Art. 2
            Attribuzioni del Consiglio supremo di difesa

1.  Il  Consiglio  supremo  di difesa, nel presente titolo denominato
<<Consiglio>>,   esamina  i  problemi  generali  politici  e  tecnici
attinenti  alla  difesa  nazionale  e  determina i criteri e fissa le
direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' che
comunque la riguardano.