Art. 2.
                 Ripartizione percentuale del fondo

  1. La somma di 15,2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2,
e'  destinata  all'acquisizione  ed  all'approntamento  di sistemi di
analisi   automatizzati  dei  contenuti  delle  Unita'  di  trasporto
intermodali   (UTI),  da  utilizzare  nelle  strutture  interportuali
individuate all'articolo 1, comma 3, lettera d).
  2.  Le  restanti  risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1,
pari  a  22,8  milioni  di  euro,  sono  destinate alla erogazione di
contributi  alle  imprese  di  autotrasporto, ivi comprese le imprese
controllate  dalle  stesse, operanti nel settore delle infrastrutture
di  supporto  all'attivita'  di  autotrasporto,  per le iniziative di
seguito indicate:
    a) investimenti    in   impianti   tecnologici,   informatici   e
telematici, con particolare riguardo alla tracciabilita' dei percorsi
ed all'organizzazione aziendale;
    b) investimenti  in  aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a
favorire  la  sosta  dei  veicoli  pesanti e la custodia delle merci,
nonche'  le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza
ed ambientalmente favorevoli;
    c) interventi  volti  a  realizzare  l'utilizzo  di  modalita' di
trasporto  alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della
catena logistica;
    d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti
a  migliorare  la  sicurezza  e  l'impatto  ambientale  del trasporto
stradale;
    e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal
trasporto stradale di merci;
      f) iniziative per la formazione del personale.
  3.   Alle   iniziative   di   cui   al   comma 2   sono  destinati,
compatibilmente  con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato ed entro i limiti massimi di intensita' fissati dalla normativa
europea  per  le  singole  tipologie  di intervento, contributi nelle
misure  percentuali di seguito indicate, rispetto all'importo globale
disponibile, di 22,8 milioni di euro:
    40 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c);
    30 per cento per gli interventi di cui alla lettera d);
    20 per cento per gli interventi di cui alla lettera e);
    10 per cento per le iniziative di cui alla lettera f).
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, da adottarsi entro
trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  sono  definite  le modalita' operative per l'erogazione
delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nonche', per ciascuna iniziativa
indicata   al  comma 2,  le  specifiche  tipologie  degli  interventi
finanziabili.    Limitatamente    agli    interventi    relativi   ad
infrastrutture materiali, e' acquisito il concerto del Ministro delle
infrastrutture.   Con   lo   stesso   decreto,   in   funzione  delle
disponibilita'  finanziarie  e  delle istanze presentate dai soggetti
interessati,  possono  essere  rimodulate  le  percentuali  di cui al
comma 3.