Art. 2. 
(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in  materia
                    di documentazione antimafia) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
modifica  e   l'integrazione   della   disciplina   in   materia   di
documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575,  e
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.  490,
e successive modificazioni, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
a) aggiornamento  e  semplificazione,  anche  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla lettera f) del presente  comma,  delle  procedure  di
rilascio  della  documentazione  antimafia,   anche   attraverso   la
revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali
le pubbliche amministrazioni e gli  enti  pubblici,  gli  enti  e  le
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o
imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non
possono  stipulare,  approvare  o  autorizzare  i   contratti   e   i
subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31  maggio  1965,  n.
575, e successive  modificazioni,  ne'  rilasciare  o  consentire  le
concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della  legge
n. 575 del  1965,  se  non  hanno  acquisito  complete  informazioni,
rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei  confronti  degli
interessati e dei loro  familiari  conviventi  nel  territorio  dello
Stato, delle cause di decadenza o di divieto  previste  dalla  citata
legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione  mafiosa,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.  490,
e successive modificazioni, nelle imprese interessate; 
b)  aggiornamento  della  normativa  che   disciplina   gli   effetti
interdittivi conseguenti alle cause di decadenza,  di  divieto  o  al
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a),  accertati
successivamente alla stipulazione,  all'approvazione  o  all'adozione
degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a); 
c)  istituzione  di  una  banca  di  dati   nazionale   unica   della
documentazione antimafia, con immediata efficacia  delle  informative
antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento
a  tutti  i  rapporti,  anche  gia'  in  essere,  con   la   pubblica
amministrazione, finalizzata  all'accelerazione  delle  procedure  di
rilascio   della   medesima   documentazione   e   al   potenziamento
dell'attivita' di prevenzione dei tentativi di infiltrazione  mafiosa
nell'attivita'  d'impresa,  con  previsione  della  possibilita'   di
integrare la banca di dati medesima con dati provenienti  dall'estero
e secondo modalita' di  acquisizione  da  stabilirsi,  nonche'  della
possibilita' per il procuratore nazionale antimafia  di  accedere  in
ogni tempo alla banca di dati medesima; 
d) individuazione dei dati da inserire nella banca  di  dati  di  cui
alla lettera c), dei soggetti abilitati a  implementare  la  raccolta
dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise  modalita',  ad
accedervi con indicazione altresi' dei codici di progetto relativi  a
ciascun  lavoro,  servizio  o  fornitura  pubblico  ovvero  ad  altri
elementi idonei a identificare la prestazione; 
e) previsione della possibilita' di accedere alla banca  di  dati  di
cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia  per
lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del  codice
di procedura penale; 
f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della  giustizia,
con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  delle  diverse  tipologie   di
attivita'  suscettibili  di  infiltrazione   mafiosa   nell'attivita'
d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego
e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore  rischio  di
infiltrazione mafiosa, e' sempre  obbligatoria  l'acquisizione  della
documentazione   indipendentemente   dal   valore   del    contratto,
subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
g) previsione  dell'obbligo,  per  l'ente  locale  sciolto  ai  sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni, di acquisire, nei  cinque  anni  successivi
allo  scioglimento,  l'informazione  antimafia  precedentemente  alla
stipulazione,  all'approvazione  o  all'autorizzazione  di  qualsiasi
contratto o  subcontratto,  ovvero  precedentemente  al  rilascio  di
qualsiasi concessione o erogazione,  di  cui  all'articolo  10  della
legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive   modificazioni,
indipendentemente dal valore economico degli stessi; 
h) facolta', per gli enti locali i cui organi sono stati  sciolti  ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, e  successive  modificazioni,  di  deliberare,  per  un  periodo
determinato,  comunque  non  superiore  alla  durata  in  carica  del
commissario nominato, di avvalersi della  stazione  unica  appaltante
per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza
del medesimo ente locale; 
i) facolta' per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui
all'articolo 143 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per  un  periodo
determinato, comunque non  superiore  alla  durata  in  carica  degli
stessi  organi  elettivi,  della  stazione  unica   appaltante,   ove
costituita, per lo svolgimento delle procedure di  evidenza  pubblica
di competenza del medesimo ente locale; 
l)  previsione  dell'innalzamento  ad   un   anno   della   validita'
dell'informazione antimafia qualora non siano  intervenuti  mutamenti
nell'assetto  societario  e  gestionale   dell'impresa   oggetto   di
informativa; 
m) introduzione dell'obbligo,  a  carico  dei  legali  rappresentanti
degli  organismi  societari,  di  comunicare   tempestivamente   alla
prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  che   ha   rilasciato
l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario  e
gestionale dell'impresa; 
n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza  dell'obbligo  di  cui
alla lettera m). 
2. All'attuazione dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui  alla
lettera c) del comma 1 si provvede  nei  limiti  delle  risorse  gia'
destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero dell'interno. 
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1  e'  trasmesso
alle Camere ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi  entro
quarantacinque giorni dalla data  di  trasmissione  dello  schema  di
decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di  rispettiva  competenza,  il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 
4. Entro tre anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto  delle  procedure  e  dei
principi e criteri direttivi  stabiliti  dal  presente  articolo,  il
Governo puo'  adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  del
decreto medesimo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10  della  legge  31
          maggio  1965,  n.  575,  recante  «Disposizioni  contro  le
          organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138: 
              «Art.  10.  -  1.  Le  persone  alle  quali  sia  stata
          applicata  con  provvedimento  definitivo  una  misura   di
          prevenzione non possono ottenere: 
                a)  licenze  o  autorizzazioni  di   polizia   e   di
          commercio; 
                b) concessioni di acque pubbliche e diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
                c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici; 
                d)  iscrizioni  negli  albi  di  appaltatori   o   di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
                e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
                f) contributi, finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale dispone che i divieti  e  le  decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 8 agosto 1994, n. 490,  recante:  «Disposizioni
          attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di
          comunicazioni e  certificazioni  previste  dalla  normativa
          antimafia nonche' disposizioni  concernenti  i  poteri  del
          prefetto  in  materia  di   contrasto   alla   criminalita'
          organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
          1994, n. 186: 
              «Art.  4  (Informazioni  del  prefetto  -  lettera   d)
          dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n.  47).
          - 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e  gli
          altri soggetti di  cui  all'art.  1,  devono  acquisire  le
          informazioni  di  cui  al  comma  4  prima  di   stipulare,
          approvare o autorizzare i contratti e subcontratti,  ovvero
          prima  di  rilasciare  o  consentire   le   concessioni   o
          erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia: 
                a) pari o superiore a quello determinato dalla  legge
          in attuazione delle direttive  comunitarie  in  materia  di
          opere e  lavori  pubblici,  servizi  pubblici  e  pubbliche
          forniture, indipendentemente dai  casi  di  esclusione  ivi
          indicati; 
                b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
          di acque pubbliche o di beni demaniali per  lo  svolgimento
          di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
                c)   superiore   a   200   milioni   di   lire    per
          l'autorizzazione  di  subcontratti,  cessioni  o   cottimi,
          concernenti la realizzazione di opere o lavori  pubblici  o
          la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 
              2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
          contratti, delle concessioni o  delle  erogazioni  compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 
              3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  la  richiesta  di
          informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
          quale  hanno  residenza  o  sede  le  persone  fisiche,  le
          imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o   i   consorzi
          interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma  1,
          lettere a) e c), o che  siano  destinatari  degli  atti  di
          concessione o erogazione  di  cui  alla  lettera  b)  dello
          stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli  elementi
          di cui all'allegato 4. 
              4. Il   prefetto   trasmette    alle    amministrazioni
          richiedenti, nel termine massimo di quindici  giorni  dalla
          ricezione della richiesta, le informazioni  concernenti  la
          sussistenza o meno, a carico di uno dei  soggetti  indicati
          nelle lettere d) ed e)  dell'allegato  4,  delle  cause  di
          divieto  o  di  sospensione   dei   procedimenti   indicate
          nell'allegato  1,  nonche'  le  informazioni  relative   ad
          eventuali tentativi di  infiltrazione  mafiosa  tendenti  a
          condizionare le scelte e gli  indirizzi  delle  societa'  o
          imprese  interessate.  A  tal  fine  il   prefetto,   anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati dal Ministro dell'interno, dispone  le  necessarie
          verifiche  nell'ambito  della  provincia  e,  ove  occorra,
          richiede  ai  prefetti  competenti  che  le  stesse   siano
          effettuate nelle rispettive province. 
              5. Quando le verifiche disposte a  norma  del  comma  4
          siano di  particolare  complessita',  il  prefetto  ne  da'
          comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata
          e fornisce le informazioni  acquisite  entro  i  successivi
          trenta giorni. Nel caso di  lavori  o  forniture  di  somma
          urgenza, fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6,  le
          amministrazioni possono procedere dopo  aver  inoltrato  al
          prefetto la richiesta di informazioni di cui  al  comma  3.
          Anche fuori  del  caso  di  lavori  o  forniture  di  somma
          urgenza, le amministrazioni possono  procedere  qualora  le
          informazioni non pervengano nei termini previsti.  In  tale
          caso, i contributi, finanziamenti,  le  agevolazioni  e  le
          altre erogazioni di cui al comma 1 sono  corrisposti  sotto
          condizione risolutiva. 
              6. Quando, a seguito delle verifiche disposte  a  norma
          del comma 4, emergono  elementi  relativi  a  tentativi  di
          infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
          le   amministrazioni   cui   sono   fornite   le   relative
          informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare
          o autorizzare i contratti o subcontratti, ne'  autorizzare,
          rilasciare  o  comunque  consentire  le  concessioni  e  le
          erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza
          di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una  causa  di
          divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi  a
          tentativi  di   infiltrazione   mafiosa   siano   accertati
          successivamente   alla   stipula   del   contratto,    alla
          concessione   dei   lavori   o    all'autorizzazione    del
          subcontratto, l'amministrazione interessata  puo'  revocare
          le  autorizzazioni  e  le  concessioni   o   recedere   dai
          contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle  opere
          gia' eseguite e  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 371-bis del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art.   371-bis   (Attivita'   di   coordinamento   del
          procuratore  nazionale  antimafia).  -  1.  Il  procuratore
          nazionale antimafia esercita le sue funzioni  in  relazione
          ai procedimenti peri delitti indicati nell'art.  51,  comma
          3-bis  e  in  relazione  ai  procedimenti  di   prevenzione
          antimafia. A tal fine dispone della direzione investigativa
          antimafia e dei servizi centrali e  interprovinciali  delle
          forze di polizia e impartisce direttive intese a  regolarne
          l'impiego a fini investigativi. 
              2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni
          di impulso nei confronti dei  procuratori  distrettuali  al
          fine di rendere effettivo il coordinamento delle  attivita'
          di indagine, di  garantire  la  funzionalita'  dell'impiego
          della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e
          di  assicurare  la  completezza   e   tempestivita'   delle
          investigazioni. 
              3. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuitegli
          dalla  legge,  il  procuratore  nazionale   antimafia,   in
          particolare: 
                a)   d'intesa   con   i   procuratori    distrettuali
          interessati, assicura il collegamento  investigativo  anche
          per  mezzo  dei  magistrati   della   Direzione   nazionale
          antimafia; 
                b)  cura,  mediante   applicazioni   temporanee   dei
          magistrati della  Direzione  nazionale  e  delle  direzioni
          distrettuali  antimafia,  la  necessaria  flessibilita'   e
          mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti  esigenze
          investigative o processuali; 
                c) ai fini del coordinamento  investigativo  e  della
          repressione   dei   reati   provvede   all'acquisizione   e
          all'elaborazione di notizie, informazioni e dati  attinenti
          alla criminalita' organizzata; 
                d-e) (soppresse); 
                f) impartisce ai procuratori distrettuali  specifiche
          direttive alle quali attenersi per  prevenire  o  risolvere
          contrasti  riguardanti  le  modalita'  secondo   le   quali
          realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; 
                g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
          fine di risolvere i contrasti che,  malgrado  le  direttive
          specifiche impartite, sono  insorti  e  hanno  impedito  di
          promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; 
                h)  dispone  con  decreto  motivato,  reclamabile  al
          procuratore  generale  presso  la  corte   di   cassazione,
          l'avocazione delle indagini preliminari relative  a  taluno
          dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis  quando  non
          hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere
          o rendere effettivo il coordinamento e questo non e'  stato
          possibile a causa della: 
                  1)  perdurante  e  ingiustificata   inerzia   nella
          attivita' di indagine; 
                  2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri
          previsti dall'art. 371  ai  fini  del  coordinamento  delle
          indagini; 
                  3) (soppresso). 
              4. Il procuratore  nazionale  antimafia  provvede  alla
          avocazione  dopo  aver  assunto  sul  luogo  le  necessarie
          informazioni personalmente o tramite  un  magistrato  della
          Direzione nazionale  antimafia  all'uopo  designato.  Salvi
          casi particolari, il procuratore nazionale antimafia  o  il
          magistrato da  lui  designato  non  puo'  delegare  per  il
          compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
          ministero.». 
              - Si riporta l'art.  143  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n.  267  recante:  «Testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: 
              «Art.  143  (Scioglimento  dei  consigli   comunali   e
          provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai  casi  previsti
          dall'art. 141,  i  consigli  comunali  e  provinciali  sono
          sciolti quando, anche a seguito di accertamenti  effettuati
          a norma dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e
          rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti  con
          la criminalita' organizzata  di  tipo  mafioso  o  similare
          degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su
          forme di condizionamento degli stessi, tali da  determinare
          un'alterazione  del  procedimento   di   formazione   della
          volonta' degli  organi  elettivi  ed  amministrativi  e  da
          compromettere il buon  andamento  o  l'imparzialita'  delle
          amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
          funzionamento dei servizi  ad  esse  affidati,  ovvero  che
          risultino tali da arrecare grave e  perdurante  pregiudizio
          per lo stato della sicurezza pubblica. 
              2. Al fine di verificare la sussistenza degli  elementi
          di cui al comma  1  anche  con  riferimento  al  segretario
          comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
          ed ai dipendenti dell'ente locale, il  prefetto  competente
          per territorio  dispone  ogni  opportuno  accertamento,  di
          norma promuovendo l'accesso presso l'ente  interessato.  In
          tal caso, il prefetto nomina  una  commissione  d'indagine,
          composta da tre funzionari della pubblica  amministrazione,
          attraverso la quale esercita  i  poteri  di  accesso  e  di
          accertamento di cui e' titolare  per  delega  del  Ministro
          dell'interno ai sensi  dell'art.  2,  comma  2-quater,  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.  Entro
          tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una  volta  per
          un ulteriore periodo massimo di tre  mesi,  la  commissione
          termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le  proprie
          conclusioni. 
              3.  Entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
          deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
          ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
          elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
          sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
          amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
          Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
          dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
          eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
          anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
          al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
          dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
          gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
          fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
          criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
          condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
          in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
          presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
          procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
          preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice di procedura penale, comunica tutte le  informazioni
          che non ritiene debbano rimanere segrete  per  le  esigenze
          del procedimento. 
              4. Lo scioglimento di cui al comma 1  e'  disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in modo analitico le anomalie riscontrate ed  provvedimenti
          necessari per rimuovere tempestivamente  gli  effetti  piu'
          gravi  e  pregiudizievoli  per  l'interesse  pubblico;   la
          proposta  indica,  altresi',  gli  amministratori  ritenuti
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento. Lo  scioglimento  del  consiglio  comunale  o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
              5.  Anche  nei  casi  in  cui  non  sia   disposto   lo
          scioglimento, qualora la relazione  prefettizia  rilevi  la
          sussistenza  degli  elementi  di  cui  al   comma   1   con
          riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
          direttore  generale,  ai  dirigenti  o  ai   dipendenti   a
          qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
          dell'interno, su proposta del prefetto,  e'  adottato  ogni
          provvedimento  utile  a  far  cessare   immediatamente   il
          pregiudizio in atto e ricondurre alla  normalita'  la  vita
          amministrativa  dell'ente,  ivi  inclusa   la   sospensione
          dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione  ad
          altro ufficio o altra mansione con  obbligo  di  avvio  del
          procedimento   disciplinare   da    parte    dell'autorita'
          competente. 
              6. A decorrere dalla data di pubblicazione del  decreto
          di scioglimento sono risolti di diritto  gli  incarichi  di
          cui all'art. 110, nonche' gli  incarichi  di  revisore  dei
          conti e  i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione
          coordinata e continuativa che  non  siano  stati  rinnovati
          dalla commissione straordinaria di cui all'art.  144  entro
          quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
              7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per  lo
          scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui  al
          comma 5, il Ministro dell'interno,  entro  tre  mesi  dalla
          trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
          comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
          da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
          modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
          di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
          scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
          con proprio decreto. 
              8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,
          univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
          amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
          mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
          cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
          territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione previste nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              9. Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono  allegate  la  proposta
          del Ministro dell'interno  e  la  relazione  del  prefetto,
          salvo che il Consiglio dei ministri disponga  di  mantenere
          la riservatezza su parti' della proposta o della  relazione
          nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 
              10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi  effetti
          per un periodo da dodici mesi a diciotto  mesi  prorogabili
          fino  ad  un  massimo  di   ventiquattro   mesi   in   casi
          eccezionali,   dandone   comunicazione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti, al fine di assicurare il  regolare
          funzionamento dei servizi  affidati  alle  amministrazioni,
          nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
          andamento dell'azione  amministrativa.  Le  elezioni  degli
          organi sciolti ai sensi del presente articolo  si  svolgono
          in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art.  1
          della  legge  7  giugno  1991,   n.   182,   e   successive
          modificazioni. Nel caso in cui  la  scadenza  della  durata
          dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno,  le
          elezioni si svolgono in un turno straordinario  da  tenersi
          in una  domenica  compresa  tra  il  15  ottobre  e  il  15
          dicembre. La  data  delle  elezioni  e'  fissata  ai  sensi
          dell'art.  3  della  citata  legge  n.  182  del  1991,   e
          successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento   di
          proroga della durata dello  scioglimento  e'  adottato  non
          oltre il cinquantesimo  giorno  antecedente  alla  data  di
          scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
          le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 
              11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali  e
          circoscrizionali, che si svolgono  nella  regione  nel  cui
          territorio si trova l'ente interessato dallo  scioglimento,
          limitatamente al primo  turno  elettorale  successivo  allo
          scioglimento stesso, qualora la loro  incandidabilita'  sia
          dichiarata con  provvedimento  definitivo.  Ai  fini  della
          dichiarazione d'incandidabilita' il  Ministro  dell'interno
          invia senza ritardo la proposta di scioglimento di  cui  al
          comma 4 al tribunale competente per territorio, che  valuta
          la sussistenza  degli  elementi  di  cui  al  comma  1  con
          riferimento agli  amministratori  indicati  nella  proposta
          stessa. Si applicano, in quanto compatibili,  le  procedure
          di cui al libro IV, titolo  II,  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile. 
              12. Quando ricorrono motivi di urgente  necessita',  il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione. 
              13.  Si  fa  luogo  comunque  allo  scioglimento  degli
          organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
          condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
          situazioni previste dall'art. 141.».