Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) suino: un animale  della  specie  suina,  di  qualsiasi  eta',
allevato per la riproduzione o l'ingrasso; 
    b) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la puberta'
ed e' destinato alla riproduzione; 
    c) scrofetta: un suino di sesso femminile  che  ha  raggiunto  la
puberta', ma non ha ancora partorito; 
    d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha gia' partorito  una
prima volta; 
    e) scrofa in  allattamento:  un  suino  di  sesso  femminile  nel
periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli; 
    f) scrofa asciutta e gravida:  una  scrofa  nel  periodo  tra  lo
svezzamento e la fase perinatale; 
    g) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento; 
    h) suinetto: un suino dallo svezzamento all'eta' di 10 settimane; 
    i) suino all'ingrasso: un suino dall'eta' di  10  settimane  alla
macellazione o all'impiego come riproduttore; 
    l) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta,  in  cui  gli
animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.