Art. 2. 
 
                 Definizioni relative agli impianti 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) punto di consegna delle forniture: il punto in  cui  l'azienda
fornitrice o distributrice  rende  disponibile  all'utente  l'energia
elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua,  ovvero  il  punto  di
immissione del combustibile nel deposito  collocato,  anche  mediante
comodato, presso l'utente; 
    b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e  la  potenza
nominale complessiva degli impianti di  autoproduzione  eventualmente
installati; 
    c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse  umane
e strumentali preposte all'impiantistica,  alla  realizzazione  degli
impianti aziendali ed  alla  loro  manutenzione  i  cui  responsabili
posseggono i requisiti tecnico-professionali  previsti  dall'articolo
4; 
    d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere
il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi  accidentali
che comportano la necessita' di primi interventi,  che  comunque  non
modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o  la  sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste  dalla  normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; 
    e)   impianti   di   produzione,    trasformazione,    trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica:  i  circuiti  di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli  equipaggiamenti  elettrici  delle  macchine,  degli
utensili, degli apparecchi elettrici  in  genere.  Nell'ambito  degli
impianti  elettrici  rientrano  anche  quelli  di  autoproduzione  di
energia fino a 20 kw nominale,  gli  impianti  per  l'automazione  di
porte, cancelli e  barriere,  nonche'  quelli  posti  all'esterno  di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
edifici; 
    f)  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici:   le   componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione  ed  alla  ricezione  dei
segnali e dei dati, anche relativi agli  impianti  di  sicurezza,  ad
installazione fissa  alimentati  a  tensione  inferiore  a  50  V  in
corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti
alimentate a tensione superiore,  nonche'  i  sistemi  di  protezione
contro le sovratensioni sono da ritenersi  appartenenti  all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione,  dell'installazione  e  degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione  interni
collegati alla rete  pubblica,  si  applica  la  normativa  specifica
vigente; 
    g) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione  di  gas:
l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e  dei  loro  accessori,  dal
punto di  consegna  del  gas,  anche  in  forma  liquida,  fino  agli
apparecchi  utilizzatori,  l'installazione  ed  i  collegamenti   dei
medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e  la
ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto,  le
predisposizioni edili e meccaniche per  lo  scarico  all'esterno  dei
prodotti della combustione; 
    h)  impianti  di  protezione   antincendio:   gli   impianti   di
alimentazione  di  idranti,  gli  impianti  di  estinzione  di   tipo
automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di  gas,  di
fumo e d'incendio; 
    i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;. 
    l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.