Art. 2 
 
 
                        Obiettivi di servizio 
 
  1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5  maggio  2009,  n.
42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilita' ovvero
con apposito disegno di  legge  collegato  alla  manovra  di  finanza
pubblica,  in  coerenza  con   gli   obiettivi   e   gli   interventi
appositamente  individuati  da  parte  della  decisione  di   finanza
pubblica,  previo  confronto  e  valutazione  congiunta  in  sede  di
Conferenza unificata, propone norme di coordinamento  dinamico  della
finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei
costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo,  nonche'
un percorso di convergenza degli obiettivi  di  servizio  ai  livelli
essenziali delle prestazioni e  alle  funzioni  fondamentali  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
Il monitoraggio degli obiettivi di servizio e' effettuato in sede  di
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da
istituire ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. 
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Governo  tiene  conto  delle
informazioni e dei dati raccolti, ai  sensi  dell'articolo  4,  sulle
funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i  servizi  resi  o
non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresi'
conto  dell'incrocio  tra  i  dati  relativi   alla   classificazione
funzionale  delle  spese  e  quelli  relativi  alla   classificazione
economica. 
  3. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il
rispetto della tempistica di cui ai commi 4 e 5. 
  4. L'anno 2012 e'  individuato  quale  anno  di  avvio  della  fase
transitoria comportante  il  superamento  del  criterio  della  spesa
storica. 
  5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalita' e
tempistica: 
    a) nel 2011  verranno  determinati  i  fabbisogni  standard,  che
entreranno in vigore nel 2012, riguardo  ad  almeno  un  terzo  delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  a)  e
b), del presente decreto, con un processo di  gradualita'  diretto  a
garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; 
    b) nel 2012  verranno  determinati  i  fabbisogni  standard,  che
entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad  almeno  due  terzi  delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  a)  e
b), del presente decreto, con un processo di  gradualita'  diretto  a
garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; 
    c) nel 2013  verranno  determinati  i  fabbisogni  standard,  che
entreranno  in  vigore  nel  2014,  riguardo  a  tutte  le   funzioni
fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a  garantire
l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo. 
 
          Note all'art. 2: 
              − Per il testo  dell'art.  117  della  Costituzione  si
          vedano le note alle premesse. 
              − Il testo vigente dell'art. 5  della  citata  legge  5
          maggio 2009, n. 42, e' il seguente: 
              «Art. 5 (Conferenza  permanente  per  il  coordinamento
          della finanza pubblica). − 1. I decreti legislativi di  cui
          all'articolo 2 prevedono l'istituzione,  nell'ambito  della
          Conferenza unificata, della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile
          di  coordinamento  della  finanza  pubblica,   di   seguito
          denominata   «Conferenza»,   di   cui   fanno    parte    i
          rappresentanti  dei  diversi   livelli   istituzionali   di
          governo,  e  ne  disciplinano   il   funzionamento   e   la
          composizione,  secondo  i  seguenti  principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) la  Conferenza  concorre  alla  definizione  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica  per  comparto,  anche  in
          relazione  ai   livelli   di   pressione   fiscale   e   di
          indebitamento; concorre alla  definizione  delle  procedure
          per accertare  eventuali  scostamenti  dagli  obiettivi  di
          finanza pubblica e promuove l'attivazione  degli  eventuali
          interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi,  in
          particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di
          convergenza  di  cui  all'articolo  18;  verifica  la  loro
          attuazione   ed   efficacia;   avanza   proposte   per   la
          determinazione degli indici di virtuosita' e  dei  relativi
          incentivi;  vigila  sull'applicazione  dei  meccanismi   di
          premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul
          loro funzionamento; 
                b) la Conferenza  propone  criteri  per  il  corretto
          utilizzo  dei  fondi  perequativi   secondo   principi   di
          efficacia,  efficienza  e   trasparenza   e   ne   verifica
          l'applicazione; 
                c) la Conferenza verifica l'utilizzo  dei  fondi  per
          gli interventi di cui all'articolo 16; 
                d) la Conferenza assicura la verifica  periodica  del
          funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di  comuni,
          province, citta' metropolitane e regioni, ivi  compresa  la
          congruita' di cui all'articolo 10,  comma  1,  lettera  d);
          assicura altresi' la verifica delle  relazioni  finanziarie
          tra i livelli diversi  di  governo  e  l'adeguatezza  delle
          risorse finanziarie di ciascun livello di governo  rispetto
          alle funzioni  svolte,  proponendo  eventuali  modifiche  o
          adeguamenti del sistema; 
                e) la Conferenza verifica la congruita'  dei  dati  e
          delle basi informative finanziarie  e  tributarie,  fornite
          dalle amministrazioni territoriali; 
                f) la Conferenza  mette  a  disposizione  del  Senato
          della Repubblica, della Camera dei deputati,  dei  Consigli
          regionali e di quelli delle  province  autonome  tutti  gli
          elementi informativi raccolti; 
                g) la Conferenza si avvale della Commissione  di  cui
          all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo  svolgimento
          delle attivita' istruttorie e  di  supporto  necessarie;  a
          tali  fini,  e'  istituita  una  banca  dati   comprendente
          indicatori  di  costo,  di  copertura  e  di  qualita'  dei
          servizi, utilizzati per definire i  costi  e  i  fabbisogni
          standard e gli obiettivi di servizio nonche'  per  valutare
          il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; 
                h)   la   Conferenza   verifica   periodicamente   la
          realizzazione del percorso di convergenza  ai  costi  e  ai
          fabbisogni standard nonche' agli obiettivi  di  servizio  e
          promuove la conciliazione degli  interessi  tra  i  diversi
          livelli di governo interessati all'attuazione  delle  norme
          sul  federalismo  fiscale,  oggetto  di  confronto   e   di
          valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata. 
              2. Le determinazioni della  Conferenza  sono  trasmesse
          alle Camere».