Art. 2 
 
 
                             Decorrenza 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si  applicano  a  decorrere
dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli  organi  di
controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati  successivo
ad un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,
riservando al genere meno rappresentato,  per  il  primo  mandato  in
applicazione della legge, una quota pari almeno  a  un  quinto  degli
amministratori e dei sindaci eletti.