Art. 2 
 
 
          Modifiche all'articolo 67 del Codice del consumo 
 
  1. All'articolo 67 del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.
206, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il contratto di credito collegato ai sensi  dell'articolo  121,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel  caso
in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un  contratto
di fornitura di beni  o  servizi  disciplinato  dal  presente  titolo
conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  67,  del  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206  (Codice  del  consumo,  a  norma
          dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003,  n.  229),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., come
          sostituito dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 67 (Ulteriori obbligazioni  delle  parti).  -  1.
          Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e'
          tenuto a  restituirlo  o  a  metterlo  a  disposizione  del
          professionista o della persona da questi designata, secondo
          le modalita' ed i tempi previsti dal contratto. Il  termine
          per la restituzione  del  bene  non  puo'  comunque  essere
          inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti  dalla  data
          del ricevimento  del  bene.  Ai  fini  della  scadenza  del
          termine la merce si intende restituita nel momento  in  cui
          viene consegnata  all'ufficio  postale  accettante  o  allo
          spedizioniere. 
              2. Per i contratti  riguardanti  la  vendita  di  beni,
          qualora  vi  sia  stata  la  consegna   della   merce,   la
          sostanziale integrita' del bene da restituire e' condizione
          essenziale per  l'esercizio  del  diritto  di  recesso.  E'
          comunque sufficiente che il bene sia restituito in  normale
          stato di conservazione, in quanto sia  stato  custodito  ed
          eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza. 
              3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio
          del diritto di recesso a norma del presente  art.  sono  le
          spese dirette di restituzione del  bene  al  mittente,  ove
          espressamente previsto dal contratto. 
              4.  Se  il  diritto  di  recesso  e'   esercitato   dal
          consumatore conformemente alle disposizioni della  presente
          sezione, il professionista  e'  tenuto  al  rimborso  delle
          somme  versate  dal  consumatore,  ivi  comprese  le  somme
          versate a titolo di  caparra.  Il  rimborso  deve  avvenire
          gratuitamente, nel minor tempo possibile  e  in  ogni  caso
          entro trenta giorni dalla data in cui il professionista  e'
          venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto  di  recesso
          da parte del consumatore. Le somme si intendono  rimborsate
          nei  termini  qualora  vengano  effettivamente  restituite,
          spedite o riaccreditate  con  valuta  non  posteriore  alla
          scadenza del termine precedentemente indicato. 
              5.  Nell'ipotesi  in  cui  il   pagamento   sia   stato
          effettuato per mezzo di effetti  cambiari,  qualora  questi
          non  siano  stati  ancora  presentati   all'incasso,   deve
          procedersi  alla  loro  restituzione.  E'  nulla  qualsiasi
          clausola che preveda limitazioni al rimborso nei  confronti
          del  consumatore  delle  somme   versate   in   conseguenza
          dell'esercizio del diritto di recesso. 
              6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell'art.
          121, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  si  intende  risolto  di  diritto,
          senza alcuna penalita', nel  caso  in  cui  il  consumatore
          eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura
          di  beni  o  servizi  disciplinato  dal   presente   titolo
          conformemente  alle  disposizioni  di  cui  alla   presente
          sezione.».