Art. 2. Proroga di termini in materia di difesa 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: " al 2008". 2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Sino all'anno 2012". 3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2012". 4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e' prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.