Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente decreto legislativo, con riferimento ai medicinali
per uso umano in fase di sperimentazione, stabilisce:
    a)  i  principi  di  buona  pratica  clinica  e  le  linee  guida
dettagliate conformi a tali principi, previsti dall'articolo 1, comma
3,   del   decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  per  la
progettazione,  la  conduzione,  la  registrazione e la comunicazione
degli  esiti  di  sperimentazioni  cliniche sull'essere umano di tali
medicinali,  al  fine  di  assicurare  la  tutela  dei diritti, della
sicurezza  e  del  benessere  dei soggetti e la credibilita' dei dati
concernenti la sperimentazione clinica stessa;
    b)   i   requisiti  per  l'autorizzazione  alla  fabbricazione  o
all'importazione di tali medicinali, previsti dall'articolo 13, comma
1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
    c)  le indicazioni dettagliate sulla documentazione relativa alla
sperimentazione  clinica,  sull'archiviazione,  sulla idoneita' degli
ispettori  e  sulle procedure di ispezione previste dall'articolo 15,
comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
  2.   Il   presente   decreto   legislativo   non  si  applica  alle
sperimentazioni non interventistiche.
 
          Note all'art. 2:
              -  L'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 24
          giugno 2003, n. 211, cosi' recita:
              «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1.-2. (omissis)
              3.  Con decreto del Ministro della salute, che traspone
          nell'ordinamento  nazionale  i  principi  di  buona pratica
          clinica  adottati dalla Commissione europea, sono stabilite
          le linee guida dettagliate conformi a tali principi.».
              - Il testo dell'art. 13, del citato decreto legislativo
          24  giugno  2003, n. 211, cosi' come modificato all'art. 37
          dal presente decreto, cosi' recita:
                «Art.  13 (Fabbricazione e importazione di medicinali
          in  fase  di  sperimentazione).  -  1.  La fabbricazione di
          medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, nonche' la
          loro importazione, debbono essere autorizzate dal Ministero
          della  salute  come  previsto, ove applicabile, dal decreto
          legislativo  29  maggio  1991,  n. 178 e, negli altri casi,
          come  previsto  da  specifico  decreto  del  Ministro della
          salute.  Al  fine  di  ottenere  detta  autorizzazione,  il
          richiedente  e,  del pari, in seguito il titolare, dovranno
          soddisfare  i  requisiti  almeno  equivalenti  a quelli che
          saranno  definiti  con  decreto  del Ministro della salute,
          tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla
          Commissione europea. Detti requisiti sono soddisfatti anche
          ai   fini  dell'autorizzazione  all'importazione  di  detti
          medicinali.
              2.  Il  titolare  dell'autorizzazione di cui al comma 1
          deve  disporre  in  maniera  permanente  e  continua  di un
          direttore     tecnico,    responsabile    in    particolare
          dell'adempimento  degli  obblighi  specificati nel comma 3,
          che  possegga  i  requisiti  di  cui all'art. 4 del decreto
          legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
              3.  Il  direttore  tecnico  di  cui  al  comma 2, fermi
          restando   i   suoi   rapporti   con   il   fabbricante   o
          l'importatore, vigila affinche':
                a)  nel caso di medicinali in fase di sperimentazione
          fabbricati  in  Italia  o in Paesi dell'Unione europea o in
          Paesi   terzi   nei   quali   vige   un  accordo  di  mutuo
          riconoscimento  con  l'Unione  europea  nel  settore  della
          fabbricazione  dei  medicinali  sperimentali, ogni lotto di
          medicinali  sia  stato  prodotto  e  controllato  secondo i
          requisiti  di buona pratica di fabbricazione dei medicinali
          di  uso  umano  stabiliti  dalla  normativa comunitaria, in
          conformita'  al  fascicolo  di  specifica  del  prodotto  e
          secondo  l'informazione  notificata  a  norma  dell'art. 9,
          comma 2;
                b)  nel caso di medicinali in fase di sperimentazione
          fabbricati  in  un Paese terzo, ogni lotto di fabbricazione
          sia  stato  prodotto  e  controllato secondo norme di buona
          pratica   di  fabbricazione  almeno  equivalenti  a  quelle
          stabilite  dalla  normativa  comunitaria,  conformemente al
          fascicolo  di  specifica  del  prodotto  e  ogni  lotto  di
          fabbricazione  sia stato controllato secondo l'informazione
          notificata a norma dell'art. 9, comma 2;
                c)   nel   caso   di   un   medicinale   in  fase  di
          sperimentazione   che   sia   un  medicinale  di  confronto
          proveniente  da  Paesi  terzi  e  dotato  di autorizzazione
          all'immissione   in   commercio,  quando  non  puo'  essere
          ottenuta  la documentazione che certifica che ogni lotto di
          fabbricazione  e'  stato  prodotto  secondo  norme di buona
          pratica   di  fabbricazione  almeno  equivalenti  a  quelle
          succitate, ogni lotto di fabbricazione sia stato oggetto di
          tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti e necessarie
          per  confermare  la  sua  qualita'  secondo  l'informazione
          notificata trasmessa a norma dell'art. 9, comma 2.
              4. Per la valutazione dei prodotti ai fini del rilascio
          dei  lotti  e'  necessario  attenersi  a  quanto  stabilito
          dall'allegato  13 alle norme di buona fabbricazione europee
          (GMP).  Nei  casi  di importazione da uno Stato dell'Unione
          europea,  i  medicinali  sottoposti  a  sperimentazione non
          devono  essere  ulteriormente controllati quando gli stessi
          sono  corredati  dai  certificati  di  rilascio  dei  lotti
          firmati  dalla persona qualificata ai sensi della direttiva
          75/319, nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere
          a),  b)  o  c).  In tutti i casi, il direttore tecnico deve
          attestare in un registro che ogni lotto di fabbricazione e'
          conforme  alle  disposizioni del presente art.. Il registro
          deve  essere  aggiornato contestualmente alla effettuazione
          delle   operazioni,  e  deve  restare  a  disposizione  del
          personale  ispettivo  che  svolge  gli  accertamenti di cui
          all'art.  7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
          per un periodo di 5 anni.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  vengono
          stabiliti   i  documenti  inerenti  l'autorizzazione  della
          sperimentazione   da   allegare   alla  documentazione  per
          l'importazione del farmaco in sperimentazione.
              - Per  l'art.  15,  comma 6, del decreto legislativo 24
          giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 1.