Art. 2.
                        Autorita' competenti

  1.   Ai  fini  dell'applicazione  dei  regolamenti  (CE)  852/2004,
853/2004,  854/2004  e  882/2004,  e successive modificazioni, per le
materie  disciplinate  dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le
Autorita'  competenti  sono il Ministero della salute, le regioni, le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  le  Aziende unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  i  Regolamenti  (CE)  n.  852/2004,  853  /2004,
          854/2004, n. 882 /2004, vedi note alle premesse.