Art. 2.
  1.  Il  gestore che intende introdurre modifiche non ricomprese tra
quelle  di  cui  all'art.  1  deve presentare all'autorita' di cui al
comma  1 dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
e  al  comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  competenti  per
territorio  una  dichiarazione  resa ai sensi e per gli effetti della
legge   4 gennaio   1968,  n.  15,  e  sue  successive  modifiche  ed
integrazioni,  attestante che la modifica e' progettata ed eseguita a
regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello
di rischio.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve in particolare indicare:
    a)   se  la  modifica  comporta  l'incremento  inferiore  al  10%
nell'intero  impianto  o  deposito,  ovvero  inferiore  al  20% nella
singola  apparecchiatura  o serbatoio gia' individuata come possibile
fonte di incidente rilevante di:
      quantita'   della   singola   sostanza   specificata,   di  cui
all'allegato  I,  parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334;
      quantita' di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle
quantita'  di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima
categoria,   indicata  in  allegato  I,  parti  1  o  2  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
    b)  se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi
di liquidi "estremamente infiammabili" o "facilmente infiammabili" in
impianti  o depositi con sostanze o preparati rientranti nella stessa
categoria di pericolosita' o in categoria inferiore;
    c)  se  la  modifica  comporta  il  cambio  di destinazione di un
serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose o preparati pericolosi
nell'ambito   della  stessa  classe  o  di  classe  di  pericolosita'
inferiore;
    d)  se  la  modifica  comporta  l'incremento  superiore al 10% ed
inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito di:
      quantita'   della   singola   sostanza   specificata,   di  cui
all'allegato  I,  parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334;
      quantita' di sostanza o preparato pericoloso ovvero somma delle
quantita'  di sostanze o preparati pericolosi appartenenti a medesima
categoria,   indicata  in  allegato  I,  parti  1  o  2  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
  3.  Il  gestore  e' tenuto a conservare ed a rendere disponibile ad
ogni    richiesta   dell'autorita'   competente   la   documentazione
comprovante  il non aggravio di rischio conseguente alle modifiche di
cui al comma 2, lettera d).
  4.  Le  disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
le modifiche di cui al comma 1 comportino il superamento delle soglie
previste  dall'allegato  I  al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334.  In  tali  casi  il gestore deve sottostare agli obblighi di cui
allo stesso decreto.