Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
    a) «protezione internazionale»:  lo  status  di  rifugiato  e  di
protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h); 
    b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo  status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio  1951,  ratificata  con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
    c) «Carta delle Nazioni  Unite»:  Statuto  delle  Nazioni  Unite,
firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato  con  legge  17
agosto 1957, n. 848; 
    d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; 
    e) «rifugiato»: cittadino  straniero  il  quale,  per  il  timore
fondato di  essere  perseguitato  per  motivi  di  razza,  religione,
nazionalita',  appartenenza  ad  un  determinato  gruppo  sociale   o
opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui  ha
la cittadinanza e non puo' o, a  causa  di  tale  timore,  non  vuole
avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova
fuori dal  territorio  nel  quale  aveva  precedentemente  la  dimora
abituale per le stesse ragioni succitate e non puo'  o,  a  causa  di
siffatto  timore,  non  vuole  farvi  ritorno,  ferme  le  cause   di
esclusione di cui all'articolo 10; 
    f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello  Stato
di un cittadino straniero quale rifugiato; 
    g) «persona ammissibile alla protezione  sussidiaria»:  cittadino
straniero che non possiede i requisiti per essere  riconosciuto  come
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di  ritenere
che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di  un  apolide,
se ritornasse nel Paese nel quale  aveva  precedentemente  la  dimora
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire  un  grave  danno
come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa  di
tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; 
    h) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte
dello  Stato  di  uno  straniero  quale  persona   ammissibile   alla
protezione sussidiaria; 
    i)  «domanda  di  protezione  internazionale»:  una  domanda   di
protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo  regolamento  di  attuazione,
adottato con decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo  status
di protezione sussidiaria; 
    l)  «familiari»:  i  seguenti  soggetti  appartenenti  al  nucleo
familiare,  gia'  costituito   prima   dell'arrivo   nel   territorio
nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello  status
di  protezione  sussidiaria,  i  quali  si  trovano  nel   territorio
nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale: 
      a) il coniuge del beneficiario  dello  status  di  rifugiato  o
dello status di protezione sussidiaria; 
      b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato  o
dello status di protezione sussidiaria, a condizione  che  siano  non
sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi; 
    m) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli
anni diciotto che si  trova,  per  qualsiasi  causa,  nel  territorio
nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale; 
    n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui  il  richiedente
e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente
la dimora abituale. 
 
          Note all'art. 2:
              - La legge 24 luglio 1954, n. 722, recante «Ratifica ed
          esecuzione  della  Convenzione  relativa  allo  statuto dei
          rifugiati,   firmata  a  Ginevra  il  28 luglio  1951»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1954, n. 196.
              - La  legge 14 febbraio 1970, n. 95, recante: «Adesione
          al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato
          a  New  York  il  31 gennaio  1967  e  sua  esecuzione», e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1970, n. 79.
              - La legge 17 agosto 1957, n. 848, recante: «Esecuzione
          dello  statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
          il  26 giugno 1945», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 settembre 1957, n. 238, supplemento ordinario.
              - La legge 4 agosto 1955, n. 848, recante: «Ratifica ed
          esecuzione   della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali firmata a
          Roma  il  4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
          Convenzione  stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n.
          221.
              - Il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, recante:
          «Norme  urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione  dei  cittadini extracomunitari ed apolidi
          gia'  presenti,  nel territorio dello Stato», e' pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  1989,  n.  303  e
          convertito,   in   legge,   con  modificazioni,  con  legge
          28 febbraio   1990,   n.   39,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          16 settembre  2004,  n. 303, recante: «Regolamento relativo
          alle  procedure  per  il  riconoscimento  dello  status  di
          rifugiato»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          22 dicembre 2004, n. 239.