(Accordo - art. 2)
    ARTICOLO 2 
 
    1. Il Governo italiano riconosce all'ICRANET la personalita' 
    giuridica ed, in particolare, la sua capacita' giuridica di: 
 
    a) stipulare contratti; 
    b) acquisire ed alienare beni mobili ed immobili; 
    c) stare in giudizio. 
 
    2.  Per  le  finalita'  del  presente  Accordo,  l'ICRANET  sara'
rappresentato dal Direttore.