Art. 2. 
 
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo  n.  285  del
1992, in materia di regolamentazione della  circolazione  nei  centri
abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e
                               ibrida) 
 
  1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n.  285
del 1992, e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Chiunque, in  violazione  delle  limitazioni  previste  ai
sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti,
relativamente alle emissioni  inquinanti,  a  categorie  inferiori  a
quelle prescritte,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da  euro  155  a  euro  624  e,  nel  caso  di
reiterazione   della   violazione   nel   biennio,   alla    sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al  capo  I,
sezione II, del titolo VI». 
  2. All'articolo 62 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «7-bis. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
proprio decreto, stabilisce i criteri e le  modalita'  con  cui,  nel
rispetto  della  normativa   comunitaria   in   materia   di   tutela
dell'ambiente, sicurezza  stradale  e  caratteristiche  tecniche  dei
veicoli che circolano su strada, per i  veicoli  ad  alimentazione  a
metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della
massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione  esclusiva
o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano
o  GPL  e  dei  relativi  accessori  e,  nel  caso  dei  veicoli   ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei
loro  accessori,  definendo  altresi'  le  modifiche  alle  procedure
relative  alle   verifiche   tecniche   di   omologazione   derivanti
dall'applicazione del presente comma. In ogni caso  la  riduzione  di
massa a vuoto di cui al presente comma non puo'  superare  il  valore
minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del
veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto  nel  caso
in  cui  il  veicolo  sia  dotato  di  controllo  elettronico   della
stabilita'». 
  3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di
cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto  legislativo  n.  285
del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo,  e'  adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
 
          Note all'articolo 2 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            7.Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 
            1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
          sindaco: 
            a) adottare i provvedimenti indicati nell'art.  6,  commi
          1, 2 e 4; 
            b)  limitare  la  circolazione  di  tutte  o  di   alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed  il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
            c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti
          di strade,  ovvero  in  una  determinata  intersezione,  in
          relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando
          la intensita' o la sicurezza del  traffico  lo  richiedano,
          prescrivere ai  conducenti,  prima  di  immettersi  su  una
          determinata     strada,     l'obbligo     di     arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
            d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli  degli
          organi di polizia stradale di cui all'art. 12,  dei  vigili
          del fuoco, dei  servizi  di  soccorso,  nonche'  di  quelli
          adibiti al servizio di  persone  con  limitata  o  impedita
          capacita' motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero
          a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 
            e)  stabilire  aree  nelle  quali   e'   autorizzato   il
          parcheggio dei veicoli; 
            f) stabilire, previa  deliberazione  della  giunta,  aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le aree urbane; 
            g) prescrivere orari e  riservare  spazi  per  i  veicoli
          utilizzati per il carico e lo scarico di cose; 
            h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
          parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
            i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti
          a servizi pubblici di trasporto, al  fine  di  favorire  la
          mobilita' urbana. 
            2. I divieti di sosta si intendono imposti  dalle  ore  8
          alle ore  20,  salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale. 
            3. Per i tratti di strade non comunali  che  attraversano
          centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1 e 2, sono di competenza del prefetto  e  quelli  indicati
          nello  stesso  articolo,  comma  4,  lettera  a),  sono  di
          competenza   dell'ente   proprietario   della   strada.   I
          provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
          c), d), e) ed f) sono di  competenza  del  comune,  che  li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
            4. Nel caso di sospensione della circolazione per  motivi
          di sicurezza pubblica o di sicurezza della  circolazione  o
          per esigenze di carattere militare,  ovvero  laddove  siano
          stati  stabiliti  obblighi,  divieti   o   limitazioni   di
          carattere   temporaneo   o   permanente,   possono   essere
          accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a
          speciali condizioni e cautele. Nei casi in  cui  sia  stata
          vietata o  limitata  la  sosta,  possono  essere  accordati
          permessi subordinati a speciali  condizioni  e  cautele  ai
          veicoli  riservati  a  servizi  di  polizia  e   a   quelli
          utilizzati  dagli  esercenti  la   professione   sanitaria,
          nell'espletamento delle  proprie  mansioni,  nonche'  dalle
          persone con limitata o impedita capacita'  motoria,  muniti
          del contrassegno speciale. 
            5.  Le  caratteristiche,  le  modalita'  costruttive,  la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione dei dispositivi di controllo di  durata  della
          sosta  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
            6. Le aree destinate al parcheggio devono essere  ubicate
          fuori della carreggiata e comunque in modo  che  i  veicoli
          parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 
            7. I  proventi  dei  parcheggi  a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro miglioramento e le somme  eventualmente  eccedenti  ad
          interventi per migliorare la mobilita' urbana. 
            8. Qualora  il  comune  assuma  l'esercizio  diretto  del
          parcheggio con custodia o  lo  dia  in  concessione  ovvero
          disponga l'installazione dei dispositivi  di  controllo  di
          durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su  parte
          della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle   immediate
          vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta.  Tale
          obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
          3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche' per
          quelle definite «A» dall'art. 2 del  decreto  del  Ministro
          dei lavori pubblici 2  aprile  1968,  n.  1444,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,  e  in
          altre   zone   di   particolare   rilevanza    urbanistica,
          opportunamente individuate e delimitate dalla giunta  nelle
          quali  sussistano  esigenze  e  condizioni  particolari  di
          traffico. 
            9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
          delimitare le aree pedonali e le zone a  traffico  limitato
          tenendo conto degli effetti del  traffico  sulla  sicurezza
          della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
          patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
          di urgenza il  provvedimento  potra'  essere  adottato  con
          ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
          della deliberazione della  giunta.  Analogamente  i  comuni
          provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
          nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
          cui al secondo  periodo  del  comma  8.  I  comuni  possono
          subordinare l'ingresso o  la  circolazione  dei  veicoli  a
          motore, all'interno delle zone a traffico  limitato,  anche
          al  pagamento  di  una   somma.   Con   direttiva   emanata
          dall'Ispettorato  generale  per  la   circolazione   e   la
          sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
          presente codice, sono individuate le tipologie  dei  comuni
          che  possono  avvalersi  di  tale  facolta',   nonche'   le
          modalita' di riscossione del pagamento e le  categorie  dei
          veicoli esentati. 
            10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate  mediante
          appositi segnali. 
            11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e  delle
          altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali
          sussistono  condizioni  ed  esigenze  analoghe   a   quelle
          previste nei medesimi commi, i  comuni  hanno  facolta'  di
          riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi  di
          sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,  a
          titolo gratuito od oneroso. 
            12. Per  le  citta'  metropolitane  le  competenze  della
          giunta e del sindaco previste dal  presente  articolo  sono
          esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
          sindaco metropolitano. 
            13.  Chiunque   non   ottemperi   ai   provvedimenti   di
          sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          78 a euro 311. 
            13-bis.  Chiunque,  in   violazione   delle   limitazioni
          previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
          veicoli   appartenenti,   relativamente   alle    emissioni
          inquinanti, a categorie inferiori a quelle  prescritte,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 155 a euro 624 e, nel  caso  di  reiterazione
          della violazione nel biennio, alla sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione  della  patente  di  guida  da
          quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al
          capo I, sezione II, del titolo VI. 
            14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,   divieti   o
          limitazioni previsti nel  presente  articolo,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  38  a  euro  155.  La  violazione  del   divieto   di
          circolazione nelle corsie riservate ai  mezzi  pubblici  di
          trasporto, nelle aree pedonali  e  nelle  zone  a  traffico
          limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. 
            15. Nei casi di sosta vietata, in cui  la  violazione  si
          prolunghi  oltre   le   ventiquattro   ore,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo  di
          ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
          si tratta di sosta limitata o  regolamentata,  la  sanzione
          amministrativa e' del pagamento di una somma da euro  23  a
          euro 92 e la sanzione stessa e' applicata per ogni  periodo
          per il quale si protrae la violazione. 
            15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro  che
          esercitano  abusivamente,  anche   avvalendosi   di   altre
          persone,   ovvero   determinano   altri    ad    esercitare
          abusivamente    l'attivita'     di     parcheggiatore     o
          guardiamacchine sono puniti con la sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 709  a  euro  2.850.  Se
          nell'attivita'  sono   impiegati   minori   la   somma   e'
          raddoppiata.  Si  applica,  in  ogni  caso,   la   sanzione
          accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            62. Massa limite. 
            1. La massa limite  complessiva  a  pieno  carico  di  un
          veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi  2,
          3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita  dalla  massa
          del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del  suo
          carico, non puo' eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t
          per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi. 
            2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti
          di pneumatici tali che il carico unitario  medio  trasmesso
          all'area di impronta sulla strada non  sia  superiore  a  8
          daN/cm2, la massa  complessiva  a  pieno  carico  non  puo'
          eccedere 6 t se ad  un  asse,  con  esclusione  dell'unita'
          posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a
          tre o piu' assi. 
            3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo  104,
          per i veicoli a motore isolati muniti di  pneumatici,  tali
          che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
          sulla strada non sia superiore a 8  daN/cm2  e  quando,  se
          trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra  due
          assi  contigui  non  sia  inferiore  ad  1  m,   la   massa
          complessiva a pieno carico del  veicolo  isolato  non  puo'
          eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t  se
          si tratta di veicoli a tre o  piu'  assi;  26  t  e  32  t,
          rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a  quattro
          o piu' assi quando l'asse motore e'  munito  di  pneumatici
          accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
          equivalenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Qualora si tratti di autobus  o  filobus  a  due
          assi  destinati  a  servizi  pubblici  di  linea  urbani  e
          suburbani la massa complessiva  a  pieno  carico  non  deve
          eccedere le 19 t. 
            4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi  2,
          3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi  non
          puo' superare 24 t, quella di un  autoarticolato  o  di  un
          autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un
          autotreno, di un autoarticolato o  di  un  autosnodato  non
          puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a  cinque  o
          piu' assi. 
            5. Qualunque sia il tipo di veicolo,  la  massa  gravante
          sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t. 
            6. In corrispondenza di due assi contigui la somma  delle
          masse non deve superare 12 t  se  la  distanza  assiale  e'
          inferiore a 1 m; nel caso in cui la  distanza  assiale  sia
          pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite  non
          puo' superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari  o
          superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non  puo'
          eccedere 20 t. 
            7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il
          carico, salvo quanto disposto dall'art. 167,  i  limiti  di
          massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento  e'
          soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10. 
            7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          con proprio decreto, stabilisce i criteri  e  le  modalita'
          con  cui,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  in
          materia  di  tutela  dell'ambiente,  sicurezza  stradale  e
          caratteristiche  tecniche  dei  veicoli  che  circolano  su
          strada, per i  veicoli  ad  alimentazione  a  metano,  GPL,
          elettrica e ibrida si puo' applicare  una  riduzione  della
          massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad  alimentazione
          esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla  massa  delle
          bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel
          caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida,  alla
          massa degli accumulatori e dei  loro  accessori,  definendo
          altresi'  le  modifiche  alle   procedure   relative   alle
          verifiche    tecniche     di     omologazione     derivanti
          dall'applicazione del  presente  comma.  In  ogni  caso  la
          riduzione di massa a vuoto di cui  al  presente  comma  non
          puo' superare il valore minimo tra il 10  per  cento  della
          massa  complessiva  a  pieno  carico  del  veicolo  e   una
          tonnellata. La riduzione si applica soltanto  nel  caso  in
          cui il veicolo sia dotato di  controllo  elettronico  della
          stabilita'.