Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le  seguenti
finalita': 
    a) garantire il diritto all'istruzione; 
    b) favorire  il  successo  scolastico,  anche  attraverso  misure
didattiche  di  supporto,  garantire  una   formazione   adeguata   e
promuovere lo sviluppo delle potenzialita'; 
    c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 
    d) adottare forme di verifica  e  di  valutazione  adeguate  alle
necessita' formative degli studenti; 
    e) preparare gli  insegnanti  e  sensibilizzare  i  genitori  nei
confronti delle problematiche legate ai DSA; 
    f)  favorire   la   diagnosi   precoce   e   percorsi   didattici
riabilitativi; 
    g)  incrementare  la  comunicazione  e  la   collaborazione   tra
famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione
e di formazione; 
    h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita'  in
ambito sociale e professionale.