Art. 2. Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo 1. Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di societa': 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entita' giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entita' giuridica, anche tramite azioni al portatore, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu' uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entita' giuridica; b) in caso di entita' giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono gia' stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o piu' del patrimonio di un'entita' giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entita' giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce l'entita' giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o piu' del patrimonio di un'entita' giuridica.