(Allegato Tecnico-art. 2)
                               Art. 2. 
 
         Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo 
 
  1. Per titolare effettivo s'intende: 
    a) in caso di societa': 
      1) la persona fisica  o  le  persone  fisiche  che,  in  ultima
istanza, possiedano o controllino un'entita' giuridica, attraverso il
possesso o il  controllo  diretto  o  indiretto  di  una  percentuale
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di
voto in seno a  tale  entita'  giuridica,  anche  tramite  azioni  al
portatore, purche'  non  si  tratti  di  una  societa'  ammessa  alla
quotazione su un mercato regolamentato e  sottoposta  a  obblighi  di
comunicazione  conformi  alla  normativa  comunitaria  o  a  standard
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto  ove
la percentuale corrisponda al 25 per cento piu' uno di partecipazione
al capitale sociale; 
      2) la persona fisica o le persone  fisiche  che  esercitano  in
altro modo il controllo sulla direzione di un'entita' giuridica; 
    b) in caso  di  entita'  giuridiche  quali  le  fondazioni  e  di
istituti giuridici quali i trust, che amministrano  e  distribuiscono
fondi: 
      1) se i futuri beneficiari  sono  gia'  stati  determinati,  la
persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per  cento  o
piu' del patrimonio di un'entita' giuridica; 
      2) se le persone che  beneficiano  dell'entita'  giuridica  non
sono ancora state  determinate,  la  categoria  di  persone  nel  cui
interesse principale e' istituita o agisce l'entita' giuridica; 
      3) la persona fisica o le persone  fisiche  che  esercitano  un
controllo sul 25 per  cento  o  piu'  del  patrimonio  di  un'entita'
giuridica.