Art. 2 
 
 
                         Identita' dei licei 
 
  1. I licei sono finalizzati  al  conseguimento  di  un  diploma  di
istruzione secondaria superiore e  costituiscono  parte  del  sistema
dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del  secondo
ciclo del sistema di istruzione e formazione di  cui  all'articolo  1
del decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  e  successive
modificazioni. I licei adottano il  profilo  educativo,  culturale  e
professionale dello studente a  conclusione  del  secondo  ciclo  del
sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A
del suddetto decreto legislativo. 
  2. I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti
culturali e metodologici  per  una  comprensione  approfondita  della
realta',  affinche'  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,
creativo, progettuale  e  critico,  di  fronte  alle  situazioni,  ai
fenomeni  e  ai  problemi,  ed  acquisisca  conoscenze,  abilita'   e
competenze coerenti con le capacita' e le scelte personali e adeguate
al proseguimento degli studi  di  ordine  superiore,  all'inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
  3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si  sviluppano  in
due periodi biennali e in un quinto anno  che  completa  il  percorso
disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a  conclusione  del  secondo  ciclo  del
sistema educativo di istruzione e di formazione per  il  sistema  dei
licei di cui all'Allegato A al presente regolamento  con  riferimento
ai piani di studio di cui agli Allegati B, C, D, E, F  e  G  ed  agli
obiettivi specifici di apprendimento di cui  all'articolo  13,  comma
10, lettera a). 
  4. Il primo biennio e' finalizzato all'iniziale  approfondimento  e
sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e a una prima  maturazione
delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema
liceale di cui all'articolo 3, nonche' all'assolvimento  dell'obbligo
di istruzione,  di  cui  al  regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro della  pubblica  istruzione  22  agosto  2007,  n.  139.  Le
finalita' del primo biennio, volte a garantire il  raggiungimento  di
una soglia  equivalente  di  conoscenze,  abilita'  e  competenze  al
termine dell'obbligo di  istruzione  nell'intero  sistema  formativo,
nella salvaguardia dell'identita' di ogni  specifico  percorso,  sono
perseguite anche attraverso la verifica  e  l'eventuale  integrazione
delle conoscenze, abilita' e  competenze  raggiunte  al  termine  del
primo  ciclo  di  istruzione,  utilizzando  le   modalita'   di   cui
all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento. 
  5. Il secondo biennio e'  finalizzato  all'approfondimento  e  allo
sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e alla  maturazione  delle
competenze  caratterizzanti  le  singole  articolazioni  del  sistema
liceale. 
  6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione  del  profilo
educativo,  culturale  e  professionale  dello   studente   delineato
nell'Allegato A, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici
di apprendimento, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e  si
consolida  il  percorso  di  orientamento  agli  studi  successivi  e
all'inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7. 
  7. Nell'ambito dei  percorsi  liceali  le  istituzioni  scolastiche
stabiliscono,  a  partire  dal  secondo   biennio,   anche   d'intesa
rispettivamente con le  universita',  con  le  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale  e  coreutica  e  con  quelle  ove  si
realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed
i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalita' per
l'approfondimento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze
richieste  per  l'accesso  ai  relativi  corsi  di   studio   e   per
l'inserimento nel mondo del  lavoro.  L'approfondimento  puo'  essere
realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
di cui  al  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  nonche'
attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative  di  studio-lavoro
per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo 2003, n. 53» si vedano le note alle premesse. 
              - Per il decreto del Ministro della pubblica istruzione
          22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante  norme
          in materia di adempimento dell'obbligo  di  istruzione,  ai
          sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296» si vedano le note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 15  aprile  2005,  n.  77,
          recante  «Definizione   delle   norme   generali   relative
          all'alternanza scuola-lavoro, a  norma  dell'art.  4  della
          legge 28  marzo  2003,  n.  53»  si  vedano  le  note  alle
          premesse.