Art. 2.
                     Graduatorie ad esaurimento
  1.  Per  il  conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino  al  termine  delle  attivita' didattiche, di cui al
comma 2  del  precedente  articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre   2006,   n.  296,  aggiornate  secondo  le  disposizioni
contenute  nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo
2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.
  2.  Il  personale  incluso  nelle  graduatorie  ad esaurimento puo'
rinunciare,   in   via  definitiva  o  limitatamente  ad  un  biennio
scolastico,   all'assunzione   con   contratto   di  lavoro  a  tempo
determinato,  manifestando  esclusivo  interesse  per  l'assunzione a
tempo indeterminato.
  3.  Al  personale  incluso  nelle graduatorie ad esaurimento di due
province  sono  conferite  supplenze  soltanto nella provincia per la
quale ha espresso la specifica richiesta.
  4.  Nei  confronti  del  personale  che sia gia' di ruolo per altro
grado  di scuola o altra classe di concorso la supplenza e' conferita
solo   se   ha  esplicitamente  dichiarato  che  l'inserimento  nella
graduatoria ad esaurimento e' finalizzato anche al conferimento delle
supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la
decadenza  dal  precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi
previste dalla disciplina contrattuale.
  5.  Nello  scorrimento  delle  graduatorie  ad  esaurimento ai fini
dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione
i  candidati  inclusi  le cui posizioni non siano utili a tal fine ai
sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
 
          Note all'art. 2:
              - Per il testo dell'art. 1, comma 605 lettera c), della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  si vedano le note alle
          premesse.
              - Il   decreto   ministeriale  27 marzo  2000,  n.  123
          recante:  «Regolamento  recante  norme  sulle  modalita' di
          integrazione  e  aggiornamento delle graduatorie permanenti
          previste  dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge
          3 maggio  1999,  n.  124»,  e'  pubblicato  nelle  Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 200, n. 113.