Art. 2 
 
 
Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione 
 
  1. All'articolo 385 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «da  sei  mesi  ad  un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; 
    b) al secondo comma: 
      1) le parole: «da uno a tre» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«da due a cinque»; 
      2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 385 del codice  penale,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 385 (Evasione). -  Chiunque,  essendo  legalmente
          arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito  con  la
          reclusione da un anno a tre anni. 
              La pena e' della reclusione da due a cinque anni se  il
          colpevole commette il  fatto  usando  violenza  o  minaccia
          verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da  tre
          a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o
          da piu' persone riunite. 
              Le   disposizioni   precedenti   si   applicano   anche
          all'imputato che essendo in stato di arresto nella  propria
          abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento  se
          ne allontani, nonche'  al  condannato  ammesso  a  lavorare
          fuori dello stabilimento penale. 
              Quando l'evaso si costituisce in  carcere  prima  della
          condanna, la pena e' diminuita.».