Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «assicurazione   obbligatoria   della  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti»:
l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore per i rischi del ramo 10,
diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12
di  cui  all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
    b) «Codice»:  il  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
    c) «imprese»:  le  imprese di assicurazione autorizzate in Italia
all'esercizio  dell'assicurazione  obbligatoria della responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei
natanti  nonche' le imprese di assicurazione aventi sede legale in un
altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia
all'esercizio  dei rami 10 (esclusa la responsabilita' del vettore) e
12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
    d) «natante»:  qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione
marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che  e' azionata da propulsione
meccanica;
    e) «Stato  membro»:  uno  Stato  membro dell'Unione europea o uno
Stato  aderente  allo  Spazio economico europeo, come tale equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea;
    f) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea
o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
    g) «Ufficio  centrale  italiano»: l'ente costituito dalle imprese
di  assicurazione  autorizzate  ad esercitare il ramo responsabilita'
civile   autoveicoli  che  e'  stato  abilitato  all'esercizio  delle
funzioni  di  Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della
Repubblica   ed   allo   svolgimento  degli  altri  compiti  previsti
dall'ordinamento comunitario e italiano;
    h) «unita'  da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto,
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto;
    i) «veicolo»:  qualsiasi  autoveicolo  destinato  a circolare sul
suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere
vincolato  ad  una  strada  ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non
agganciati ad una motrice.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art.  2, comma 3, decreto legislativo
          7 settembre   2005,   n.   209,   recante   «Codice   delle
          assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 ottobre  2005,  n.  239,  supplemento  ordinario  e'  il
          seguente:
              «3.  Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la
          seguente:
                1) infortuni  (compresi gli infortuni sul lavoro e le
          malattie     professionali);    prestazioni    forfettarie;
          indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
                2) malattia:   prestazioni   forfettarie;  indennita'
          temporanee; forme miste;
                3) corpi   di   veicoli   terrestri  (esclusi  quelli
          ferroviari):   ogni  danno  subito  da:  veicoli  terrestri
          automotori; veicoli terrestri non automotori;
                4) corpi  di veicoli ferroviari: ogni danno subito da
          veicoli ferroviari;
                5) corpi  di  veicoli  aerei:  ogni  danno  subito da
          veicoli aerei;
                6) corpi  di  veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
          ogni  danno  subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri;
          veicoli marittimi;
                7) merci  trasportate (compresi merci, bagagli e ogni
          altro  bene):  ogni  danno subito dalle merci trasportate o
          dai  bagagli,  indipendentemente  dalla natura del mezzo di
          trasporto;
                8) incendio  ed  elementi naturali: ogni danno subito
          dai  beni  (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
          7)  causato  da:  incendio;  esplosione; tempesta; elementi
          naturali   diversi   dalla   tempesta;   energia  nucleare;
          cedimento del terreno;
                9) altri  danni  ai  beni: ogni danno subito dai beni
          (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
          dalla  grandine  o  dal  gelo,  nonche'  da qualsiasi altro
          evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
                10) responsabilita'   civile  autoveicoli  terrestri:
          ogni  responsabilita'  risultante  dall'uso  di autoveicoli
          terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
                11) responsabilita'     civile    aeromobili:    ogni
          responsabilita'   risultante   dall'uso  di  veicoli  aerei
          (compresa la responsabilita' del vettore);
                12) responsabilita'    civile    veicoli   marittimi,
          lacustri   e   fluviali:  ogni  responsabilita'  risultante
          dall'uso   di   veicoli   fluviali,  lacustri  e  marittimi
          (compresa la responsabilita' del vettore);
                13) responsabilita'     civile     generale:     ogni
          responsabilita'  diversa da quelle menzionate ai numeri 10,
          11 e 12;
                14) credito:   perdite   patrimoniali   derivanti  da
          insolvenze;   credito  all'esportazione;  vendita  a  rate;
          credito ipotecario; credito agricolo;
                15) cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
                16) perdite   pecuniarie   di  vario  genere:  rischi
          relativi    all'occupazione;   insufficienza   di   entrate
          (generale);  intemperie;  perdite  di utili; persistenza di
          spese  generali;  spese  commerciali impreviste; perdita di
          valore  venale;  perdita  di  fitti  o  di redditi; perdite
          commerciali   indirette   diverse   da   quelle  menzionate
          precedentemente;  perdite pecuniarie non commerciali; altre
          perdite pecuniarie;
                17) tutela legale: tutela legale;
                18) assistenza: assistenza alle persone in situazione
          di difficolta».
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto
          legislativo  18 luglio  2005, n. 171, recante «Codice della
          nautica   da   diporto   ed   attuazione   della  direttiva
          2003/44/CE,  a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
          n.  172»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 agosto
          2005, n. 202, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  3  (Unita'  da  diporto).  -  1.  Le costruzioni
          destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
                a) unita'  da diporto: si intende ogni costruzione di
          qualunque   tipo  e  con  qualunque  mezzo  di  propulsione
          destinata alla navigazione da diporto.