Art. 2. 
 
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli  enti  vigilati  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero  della
                               salute) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti  e
societa' vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e dal Ministero della salute nonche' alla ridefinizione del  rapporto
di vigilanza dei predetti Ministeri sugli  stessi  enti,  istituti  e
societa' rispettivamente vigilati, ferme restando la  loro  autonomia
di ricerca e  le  funzioni  loro  attribuite,  in  base  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) semplificazione  e  snellimento  dell'organizzazione  e  della
struttura amministrativa degli enti, istituti  e  societa'  vigilati,
adeguando  le  stesse  ai  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
economicita'  dell'attivita'  amministrativa  e   all'organizzazione,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le  specifiche
disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  riordino  delle
competenze   dell'Istituto   per   lo   sviluppo   della   formazione
professionale dei lavoratori e della societa' Italia Lavoro Spa; 
    b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi  di
funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e
mediante   adeguamento   dell'organizzazione   e   della    struttura
amministrativa degli enti e istituti  vigilati  ai  principi  e  alle
esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  riconoscendo  il  valore  strategico
degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini; 
    c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministero  della  salute  e  gli
enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i  predetti
Ministeri la  possibilita'  di  emanare  indirizzi  e  direttive  nei
confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; 
    d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto
delle attuali modalita' di finanziamento,  secondo  il  principio  di
autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri  di  cui  alle
lettere a) e b) del presente comma; 
    e) previsione dell'obbligo degli  enti  e  istituti  vigilati  di
adeguare i propri statuti alle disposizioni dei  decreti  legislativi
emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di  sei
mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro
della salute, ciascuno  in  relazione  alla  propria  competenza,  di
concerto, rispettivamente, con il Ministro  della  salute  e  con  il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,   nonche'   con   il   Ministro   della   difesa
limitatamente al decreto legislativo relativo  alla  riorganizzazione
della Croce  rossa  italiana,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  e  previo  parere   della   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;  decorso  tale
termine, il Governo puo'  comunque  procedere.  Successivamente,  gli
schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro  quaranta
giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente  comma  scada  nei  trenta
giorni che precedono la  scadenza  del  termine  per  l'adozione  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo e'  prorogato  di
due mesi. 
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega  di  cui
al presente articolo non deve comportare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
4. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge si procede al riordino degli organi collegiali  e  degli  altri
organismi istituiti con Legge o con regolamento  nell'amministrazione
centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; 
    b)  razionalizzazione  delle  competenze  delle   strutture   che
svolgono funzioni omogenee; 
    c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro
eventuale  unificazione,   a   quelle   strettamente   indispensabili
all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; 
    d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  404,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato.   Legge
          finanziaria 2007), e' il seguente: 
              «404.  Revisione  degli   assetti   organizzativi   dei
          Ministeri   mediante   emanazione   di    regolamenti    di
          delegificazione. 
              Al    fine    di    razionalizzare    e     ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
                d) alla riorganizzazione degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                e)  alla  riduzione  degli  organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
                f) alla riduzione delle dotazioni organiche  in  modo
          da assicurare che il personale utilizzato per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
                g) all'avvio della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.». 
              - Il testo dell'art.  8,  del  decreto  legislativo  28
          agosto   1997,   n.   281,   e   successive   modificazioni
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali),   e'   il
          seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».