Art. 2. 
  1.   Nell'ambito   dei   servizi   pubblici   essenziali   indicati
nell'articolo 1 il diritto di sciopero e' esercitato nel rispetto  di
misure  dirette   a   consentire   l'erogazione   delle   prestazioni
indispensabili  per  garantire  le  finalita'  di  cui  al  comma   2
dell'articolo 1, con un  preavviso  minimo  non  inferiore  a  quello
previsto nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione  della
durata   dell'astensione   dal   lavoro.    Eventuali    codici    di
autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero
debbono comunque prevedere un termine di preavviso  non  inferiore  a
quello  indicato  al  comma  5,   nonche'   contenere   l'indicazione
preventiva della  durata  delle  singole  astensioni  dal  lavoro  ed
assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con  le
finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, prevedendo  le  sanzioni
in caso di inosservanza. 
  2. Le amministrazioni e le  imprese  erogatrici  dei  servizi,  nel
rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma
2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio  ed  alle
esigenze della sicurezza,  concordano,  nei  contratti  collettivi  o
negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983,  n.  93,  nonche'  nei
regolamenti di servizio, da emanarsi in  base  agli  accordi  con  le
rappresentanze   sindacali   aziendali   o    con    gli    organismi
rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della  medesima
legge,  sentire  le  organizzazioni  degli  utenti,  le   prestazioni
indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi
di cui all'articolo 1, le modalita' e le procedure di erogazione e le
altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al  comma  1
del presente articolo. 
Tali misure possono disporre l'astensione  dallo  sciopero  di  quote
strettamente necessarie di  lavoratori  tenuti  alle  prestazioni  ed
indicare,  in  tal  caso,  le  modalita'  per  l'individuazione   dei
lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme  di  erogazione
periodica. Le amministrazione e le imprese erogatrici dei servizi  di
trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente  alla
pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei  servizi
che saranno garantiti comunque in  caso  di  sciopero  e  i  relativi
orari, come risultano definiti dagli  accordi  previsti  al  presente
comma. 
  3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi
pubblici essenziali di cui all'articolo 1  o  che  vi  aderiscono,  i
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le  amministrazioni
e le imprese erogatrici dei  servizi  sono  tenuti  all'effettuazione
delle prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle modalita'
e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al  comma
2. 
  4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta  l'idoneita'  delle
prestazioni individuate ai sensi  del  comma  2.  A  tale  scopo,  le
determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonche' i codici
di autoregolamentazione e le regole di  condotta  vengono  comunicati
tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate. 
  5.  Al  fine  di  consentire  all'amministrazione   o   all'impresa
erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed
allo  scopo,  atresi',  di  favorire  lo  svolgimento  di   eventuali
tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1  non
puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli
accordi di  cui  alla  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  nonche'  nei
regolamenti di servizio in base agli accordi  con  le  rappresentanze
sindacali  aziendali  o  gli   organismi   rappresentativi   di   cui
all'articolo 25  della  medesima  legge  possono  essere  determinati
termini superiori. 
  6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei  servizi  di  cui
all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione  agli  utenti,  nelle
forme  adeguate,  almeno  cinque  giorni  prima   dell'inizio   dello
sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei  servizi  nel  corso
dello sciopero e delle misure  per  la  riattivazione  degli  stessi;
debbono, inoltre, garantire e rendere nota  la  pronta  riattivazione
del servizio,  quando  l'astensione  dal  lavoro  sia  terminata.  Il
servizio  pubblico  radiotelevisivo  e'  tenuto  a  dare   tempestiva
diffusione  a  tali  comunicazioni,  fornendo  informazioni  complete
sull'inizio, la durata, le misure alternative e  le  modalita'  dello
sciopero nel corso di tutti i telegiornali  e  giornali  radio.  Sono
inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali  quotidiani
e  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  che  si  avvalgano  di
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie,  creditizie  o
fiscali previste da leggi dello Stato. 
  7. Le disposizioni del  presente  articolo  in  tema  di  preavviso
minimo e di indicazione della durata non si  applicano  nei  casi  di
astensione dal lavoro in  difesa  dell'ordine  costituzionale,  o  di
protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e  della  sicurezza
dei lavoratori. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art. 25 della legge n. 93/1983 (Legge
          quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
             "Art.  25  (Organismi rappresentativi dei dipendenti). -
          Organismi rappresentativi dei  dipendenti  delle  pubbliche
          amministrazioni  possono  essere  costituiti, ad iniziativa
          dei dipendenti medesimi, nelle  unita'  amministrative  che
          verranno  specificate con gli accordi sindacali di cui alla
          presente legge, nell'ambito  delle  associazioni  sindacali
          aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale e  delle  associazioni  sindacali,  non
          affiliate  alle predette confederazioni, che abbiano titolo
          a partecipare agli accordi sindacali di cui  alla  presente
          legge".