Art. 2.
                 (Ulteriori disposizioni in materia
                    di dichiarazioni sostitutive)
1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n.  15,  agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle
relative  disposizioni  regolamentari  di  attuazione, possono essere
utilizzati  anche  nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal
caso  l'amministrazione  competente  per  il  rilascio della relativa
certificazione,  previa  definizione di appositi accordi, e' tenuta a
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del
dichiarante,  conferma  scritta,  anche attraverso l'uso di strumenti
informatici  o  telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi.
 
          Note all'articolo 2.
              -  La  legge  4 gennaio  1968,  n. 15, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 gennaio  1968,  n. 23, reca: "Norme
          sulla  documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
          e autenticazione di firme".
              -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 2 e 3 della
          legge 15 maggio 1997, n. 127 (per il riferimento alla legge
          si vedano le note all'articolo 1):
              "Art.  2  (Disposizioni in materia di stato civile e di
          certificazione  anagrafica).  -  1.  L'art.  70  del  regio
          decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
              "Art.  70.  -  1.  La  dichiarazione di nascita e' resa
          indistintamente  da  uno  dei  genitori,  da un procuratore
          speciale,  ovvero  dal  medico o dalla ostetrica o da altra
          persona  che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
          volonta' della madre di non essere nominata.
              2.  La  dichiarazione  puo'  essere  resa,  entro dieci
          giorni,  presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il
          parto  o,  entro  tre giorni, presso la direzione sanitaria
          dell'ospedale  o  della  casa di cura in cui e' avvenuta la
          nascita.  In  tale  ultimo  caso e' trasmessa dal direttore
          sanitario  all'ufficiale  di  stato  civile  competente nei
          dieci  giorni  successivi, anche attraverso l'utilizzazione
          di sistemi di comunicazione telematici.
              3.  I  genitori,  o  uno  di  essi,  hanno  facolta' di
          dichiarare,  entro  dieci  giorni dal parto, la nascita nel
          proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non
          risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di
          loro,  la  dichiarazione  di  nascita e' resa nel comune di
          residenza  della madre. In tali casi il comune nel quale e'
          resa   la   dichiarazione  deve  procurarsi  l'attestazione
          dell'avvenuta  nascita  presso  il  centro  di  nascita che
          risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al
          di  fuori  di  un centro di nascita, e' necessario produrre
          una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2
          della   legge   4 gennaio  1968,  n.  15,  e  del  relativo
          regolamento   di   attuazione   adottato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
              4.   Alla  dichiarazione  di  nascita  non  si  applica
          l'articolo 41".
              2.  L'articolo  195  del  regio  decreto  9 luglio 1939
          n.1238, e' sostituito dal seguente:
              "Art.  195.  - 1. I certificati e gli estratti di stato
          civile   sono   validi   in   tutto   il  territorio  della
          Repubblica".
              3.    I    certificati   rilasciati   dalle   pubbliche
          amministrazioni  attestanti  stati  e  fatti  personali non
          soggetti  a  modificazioni  hanno  validita' illimitata. Le
          restanti  certificazioni  hanno validita' di sei mesi dalla
          data   di  rilascio  salvo  che  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari prevedano una validita' superiore.
              4.  I  certificati  anagrafici, le certificazioni dello
          stato  civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
          di    stato    civile    sono   ammessi   dalle   pubbliche
          amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici
          servizi  anche oltre i termini di validita' nel caso in cui
          l'interessato  dichiari,  in  fondo  al  documento,  che le
          informazioni  contenute  nel  certificato  stesso non hanno
          subi'to  variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento
          per  il  quale  gli  atti certificativi sono richiesti deve
          avere  comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione
          dell'interessato.  Resta ferma la facolta' di verificare la
          veridicita'  e la autenticita' delle attestazioni prodotte.
          In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
              5.   I  comuni  favoriscono,  per  mezzo  di  intese  o
          convenzioni,  la  trasmissione  di dati o documenti tra gli
          archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
          amministrazioni,  nonche' i gestori o esercenti di pubblici
          servizi,  garantendo  il  diritto  alla  riservatezza delle
          persone.  La  trasmissione  di  dati  puo'  avvenire  anche
          attraverso sistemi informatici e telematici.
              6.  Dopo  il comma 1 dell'art. 15-quinquies del decreto
          legge   28 dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 38, e'
          inserito il seguente:
              "1-bis.  La  certificazione redatta con le modalita' di
          cui  al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma
          telematica  anche  al  di  fuori  del territorio del comune
          competente".
              7.   Le   fotografie  prescritte  per  il  rilascio  di
          documenti    personali    sono   legalizzate   dall'ufficio
          ricevente,  a  richiesta  dell'interessato,  se  presentate
          personalmente.
              8.  Le  firme  e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi
          atti,  e  richieste  a  piu'  soggetti dai pubblici uffici,
          possono  essere  apposte  anche disgiuntamente, purche' nei
          termini.
              9.  Nei  documenti  di riconoscimento non e' necessaria
          l'indicazione  o  l'attestazione  dello stato civile, salvo
          specifica istanza del richiedente.
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  per la funzione pubblica, sono
          individuate  le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il
          rilascio  della  carta di identita' e di altri documenti di
          riconoscimento  muniti di supporto magnetico o informatico.
          La  carta  di  identita'  e  i  documenti di riconoscimento
          devono  contenere  i  dati  personali e il codice fiscale e
          possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno,
          nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla
          legge.   Il  documento,  ovvero  il  supporto  magnetico  o
          informatico,  puo'  contenere  anche altri dati, al fine di
          razionalizzare  e semplificare l'azione amministrativa e la
          erogazione  dei  servizi  al  cittadino, nel rispetto della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
          nonche'  le  procedure  informatiche e le informazioni, che
          possono   o   debbono   essere  conosciute  dalla  pubblica
          amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave
          biometrica,  occorrenti  per  la  firma  digitale  ai sensi
          dell'articolo  15,  comma  2, della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  e  dei  relativi  regolamenti  di  attuazione; analogo
          documento  contenente  i  medesimi  dati  e'  rilasciato  a
          seguito   della  dichiarazione  di  nascita.  La  carta  di
          identita'   potra'   essere   utilizzata   anche   per   il
          trasferimento  elettronico  dei  pagamenti. Con decreto del
          Ministro     dell'interno,    sentite    l'Autorita'    per
          l'informatica   nella   pubblica   amministrazione   e   la
          Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali, sono dettate
          le  regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie
          e  ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di
          identita'  e  dei  documenti  di  riconoscimento  di cui al
          presente  comma.  Le  predette  regole  sono  adeguate  con
          cadenza  almeno biennale in relazione alle esigenze dettate
          dall'evoluzione    delle    conoscenze    scientifiche    e
          tecnologiche. La carta di identita' puo' essere rinnovata a
          decorrere   dal   centottantesimo   giorno   precedente  la
          scadenza,  ovvero,  previo  pagamento  delle  spese  e  dei
          diritti   di   segreteria,   a  decorrere  dal  terzo  mese
          successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
          tecnologiche  e  funzionali  innovative. Nel rispetto della
          disciplina  generale fissata dai decreti di cui al presente
          comma   e   nell'ambito   dei  rispettivi  ordinamenti,  le
          pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di
          utilizzazione  dei  documenti  di cui al presente comma per
          l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
              11.  E'  abrogata  la  lettera f) dell'articolo 3 della
          legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del
          passaporto.
              11-bis.  Il  terzo  comma  dell'articolo 17 della legge
          21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
              11-ter.  Nell'art.  3  del  testo  unico delle leggi di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
          fine, il seguente comma:
              "A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita'
          deve essere indicata la data di scadenza".
              12.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,    previo    parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  il  Governo adotta misure per la revisione e
          la  semplificazione  dell'ordinamento dello stato civile di
          cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a)  riduzione  e  semplificazione  dei registri dello
          stato civile;
                b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali
          che  si  svolgono  tra  uffici di diverse amministrazioni o
          della medesima amministrazione;
                c)  eliminazione,  riduzione  e semplificazione degli
          adempimenti  richiesti  al  cittadino  in  materia di stato
          civile;
                d)  revisione  delle  competenze  e  dei procedimenti
          degli  organi  della giurisdizione volontaria in materia di
          stato civile;
                e)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione dei
          procedimenti;
                f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                g)    riduzione    del    numero    di   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica   fonte  regolamentare,  ove  cio'  non  ostacoli  la
          conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti
          di   rango   diverso,  ovvero  che  richiedano  particolari
          procedure,  fermo  restando l'obbligo di porre in essere le
          procedure stesse.
              13.  Sullo  schema di regolamento di cui al comma 12 le
          Commissioni  parlamentari  si esprimono entro trenta giorni
          dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
          emanato  anche  in  mancanza  del parere ed entra in vigore
          novanta  giorni  dopo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale.
              14.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme
          regolamentari   di   cui  al  comma  12  sono  abrogate  le
          disposizioni    vigenti,   anche   di   legge,   con   esse
          incompatibili.
              15.   I   comuni   che  non  versino  nelle  situazioni
          strutturalmente  deficitarie  di  cui  all'articolo  45 del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
          modificazioni,   possono   prevedere  la  soppressione  dei
          diritti  di  segreteria  da  corrispondere  per il rilascio
          degli  atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma
          10,  del  decreto-legge  18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19 marzo  1993,  n.  68,
          nonche'  del  diritto  fisso  previsto dal comma 12-ter del
          citato   articolo   10.   Possono   inoltre   prevedere  la
          soppressione  o  riduzione  di  diritti, tasse o contributi
          previsti  per il rilascio di certificati, documenti e altri
          atti   amministrativi,  quando  i  relativi  proventi  sono
          destinati  esclusivamente  a  vantaggio dell'ente locale, o
          limitatamente   alla   quota   destinata  esclusivamente  a
          vantaggio dell'ente locale.
              -  Art.  3.  (Disposizioni  in materia di dichiarazioni
          sostitutive   e   di   semplificazione   delle  domande  di
          ammissione agli impieghi). - 1. I dati relativi al cognome,
          nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e
          residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso
          di   validita',  hanno  lo  stesso  valore  probatorio  dei
          corrispondenti   certificati.   E'   fatto   divieto   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  ai  gestori  o esercenti di
          pubblici   servizi,   nel   caso   in  cui  all'atto  della
          presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
          documento  di  riconoscimento,  di  richiedere  certificati
          attestanti   stati  o  fatti  contenuti  nel  documento  di
          riconoscimento  esibito.  E',  comunque, fatta salva per le
          amministrazioni  pubbliche  ed i gestori e gli esercenti di
          pubblici  servizi  la facolta' di verificare, nel corso del
          procedimento,   la   veridicita'  dei  dati  contenuti  nel
          documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in
          documenti  di  riconoscimento  abbiano  subi'to  variazioni
          dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il
          documento  ai  fini  del  presente  comma,  si applicano le
          sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
              2. Abrogato.
              3. Abrogato.
              4.  Nei  casi in cui le norme di legge o di regolamenti
          prevedono  che  in  luogo  della  produzione di certificati
          possa  essere  presentata una dichiarazione sostitutiva, la
          mancata  accettazione  della  stessa costituisce violazione
          dei doveri di ufficio.
              5.  E'  fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
          cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  di  richiedere l'autenticazione
          della  sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
          selezioni  per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
          a qualsiasi titolo nonche' ad esami per il conseguimento di
          abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
              6.  La  partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.
              7.   Sono   aboliti  i  titoli  preferenziali  relativi
          all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti
          previsti  dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai
          concorsi  pubblici.  Se  due  o piu' candidati ottengono, a
          conclusione  delle  operazioni  di valutazione dei titoli e
          delle  prove  di  esame,  pari  punteggio,  e' preferito il
          candidato piu' giovane di eta' .
              8.  Alla  lettera  e)  del primo comma dell'articolo 12
          della  legge  20 dicembre  1961,  n.  1345, e' aggiunto, in
          fine, il seguente periodo:
                "I   bandi   di   concorso   possono   prevedere   la
          partecipazione  di personale dotato anche di laurea diversa
          adeguando  le  prove  d'esame  e riservano in ogni caso una
          percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
          concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche
          o statistiche o attuariali".
              9.  All'art.  4  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e'
          aggiunto,   in   fine,   il   seguente  comma:  "Quando  la
          dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' e' resa
          ad   imprese   di   gestione   di   servizi   pubblici,  la
          sottoscrizione   e'  autenticata,  con  l'osservanza  delle
          modalita'  di  cui  all'art. 20, dal funzionario incaricato
          dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
              10.  Sono  abrogati  i  commi 5 e 6 dell'articolo 4 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
          487,  e  il  secondo  comma  dell'articolo  2  della  legge
          4 gennaio  1968,  n. 15, nonche' ogni altra disposizione in
          contrasto con il divieto di cui al comma 5.
              11.  La  sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli
          organi  della  amministrazione  pubblica  o  ai  gestori  o
          esercenti   di   pubblici   servizi   non  e'  soggetta  ad
          autenticazione  ove  sia apposta in presenza del dipendente
          addetto  ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
          fotostatica,  ancorche' non autenticata, di un documento di
          identita'  del  sottoscrittore.  La  copia  fotostatica del
          documento  e'  inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia
          fotostatica  del  documento  di  identita'  possono  essere
          inviate   per   via   telematica;   nei   procedimenti   di
          aggiudicazione  di  contratti  pubblici,  detta facolta' e'
          consentita  nei  limiti  stabiliti  dal  regolamento di cui
          all'articolo  15,  comma  2,  della legge 15 marzo 1997, n.
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