Art. 2. 
 
       Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione 
 
  1. La valutazione,  periodica  e  finale,  degli  apprendimenti  e'
effettuata nella scuola primaria dal  docente  ovvero  collegialmente
dai docenti contitolari della classe e, nella  scuola  secondaria  di
primo grado,  dal  consiglio  di  classe,  presieduto  dal  dirigente
scolastico  o  da  suo  delegato,  con  deliberazione  assunta,   ove
necessario, a maggioranza. 
  2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2  e  3  del
decreto-legge, nella valutazione periodica e finale,  sono  riportati
anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni,  adottati
dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma  4,  e
14, comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo
1999, n. 275. 
  3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione  con  voto
numerico espresso  in  decimi  riguarda  anche  l'insegnamento  dello
strumento musicale nei  corsi  ricondotti  ad  ordinamento  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124. 
  4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta
disciplinata dall'articolo 309 del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, ed e' comunque espressa senza  attribuzione  di  voto  numerico,
fatte salve eventuali modifiche all'intesa di  cui  al  punto  5  del
Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 
  5. I docenti di sostegno,  contitolari  della  classe,  partecipano
alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio
giudizio, relativamente agli  alunni  disabili,  i  criteri  a  norma
dell'articolo 314, comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita'
sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si  esprimono  con  un
unico voto. Il personale docente esterno e  gli  esperti  di  cui  si
avvale  la  scuola,  che  svolgono  attivita'  o   insegnamenti   per
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi
i docenti incaricati  delle  attivita'  alternative  all'insegnamento
della religione  cattolica,  forniscono  preventivamente  ai  docenti
della classe elementi conoscitivi  sull'interesse  manifestato  e  il
profitto raggiunto da ciascun alunno. 
  6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede
di  scrutinio  conclusivo  dell'anno   scolastico,   presieduto   dal
dirigente scolastico o da un suo delegato, e' deliberata  secondo  le
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge. 
  7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque
deliberata in presenza di  carenze  relativamente  al  raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire  una
specifica nota al riguardo nel documento individuale  di  valutazione
di cui al  comma  2  ed  a  trasmettere  quest'ultimo  alla  famiglia
dell'alunno. 
  8. La valutazione del comportamento degli alunni,  ai  sensi  degli
articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del
2004, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  2  del  decreto-
legge, e' espressa: 
   a) nella scuola primaria dal docente,  ovvero  collegialmente  dai
docenti contitolari della classe, attraverso un  giudizio,  formulato
secondo le modalita' deliberate dal collegio dei  docenti,  riportato
nel documento di valutazione; 
   b) nella scuola secondaria  di  primo  grado,  con  voto  numerico
espresso collegialmente  in  decimi  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto-legge; il voto numerico e' illustrato con  specifica  nota  e
riportato anche in lettere nel documento di valutazione. 
  9. La valutazione finale degli apprendimenti  e  del  comportamento
dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico. 
  10. Nella scuola secondaria  di  primo  grado,  ferma  restando  la
frequenza  richiesta  dall'articolo  11,   comma   1,   del   decreto
legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della
validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni,  le
motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma  1,
sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le  assenze
complessive non  pregiudichino  la  possibilita'  di  procedere  alla
valutazione stessa. L'impossibilita'  di  accedere  alla  valutazione
comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame  finale
del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare  accertamento
da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  testo  dell'art. 4, comma 4, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
          «Norme   in   materia   di   autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche», vedere le note alle premesse.
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 14 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n.
          275,  concernente  «Regolamento recante norme in materia di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
             «2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono
          a  tutti  gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
          degli   alunni   e   disciplinano,   nel   rispetto   della
          legislazione  vigente,  le  iscrizioni,  le  frequenze,  le
          certificazioni,   la  documentazione,  la  valutazione,  il
          riconoscimento  degli studi compiuti in Italia e all'estero
          ai   fini  della  prosecuzione  degli  studi  medesimi,  la
          valutazione    dei   crediti   e   debiti   formativi,   la
          partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
          realizzazione  di  scambi educativi internazionali. A norma
          dell'art.  4  del  regolamento  recante  lo  statuto  delle
          studentesse  e  degli  studenti  della  scuola  secondaria,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 24
          giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il
          regolamento di disciplina degli alunni.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 9 dell'art. 11 della
          legge  3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
          in materia di personale scolastico»:
             «9.  A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
          a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
          scuola  media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999,
          sono  ricondotti  a ordinamento. In tali corsi lo specifico
          insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
          interdisciplinare    ed   arricchimento   dell'insegnamento
          obbligatorio  dell'educazione  musicale.  Il Ministro della
          pubblica  istruzione  con  proprio  decreto  stabilisce  le
          tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
          orari,  le  prove  d'esame e l'articolazione delle cattedre
          provvedendo  anche  all'istituzione di una specifica classe
          di  concorso  di  strumento  musicale.  I docenti che hanno
          prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
          sperimentale  di  strumento musicale nella scuola media nel
          periodo  compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
          di  entrata  in  vigore della presente legge, di cui almeno
          centottanta   giorni   a   decorrere  dall'anno  scolastico
          1994-1995,   sono   immessi  in  ruolo  su  tutti  i  posti
          annualmente  disponibili  a  decorrere dall'anno scolastico
          1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi
          sono  inseriti,  a domanda, nelle graduatorie permanenti di
          cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma
          6  dell'art.  1  della  presente legge, da istituire per la
          nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione
          riservata  di  cui al successivo periodo. Per i docenti che
          non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di
          educazione  musicale  nella scuola media l'inclusione nelle
          graduatorie  permanenti e' subordinata al superamento della
          sessione     riservata    di    esami    di    abilitazione
          all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso
          ai  sensi  dell'art.  2,  comma 4, consistente in una prova
          analoga a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).».
             - Si riporta il testo degli articoli 309 e 314, comma 2,
          del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado»:
             «Art. 309 (Insegnamento della religione cattolica). - 1.
          Nelle  scuole  pubbliche non universitarie di ogni ordine e
          grado   l'insegnamento   della   religione   cattolica   e'
          disciplinato  dall'accordo  tra la Repubblica Italiana e la
          Santa  Sede  e  relativo protocollo addizionale, ratificato
          con  legge  25  marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste
          dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
             2.  Per l'insegnamento della religione cattolica il capo
          di  istituto  conferisce  incarichi  annuali  d'intesa  con
          l'ordinario  diocesano  secondo  le disposizioni richiamate
          nel comma 1.
             3.   I   docenti   incaricati   dell'insegnamento  della
          religione  cattolica  fanno  parte della componente docente
          negli  organi  scolastici  con  gli stessi diritti e doveri
          degli   altri  docenti,  ma  partecipano  alle  valutazioni
          periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
          dell'insegnamento della religione cattolica.
             4.  Per  l'insegnamento  della  religione  cattolica, in
          luogo  di voti e di esami, viene redatta a cura del docente
          e  comunicata  alla famiglia, per gli alunni che di esso si
          sono  avvalsi,  una speciale nota, da consegnare unitamente
          alla   scheda   o   alla  pagella  scolastica,  riguardante
          l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il
          profitto che ne ritrae.».
             «Art. 314 (Diritto dell'educazione e dell'istruzione). -
          (Omissis).
             2.   L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo  delle  potenzialita'  della  persona handicappata
          nell'apprendimento,  nella comunicazione, nelle relazioni e
          nella socializzazione.».
             -  La  legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed
          esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato
          a  Roma  il  18  febbraio  1984,  che  apporta modifiche al
          Concordato   lateranense  dell'11  febbraio  1929,  tra  la
          Repubblica  italiana  e  la Santa Sede» e' stata pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10  aprile  1985,  n.  85,
          supplemento ordinario.
             - Per il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
          settembre   2008,   n.   137,   convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia   di   istruzione  e
          universita'» vedere le note al titolo.
             - Per il testo degli articoli 8, comma 1 e 11, commi 1 e
          2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
          «Definizione  delle  norme  generali  relative  alla scuola
          dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
          dell'art.  1  della  legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le
          note alle premesse.