  mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente
comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu' di quattro
volte  nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque
anni  di  servizio  continuativo  nella  funzione  esercitata  ed  e'
disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad
un  corso  di  qualificazione professionale, e subordinatamente ad un
giudizio  di  idoneita'  allo  svolgimento  delle  diverse  funzioni,
espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del
consiglio  giudiziario.  Per  tale giudizio di idoneita' il consiglio
giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte
di  appello  o  del  procuratore  generale presso la medesima corte a
seconda  che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti.
Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso
la  stessa  corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio,
possono  acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio
dell'ordine  degli  avvocati  e devono indicare gli elementi di fatto
sulla  base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita'. Per
il  passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita' alle funzioni
requirenti  di legittimita', e viceversa, le disposizioni del secondo
e  terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
presidente  della corte d'appello e al procuratore generale presso la
medesima,   rispettivamente,  il  primo  presidente  della  Corte  di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

  4.  Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo
divieto  di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e
viceversa,  all'interno  dello stesso distretto, all'interno di altri
distretti  della  stessa  regione  e con riferimento al capoluogo del
distretto  di  corte  d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11
del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il
magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si
applica  nel  caso  in  cui  il  magistrato che chiede il passaggio a
funzioni  requirenti  abbia  svolto negli ultimi cinque anni funzioni
esclusivamente  civili  o  del  lavoro  ovvero  nel  caso  in  cui il
magistrato  chieda  il  passaggio  da  funzioni requirenti a funzioni
giudicanti  civili  o  del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in
sezioni,  ove  vi  siano  posti  vacanti,  in  una sezione che tratti
esclusivamente  affari  civili  o  del  lavoro.  Nel  primo  caso  il
magistrato   non  puo'  essere  destinato,  neppure  in  qualita'  di
sostituto,  a  funzioni di natura civile o miste prima del successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato
non  puo'  essere  destinato,  neppure  in  qualita'  di sostituto, a
funzioni  di natura penale o miste prima del successivo trasferimento
o  mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di
funzioni  puo'  realizzarsi  soltanto in un diverso circondario ed in
una   diversa   provincia   rispetto  a  quelli  di  provenienza.  Il
tramutamento  di  secondo  grado puo' avvenire soltanto in un diverso
distretto  rispetto  a  quello  di  provenienza. La destinazione alle
funzioni  giudicanti  civili  o  del  lavoro del magistrato che abbia
esercitato  funzioni  requirenti  deve  essere espressamente indicata
nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e
nel relativo provvedimento di trasferimento.

  5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e
viceversa,  l'anzianita'  di  servizio  e'  valutata  unitamente alle
attitudini  specifiche  desunte dalle valutazioni di professionalita'
periodiche.

  6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento
delle funzioni di legittimita' di cui all'articolo 10, commi 15 e 16,
nonche',  limitatamente  a quelle relative alla sede di destinazione,
anche  per  le  funzioni di legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello
stesso  articolo 10,  che  comportino  il  mutamento  da giudicante a
requirente e viceversa.

  7.  Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in
servizio  nella  provincia  autonoma di Bolzano relativamente al solo
circondario".

  5.  All'articolo 19  del citato decreto legislativo n. 160 del 2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  comma 1,  le parole: "il medesimo incarico" sono sostituite
dalle  seguenti:  "nella  stessa  posizione  tabellare o nel medesimo
gruppo  di lavoro"; le parole: "per un periodo massimo di dieci anni"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  un  periodo  stabilito  dal
Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un
minimo  di  cinque  e  un  massimo  di  dieci  anni  a  seconda delle
differenti  funzioni";  le  parole da: "con facolta' di proroga" fino
alla  fine  del comma sono sostituite dalle seguenti: "; il Consiglio
superiore  puo'  disporre la proroga dello svolgimento delle medesime
funzioni limitatamente alle udienze preliminari gia' iniziate e per i
procedimenti  penali  per i quali sia stato gia' dichiarato aperto il
dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.";
   b) al  comma 2, le parole: ", nonche' nel corso del biennio di cui
al comma 2," sono soppresse;
   c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Il  magistrato  che,  alla scadenza del periodo massimo di
permanenza,  non  abbia  presentato domanda di trasferimento ad altra
funzione all' interno dell'ufficio o ad altro ufficio e' assegnato ad
altra   posizione   tabellare   o  ad  altro  gruppo  di  lavoro  con
provvedimento  del  capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha
presentato  domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine,
puo'   rimanere  nella  stessa  posizione  fino  alla  decisione  del
Consiglio  superiore  della  magistratura  e, comunque, non oltre sei
mesi dalla scadenza del termine stesso".

  6.  Dopo  l'articolo 34  del  citato decreto legislativo n. 160 del
2006 e' inserito il seguente:
  "Art. 34-bis  (Limite  di  eta'  per  il  conferimento  di funzioni
semidirettive).    -    1.   Le   funzioni   semidirettive   di   cui
all'articolo 10,   commi 7,   8   e   9,   possono  essere  conferite
esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza
del  posto  messo  a  concorso,  assicurano  almeno  quattro  anni di
servizio   prima   della  data  di  collocamento  a  riposo  prevista
dall'articolo 16,  comma 1-bis,  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facolta'.

  2.  Ai  magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui
al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente
nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1".

  7.  L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 35   (Limiti   di   eta'  per  il  conferimento  di  funzioni
direttive).  -  1.  Le  funzioni  direttive  di  cui all'articolo 10,
commi da   10  a  14,  possono  essere  conferite  esclusivamente  ai
magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a
concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data
di  collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la
relativa facolta'.

  2.  Ai  magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui
al  comma 1  non  possono  essere conferite funzioni direttive se non
nell'ipotesi  di  conferma  per un'ulteriore sola volta dell'incarico
gia' svolto, di cui all'articolo 45".

  8.  All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160
del  2006, le parole: "degli incarichi direttivi di cui agli articoli
32,  33  e  34"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle  funzioni
direttive  di  cui  all'articolo 10,  commi da  11 a 16,"; le parole:
"pari  a  quello  della  sospensione ingiustamente subita e del" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "commisurato al" e le parole: "cumulati
fra  loro"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ", comunque non oltre
settantacinque anni di eta'".

  9.  L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 45 (Temporaneita' delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni
direttive  di  cui  all'articolo 10,  commi da  10 a 16, hanno natura
temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine
dei quali il magistrato puo' essere confermato, per un'ulteriore sola
volta,  per  un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  dell'attivita' svolta. In
caso  di  valutazione  negativa, il magistrato non puo' partecipare a
concorsi  per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque
anni.

  2.  Alla scadenza del termine di cui  al comma 1, il magistrato che
ha  esercitato  funzioni  direttive,  in  assenza  di  domanda per il
conferimento  di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della
stessa,  e'  assegnato  alle  funzioni  non  direttive  nel  medesimo
ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

  3.  All'atto  della  presa  di possesso da parte del nuovo titolare
della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa
funzione,  se  ancora  in  servizio presso il medesimo ufficio, resta
comunque  provvisoriamente  assegnato  allo  stesso, nelle more delle
determinazioni   del  Consiglio  superiore  della  magistratura,  con
funzioni ne' direttive ne' semidirettive".

  10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 46  (Temporaneita'  delle  funzioni  semidirettive).  - 1. Le
funzioni  semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno
natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al
termine  del quale il magistrato puo' essere confermato per un eguale
periodo  a  seguito  di valutazione, da parte del Consiglio superiore
della  magistratura,  dell'attivita'  svolta.  In caso di valutazione
negativa  il  magistrato  non  puo'  partecipare  a  concorsi  per il
conferimento  di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque
anni.

  2.   Il   magistrato,   al   momento  della  scadenza  del  secondo
quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche
se  il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in
ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni
o  ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda
stessa,   torna   a   svolgere   le  funzioni  esercitate  prima  del
conferimento  delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da
riassorbire  con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda,
in quello in cui prestava precedentemente servizio".

  11.  La  tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla
legge  19 febbraio 1981, n.27, e' sostituita dalla tabella A allegata
alla presente legge.

  12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 51  (Trattamento  economico).  -  1.  Le  somme indicate sono
quelle  derivanti  dalla  applicazione  degli  adeguamenti  economici
triennali   fino  alla  data  del  1°  gennaio  2006.  Continuano  ad
applicarsi   tutte   le   disposizioni  in  materia  di  progressione
stipendiale  dei  magistrati  ordinari  e, in particolare, la legge 6
agosto  1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre
2000,    n. 388,    l'adeguamento    economico   triennale   di   cui
all'articolo 24,  commi 1  e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
della  legge  2  aprile  1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981,
n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali
ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in
cui  si  raggiunge  l'anzianita'  prevista;  il trattamento economico
previsto  dopo  tredici  anni di servizio dalla nomina e' corrisposto
solo  se  la terza valutazione di professionalita' e' stata positiva;
nelle   ipotesi   di   valutazione  non  positiva  o  negativa  detto
trattamento  compete  solo  dopo la nuova valutazione, se positiva, e
dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12,
del presente decreto".

  13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 52   (Ambito  di  applicazione)  -  1.  Il  presente  decreto
disciplina  esclusivamente  la magistratura ordinaria, nonche', fatta
eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile".

  14. L'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e'
abrogato.
 
          Note all'art. 2:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  5 aprile  2006,  n. 160, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  19  (Permanenza  nell'incarico  presso lo stesso
          ufficio).  -  1. Salvo  quanto previsto dagli articoli 45 e
          46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo
          grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio
          svolgendo  le  medesime  funzioni o, comunque, nella stessa
          posizione   tabellare  o  nel  medesimo  gruppo  di  lavoro
          nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito
          dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  con proprio
          regolamento  tra  un minimo di cinque e un massimo di dieci
          anni  a  seconda  delle  differenti  funzioni; il Consiglio
          superiore  puo' disporre la proroga dello svolgimento delle
          medesime  funzioni  limitatamente  alle udienze preliminari
          gia'  iniziate  e per i procedimenti penali per i quali sia
          stato  gia'  dichiarato  aperto  il  dibattimento, e per un
          periodo non superiore a due anni.
              2.  Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di
          permanenza  di  cui  al  comma 1, ai magistrati non possono
          essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare
          probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.
              2-bis.  Il  magistrato  che,  alla scadenza del periodo
          massimo  di  permanenza,  non  abbia  presentato domanda di
          trasferimento  ad altra funzione all'interno dell'ufficio o
          ad  altro ufficio e' assegnato ad altra posizione tabellare
          o  ad  altro  gruppo  di  lavoro con provvedimento del capo
          dell'ufficio  immediatamente  esecutivo.  Se  ha presentato
          domanda  almeno  sei mesi prima della scadenza del termine,
          puo'  rimanere  nella  stessa posizione fino alla decisione
          del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non
          oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 36 del
          citato  decreto  legislativo  5 aprile  2006, n. 160, cosi'
          come  modificato  dalla  presente  legge:      «Art.  36. -
          Magistrati  ai  quali e' stato prolungato o ripristinato il
          rapporto  di  impiego  ai  sensi  degli artt. 3, commi 57 e
          57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3,
          del  decreto-legge  16 marzo  2004,  n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126.
              1. Ai fini del conferimento delle funzioni direttive di
          cui  all'articolo 10,  commi da  11  a 16, ai magistrati ai
          quali  e'  stato  prolungato  o ripristinato il rapporto di
          impiego  ai  sensi  degli artt. 3, commi 57 e 57-bis, della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e  2,  comma  3,  del
          decreto-legge   16 marzo   2004,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11 maggio  2004, n. 126, alla
          data  di ordinario collocamento a riposo indicata nell'art.
          35, comma 1, e' aggiunto un periodo commisurato al servizio
          non  espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza,
          comunque non oltre settantacinque anni di eta'.».