Art. 2. Ripartizione percentuale del fondo 1. La somma di 15,2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2, e' destinata all'acquisizione ed all'approntamento di sistemi di analisi automatizzati dei contenuti delle Unita' di trasporto intermodali (UTI), da utilizzare nelle strutture interportuali individuate all'articolo 1, comma 3, lettera d). 2. Le restanti risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 22,8 milioni di euro, sono destinate alla erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attivita' di autotrasporto, per le iniziative di seguito indicate: a) investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici, con particolare riguardo alla tracciabilita' dei percorsi ed all'organizzazione aziendale; b) investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a favorire la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci, nonche' le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed ambientalmente favorevoli; c) interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena logistica; d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale; e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci; f) iniziative per la formazione del personale. 3. Alle iniziative di cui al comma 2 sono destinati, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed entro i limiti massimi di intensita' fissati dalla normativa europea per le singole tipologie di intervento, contributi nelle misure percentuali di seguito indicate, rispetto all'importo globale disponibile, di 22,8 milioni di euro: 40 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c); 30 per cento per gli interventi di cui alla lettera d); 20 per cento per gli interventi di cui alla lettera e); 10 per cento per le iniziative di cui alla lettera f). 4. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalita' operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nonche', per ciascuna iniziativa indicata al comma 2, le specifiche tipologie degli interventi finanziabili. Limitatamente agli interventi relativi ad infrastrutture materiali, e' acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture. Con lo stesso decreto, in funzione delle disponibilita' finanziarie e delle istanze presentate dai soggetti interessati, possono essere rimodulate le percentuali di cui al comma 3.