Art. 2.
                (Societa' di consulenza finanziaria)

1.  Al  testo  unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria,  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
"Art.  18-ter.  -  (Societa'  di  consulenza  finanziaria).  -  1.  A
decorrere  dal  1°  ottobre  2009,  la  riserva  di  attivita' di cui
all'articolo  18  non  pregiudica  la  possibilita'  per  le societa'
costituite   in   forma   di   societa'   per  azioni  o  societa'  a
responsabilita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di
indipendenza   stabiliti   con   regolamento  adottato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
di  prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere
somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite la Banca
d'Italia  e  la  CONSOB,  puo'  prevedere il possesso, da parte degli
esponenti  aziendali, dei requisiti di professionalita', onorabilita'
e indipendenza.
3.  Nell'albo  di  cui all'articolo 18-bis, comma 2, e' istituita una
sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria per la quale
si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo".