Art. 2 
 
Disposizioni relative a  infrastrutture  strategiche  e  insediamenti
                             produttivi 
 
    1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalita'  tecniche
e procedurali per la  qualificazione  dei  contraenti  generali)  del
presente   regolamento   si   applicano   unicamente   ai   contratti
disciplinati dalla parte II, titolo III,  capo  IV,  del  codice.  Ai
predetti contratti si applicano  altresi',  in  quanto  non  derogate
dalla disciplina dettata nella parte II, titolo  III,  capo  IV,  del
codice, le disposizioni del presente regolamento: 
    a) della parte I, (disposizioni comuni); 
    b)  della  parte  II,  titolo  I  (organi  del   procedimento   e
programmazione); 
    c) dell'articolo 48, comma 3; 
    d) della parte  II,  titolo  III  (sistema  di  qualificazione  e
requisiti per gli esecutori di lavori); 
    e) della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione
delle offerte); 
    f) della parte II, titolo VI  (garanzie  e  sistema  di  garanzia
globale); 
    g) della parte II, titolo VII (il contratto); 
    h) della parte II, titolo  XI  (lavori  riguardanti  i  beni  del
patrimonio culturale); 
    i) della parte  III,  (contratti  pubblici  relativi  ai  servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari); 
    l) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni). 
    2. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del  codice,  i  soggetti
aggiudicatori  indicano  negli  atti  di  gara  le  disposizioni  del
presente regolamento che trovano applicazione con riguardo: 
    a) alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori); 
    b) alla parte II, titolo IX (contabilita' dei lavori); 
    c) alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori). 
 
              Note all'art. 2 
              - Il testo  dell'articolo  180,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 180 (Disciplina regolamentare) -  1.  I  soggetti
          aggiudicatori indicano negli atti di gara  le  disposizioni
          del  regolamento  che  trovano  applicazione  con  riguardo
          all'esecuzione, alla contabilita' e al collaudo."