Art. 2. Autorita' competenti 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
Nota all'art. 2: - Per i Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853 /2004, 854/2004, n. 882 /2004, vedi note alle premesse.