Art. 2. 
 
Definizioni di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del  terrorismo  e
                        finalita' del decreto 
 
  1. Ai soli  fini  del  presente  decreto  le  seguenti  azioni,  se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 
    a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati  essendo
a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o  da  una
partecipazione  a  tale  attivita',  allo  scopo   di   occultare   o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni; 
    b)  l'occultamento  o  la  dissimulazione  della  reale   natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita'; 
    c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo  a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; 
    d) la partecipazione ad  uno  degli  atti  di  cui  alle  lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo  di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 
  2. Il riciclaggio e' considerato tale anche  se  le  attivita'  che
hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel  territorio  di
un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. 
  3.  La  conoscenza,  l'intenzione  o  la  finalita',  che   debbono
costituire un elemento degli atti di cui al comma 1,  possono  essere
dedotte da circostanze di fatto obiettive. 
  4. Ai fini del presente decreto per  finanziamento  del  terrorismo
vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),  del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 
  5. Al fine di prevenire l'utilizzo del  sistema  finanziario  e  di
quello economico per finalita' di riciclaggio o di finanziamento  del
terrorismo,  il  presente  decreto  detta  misure  volte  a  tutelare
l'integrita' di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti. 
  6. L'azione  di  prevenzione  di  cui  al  comma  5  e'  svolta  in
coordinamento  con  le  attivita'  di  repressione   dei   reati   di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del citato
          decreto legislativo n. 109 del 2007, e' il seguente:
              «1.  Ai  fini  del presente decreto valgono le seguenti
          definizioni:
                a) per  "finanziamento  del  terrorismo"  si intende:
          "qualsiasi  attivita'  diretta,  con  qualsiasi mezzo, alla
          raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito,
          alla  custodia  o  all'erogazione  di  fondi  o  di risorse
          economiche,  in  qualunque  modo  realizzati,  destinati ad
          essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere
          uno  o  piu'  delitti con finalita' di terrorismo o in ogni
          caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti
          con  finalita'  di terrorismo previsti dal codice penale, e
          cio'  indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e
          delle  risorse  economiche  per  la commissione dei delitti
          anzidetti"».