Art. 2 1. Gli obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione alle attivita' e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto per ciascuno dei licei di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sono definiti negli allegati da B a G al presente decreto, sulla base della corrispondenza di seguito indicata: • liceo artistico e relativi indirizzi allegato B); • liceo classico allegato C); • liceo linguistico allegato D); • liceo musicale e coreutico allegato E); • liceo scientifico e sua opzione delle «scienze applicate» allegato F); • liceo delle scienze umane e sua opzione «economico-sociale» allegato G).
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 2, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si veda le note al titolo. - Si riporta il testo degli articoli da 4 a 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89: «Art. 4 (Liceo artistico). - 1. Il percorso del liceo artistico e' indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella societa' odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita' e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creativita' e capacita' progettuale nell'ambito delle arti. 2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi: a) arti figurative; b) architettura e ambiente; c) design; d) audiovisivo e multimediale; e) grafica; f) scenografia. 3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacita' progettuale: a) laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative; b) laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche; c) laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti; d) laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale; e) laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie di tale disciplina; f) laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie della progettazione scenografica. 4. Le discipline e i laboratori sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante il piano dell'offerta formativa nel rispetto delle proprie specificita' al fine di potenziarne e arricchirne le caratteristiche. 5. L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1.122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie settimanali nel secondo biennio, e di 693 ore, corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti di indirizzo e' di 396 ore nel secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto anno. 6. Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi e' definito dall'allegato B al presente regolamento. 7. Al fine di corrispondere alle esigenze e alle vocazioni delle realta' territoriali il potenziamento e l'articolazione dell'offerta formativa dei licei artistici possono essere assicurati mediante specifiche intese con le regioni, con particolare riferimento alle attivita' laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro.». «Art. 5 (Liceo classico). - 1. Il percorso del liceo classico e' indirizzato allo studio della civilta' classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civilta' e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realta'. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilita' e a maturare le competenze necessarie. 2. L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1.023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. 3. Il piano degli studi del liceo classico e' definito dall'allegato C al presente regolamento.». «Art. 6 (Liceo linguistico). - 1. Il percorso del liceo linguistico e' indirizzato allo studio di piu' sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita', a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente l'identita' storica e culturale di tradizioni e civilta' diverse. 2. Dal primo anno del secondo biennio e' impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio e' previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. 3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 4. Il piano degli studi del liceo linguistico e' definito dall'allegato D al presente regolamento.». «Art. 7 (Liceo musicale e coreutico). - 1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, e' indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita' e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attivita' funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresi' la continuita' dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico e' subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. 3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali. 4. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni e' definito dall'allegato E al presente regolamento.». «Art. 8 (Liceo scientifico). - 1. Il percorso del liceo scientifico e' indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 2. Nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione "scienze applicate" che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all'informatica e alle loro applicazioni. 3. L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 4. Il piano degli studi del liceo scientifico e della relativa opzione "scienze applicate" e' definito dall'allegato F al presente regolamento.». «Art. 9 (Liceo delle scienze umane). - 1. Il percorso del liceo delle scienze umane e' indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identita' personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessita' e la specificita' dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 2. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 4. Il piano degli studi del liceo delle scienze umane e della relativa opzione economico-sociale e' definito dall'allegato G al presente regolamento.».