Art. 2 
 
 
Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e
                       relativa documentazione 
 
  1. Ai fini dell'accesso al beneficio  di  cui  all'articolo  1,  il
lavoratore interessato deve trasmettere  la  relativa  domanda  e  la
necessaria documentazione: 
    a) entro il 30 settembre  2011  qualora  abbia  gia'  maturato  o
maturi i requisiti agevolati  di  cui  all'articolo  1  entro  il  31
dicembre 2011; 
    b) entro il 1°  marzo  dell'anno  di  maturazione  dei  requisiti
agevolati qualora tali requisiti siano maturati a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012. 
  2.  La  domanda  di  cui  al  comma  1,   presentata   all'Istituto
previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve  essere
corredata da copia o estratti  della  documentazione  prevista  dalla
normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui  emerga
la  sussistenza  dei   requisiti   necessari   per   l'anticipo   del
pensionamento  secondo   quanto   previsto   dall'articolo   1,   con
riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai necessari
periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo  1,  sia
alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili
a: 
    a) prospetto di paga; 
    b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del
lavoro; 
    c) libretto di lavoro; 
    d) contratto di lavoro individuale indicante anche  il  contratto
collettivo  nazionale,  territoriale,  aziendale  e  il  livello   di
inquadramento; 
    e) ordini  di  servizio,  schemi  di  turnazione  del  personale,
registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi
o mansioni; 
    f) documentazione medico-sanitaria; 
    g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza  di  tale
disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; 
    h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; 
    i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo  18
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  e  certificato  di
idoneita' alla guida. 
    l) documento di valutazione del rischio  previsto  dalle  vigenti
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    m) comunicazioni di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e  successive
modificazioni; 
    n) dichiarazione di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le
informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
    o) altra documentazione equipollente. 
  3.  L'ente  previdenziale  dal  quale  deve   essere   erogato   il
trattamento  pensionistico  comunica,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto di cui all'articolo  4,  all'interessato,  nel  caso  in  cui
l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza  utile
del  trattamento  pensionistico,  la  quale  resta  subordinata  alla
presentazione  all'ente  medesimo  della  domanda  di   pensionamento
dell'interessato  ai  fini  della  verifica   dell'integrazione   dei
requisiti previsti. 
  4. La presentazione della domanda oltre  i  termini  stabiliti  dal
comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti,  il
differimento   del   diritto   alla   decorrenza   del    trattamento
pensionistico anticipato pari a: 
    a) un mese, per un ritardo della  presentazione  compreso  in  un
mese; 
    b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso  tra  un
mese e due mesi; 
    c) tre mesi per un ritardo della presentazione  di  tre  mesi  ed
oltre. 
  5. A decorrere dal mese successivo alla data di  pubblicazione  del
decreto  di  cui  all'articolo  4,  vengono  adottate  modalita'   di
rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto,  dello
svolgimento da parte del lavoratore e  nel  relativo  periodo,  delle
attivita' di cui all'articolo 1. 
  6. Il datore di lavoro e'  tenuto  a  rendere  disponibile  per  il
lavoratore la documentazione di cui al comma 2,  tenuto  conto  degli
obblighi di conservazione della medesima. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  n.  66  del
          2003, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo  21
          novembre  2005,  n.  286  (Disposizioni  per  il  riassetto
          normativo   in   materia   di   liberalizzazione   regolata
          dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), e'  il
          seguente: 
              "Art. 18. Qualificazione iniziale. 
              1. I conducenti muniti della  carta  di  qualificazione
          del conducente devono aver compiuto: 
              a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          merci per cui  e'  richiesta  la  patente  di  guida  delle
          categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di  massa  di
          cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero  2),  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni, a condizione di aver  seguito  il  corso  di
          formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2; 
              b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto
          di merci per cui e' richiesta la  patente  di  guida  delle
          categorie  C  e  C+E,  fermi  restando  i  limiti  di   cui
          all'articolo 115, comma  1,  lettera  d),  numero  2),  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni,  a  condizione  di  aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale accelerato,  di  cui  all'articolo  19,
          comma 2-bis; 
              b-bis) 21 anni:  per  condurre  i  veicoli  adibiti  al
          trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida
          delle categorie C e C+E, a condizione di  aver  seguito  il
          corso di formazione iniziale accelerato di cui all'articolo
          19, comma 2-bis. 
              c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie D e D+E a condizione di  aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2; 
              d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie  D  e  D+E,  adibiti  a  servizi  di  linea   con
          percorrenza  non  superiore  a  50  chilometri,  ovvero  al
          trasporto, al massimo, di 16 passeggeri,  a  condizione  di
          aver seguito il corso formazione  iniziale  accelerato,  di
          cui all'articolo 19, comma 2-bis; 
              e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie D e D+E, a condizione di aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale accelerato,  di  cui  all'articolo  19,
          comma 2-bis. 
              2.  La   carta   di   qualificazione   del   conducente
          sostituisce il certificato di abilitazione professionale di
          tipo KC e KD  di  cui  all'articolo  311  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
              3.  I  conducenti  gia'   titolari   della   carta   di
          qualificazione del conducente per effettuare  trasporto  di
          merci,  che  intendono  conseguire  anche   la   carta   di
          qualificazione del conducente per effettuare  trasporto  di
          passeggeri, o viceversa, devono  dimostrare  esclusivamente
          la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova
          qualificazione.". 
              Il  testo  del  comma   2   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive modificazioni (Disposizioni urgenti  in  materia
          di lavori socialmente utili, di interventi a  sostegno  del
          reddito e nel settore previdenziale), e' il seguente: 
              "2. In caso di instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nel settore turistico il datore  di  lavoro  che
          non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici  inerenti
          al lavoratore puo'  integrare  la  comunicazione  entro  il
          terzo giorno successivo  a  quello  dell'instaurazione  del
          rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione  preventiva
          risultino   in   maniera   inequivocabile   la    tipologia
          contrattuale e l'identificazione del prestatore di  lavoro.
          La medesima procedura si applica ai tirocini di  formazione
          e di orientamento  e  ad  ogni  altro  tipo  di  esperienza
          lavorativa  ad  essi  assimilata.  Le  Agenzie  di   lavoro
          autorizzate dal Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno
          del mese successivo alla data di  assunzione,  al  Servizio
          competente nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  loro
          sede operativa, l'assunzione, la proroga  e  la  cessazione
          dei lavoratori temporanei assunti nel mese  precedente.  Le
          pubbliche amministrazioni sono tenute a  comunicare,  entro
          il ventesimo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente.". 
              - Il testo del comma 2 dell'articolo 4-bis, del decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
          agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di  lavoro,  in
          attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della  L.
          17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente: 
              "2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro,
          prima dell'inizio della attivita' di lavoro,  i  datori  di
          lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori  una
          copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro  di   cui   all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
          comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
          n. 152. L'obbligo si intende assolto nel  caso  in  cui  il
          datore di lavoro consegni al lavoratore, prima  dell'inizio
          della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale
          di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste
          dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.  Il  datore
          di  lavoro   pubblico   puo'   assolvere   all'obbligo   di
          informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio  1997,
          n. 152, con la consegna al lavoratore, entro  il  ventesimo
          giorno del mese successivo alla data di  assunzione,  della
          copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro ovvero con la consegna  della  copia  del  contratto
          individuale di lavoro. Tale obbligo  non  sussiste  per  il
          personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165." 
              - Il testo del decreto legislativo 26  maggio  1997  n.
          152  (Attuazione  della  direttiva  91/533/CEE  concernente
          l'obbligo del datore di lavoro di informare  il  lavoratore
          delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto  di
          lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  giugno
          1997, n. 135.