Art. 2 
 
 
         Disposizioni comuni alle controversie disciplinate 
                         dal rito del lavoro 
 
  1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non  si  applicano,
salvo che siano espressamente  richiamati,  gli  articoli  413,  415,
settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421,  terzo  comma,  425,  426,
427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto  comma,
433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile. 
  2. L'ordinanza  prevista  dall'articolo  423,  secondo  comma,  del
codice di  procedura  civile  puo'  essere  concessa  su  istanza  di
ciascuna parte. 
  3. L'articolo 431,  quinto  comma,  si  applica  alle  sentenze  di
condanna a favore di ciascuna delle parti. 
  4.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto,  i  poteri  istruttori
previsti dall'articolo 421, secondo comma, del  codice  di  procedura
civile non vengono esercitati al di fuori  dei  limiti  previsti  dal
codice civile. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  413,  415,  417,
          417-bis, 420-bis, 421, 423, 425, 426, 427, 429,  431,  433,
          438 e 439 del Codice di procedura civile : 
              «Art.  413  (Giudice  competente).  -  Le  controversie
          previste  dall'articolo  409  sono  in   primo   grado   di
          competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. 
              Competente per  territorio  e'  il  giudice  nella  cui
          circoscrizione  e'  sorto  il  rapporto  ovvero  si   trova
          l'azienda o una sua dipendenza alla  quale  e'  addetto  il
          lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera  al
          momento della fine del rapporto. 
              Tale   competenza   permane   dopo   il   trasferimento
          dell'azienda  o  la  cessazione  di  essa   o   della   sua
          dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei  mesi
          dal trasferimento o dalla cessazione. 
              Competente per territorio per le controversie  previste
          dal numero 3) dell'articolo 409 e'  il  giudice  nella  cui
          circoscrizione  si  trova  il  domicilio  dell'agente,  del
          rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri
          rapporti di collaborazione di cui  al  predetto  numero  3)
          dell'articolo 409. 
              Competente per territorio per le controversie  relative
          ai rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche
          amministrazioni e' il giudice nella cui  circoscrizione  ha
          sede l'ufficio al quale il  dipendente  e'  addetto  o  era
          addetto al momento della cessazione del rapporto. 
              Nelle   controversie   nelle   quali   e'   parte   una
          Amministrazione   dello   Stato   non   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto  30  ottobre
          1933, n. 1611. 
              Qualora non trovino applicazione  le  disposizioni  dei
          commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18. 
              Sono nulle le clausole derogative della competenza  per
          territorio.». 
              «Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione
          dell'udienza). - Il ricorso e' depositato nella cancelleria
          del giudice competente insieme  con  i  documenti  in  esso
          indicati. 
              Il  giudice,  entro  cinque  giorni  dal  deposito  del
          ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione,  alla
          quale le parti sono tenute a comparire personalmente. 
              Tra il giorno del deposito del ricorso e  l'udienza  di
          discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni. 
              Il  ricorso  unitamente  al   decreto   di   fissazione
          dell'udienza, deve essere notificato al convenuto,  a  cura
          dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del
          decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417. 
              Tra la data di  notificazione  al  convenuto  e  quella
          dell'udienza di discussione deve  intercorrere  un  termine
          non minore di trenta giorni. 
              Il termine di cui al  comma  precedente  e'  elevato  a
          quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e' elevato a
          ottanta giorni nel caso in cui  la  notificazione  prevista
          dal quarto comma debba effettuarsi all'estero. 
              Nelle controversie relative ai rapporti di  lavoro  dei
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
          comma  dell'articolo  413,   il   ricorso   e'   notificato
          direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi
          dell'articolo 144, secondo comma.  Per  le  amministrazioni
          statali o ad esse equiparate, ai fini della  rappresentanza
          e difesa in giudizio, si osservano  le  disposizioni  delle
          leggi speciali che prescrivono la notificazione presso  gli
          uffici   dell'Avvocatura   dello   Stato   competente   per
          territorio.». 
              «Art.  417  (Costituzione  e  difesa  personali   delle
          parti). - In primo grado la parte puo'  stare  in  giudizio
          personalmente quando il valore della causa non eccede  euro
          129,11. 
              La parte che sta in giudizio personalmente  propone  la
          domanda  nelle  forme  di  cui  all'articolo   414   o   si
          costituisce  nelle  forme  di  cui  all'articolo  416   con
          elezione di  domicilio  nell'ambito  del  territorio  della
          Repubblica. 
              Puo' proporre la domanda anche verbalmente  davanti  al
          giudice che ne fa redigere processo verbale. 
              Il ricorso o il processo  verbale  con  il  decreto  di
          fissazione  dell'udienza  devono   essere   notificati   al
          convenuto e allo stesso attore  a  cura  della  cancelleria
          entro i termini di cui all'articolo 415. 
              Alle parti che stanno in  giudizio  personalmente  ogni
          ulteriore atto  o  memoria  deve  essere  notificato  dalla
          cancelleria.». 
              «Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
          - Nelle controversie relative ai  rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
          comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo
          grado le amministrazioni stesse possono stare  in  giudizio
          avvalendosi direttamente di propri dipendenti. 
              Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai
          fini  della  rappresentanza  e  difesa  in   giudizio,   la
          disposizione di cui al comma precedente  si  applica  salvo
          che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove
          vengano in rilievo questioni di massima o  aventi  notevoli
          riflessi economici, determini di assumere  direttamente  la
          trattazione della causa dandone immediata comunicazione  ai
          competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche'
          al  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   anche   per
          l'eventuale emanazione di  direttive  agli  uffici  per  la
          gestione del contenzioso del lavoro.  In  ogni  altro  caso
          l'Avvocatura  dello  Stato  trasmette   immediatamente,   e
          comunque non oltre  7  giorni  dalla  notifica  degli  atti
          introduttivi,  gli  atti  stessi   ai   competenti   uffici
          dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui
          al comma precedente. 
              Gli enti locali, anche al fine di  realizzare  economie
          di    gestione,    possono    utilizzare    le    strutture
          dell'amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno,
          alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al  primo
          comma.». 
              «Art.     420-bis      (Accertamento      pregiudiziale
          sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei  contratti
          e accordi collettivi). - Quando per la definizione  di  una
          controversia  di  cui  all'articolo   409   e'   necessario
          risolvere in via pregiudiziale  una  questione  concernente
          l'efficacia,  la  validita'   o   l'interpretazione   delle
          clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il
          giudice decide  con  sentenza  tale  questione,  impartendo
          distinti  provvedimenti  per  l'ulteriore   istruzione   o,
          comunque, per la  prosecuzione  della  causa  fissando  una
          successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni. 
              La  sentenza  e'  impugnabile  soltanto   con   ricorso
          immediato per cassazione da proporsi entro sessanta  giorni
          dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. 
              Copia del  ricorso  per  cassazione  deve,  a  pena  di
          inammissibilita' del ricorso, essere depositata  presso  la
          cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata
          entro venti giorni dalla  notificazione  del  ricorso  alle
          altre  parti;  il  processo  e'  sospeso  dalla  data   del
          deposito.». 
              «Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice
          indica alle parti in ogni momento  le  irregolarita'  degli
          atti e dei documenti che possono essere  sanate  assegnando
          un termine per provvedervi,  salvo  gli  eventuali  diritti
          quesiti. 
              Puo' altresi' disporre d'ufficio in  qualsiasi  momento
          l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
          stabiliti dal codice civile, ad  eccezione  del  giuramento
          decisorio,  nonche'  la   richiesta   di   informazioni   e
          osservazioni, sia  scritte  che  orali,  alle  associazioni
          sindacali indicate dalle parti. Si osserva la  disposizione
          del comma sesto dell'articolo 420. 
              Dispone, su istanza di parte, l'accesso  sul  luogo  di
          lavoro, purche' necessario al  fine  dell'accertamento  dei
          fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita'  l'esame
          dei testimoni sul luogo stesso. 
              Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
          comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti  della
          causa, anche  di  quelle  persone  che  siano  incapaci  di
          testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia  vietato
          a norma dell'articolo 247.». 
              «Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme).  -  Il
          giudice, su istanza di parte, in ogni stato  del  giudizio,
          dispone  con  ordinanza  il  pagamento  delle   somme   non
          contestate. 
              Egualmente, in ogni  stato  del  giudizio,  il  giudice
          puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza  il
          pagamento di una somma a titolo provvisorio quando  ritenga
          il diritto accertato e nei limiti della quantita'  per  cui
          ritiene gia' raggiunta la prova. 
              Le ordinanze di cui ai commi  precedenti  costituiscono
          titolo esecutivo. 
              L'ordinanza di cui al secondo comma e'  revocabile  con
          la sentenza che decide la causa.». 
              «Art. 425 (Richiesta  di  informazioni  e  osservazioni
          alle  associazioni  sindacali).  -  Su  istanza  di  parte,
          l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha  facolta'
          di rendere in  giudizio,  tramite  un  suo  rappresentante,
          informazioni e osservazioni orali o scritte. 
              Tali informazioni e osservazioni  possono  essere  rese
          anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto  l'accesso
          ai sensi del terzo comma dell'articolo 421. 
              A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del  sesto
          comma dell'articolo 420. 
              Il giudice puo' richiedere alle associazioni  sindacali
          il testo dei contratti  e  accordi  collettivi  di  lavoro,
          anche aziendali, da applicare nella causa.». 
              «Art.  426  (Passaggio  dal  rito  ordinario  al   rito
          speciale). -  Il  giudice,  quando  rileva  che  una  causa
          promossa nelle forme ordinarie riguarda  uno  dei  rapporti
          previsti dall'articolo 409, fissa con  ordinanza  l'udienza
          di cui all'articolo 420 e il termine  perentorio  entro  il
          quale   le   parti   dovranno   provvedere    all'eventuale
          integrazione degli atti introduttivi mediante  deposito  di
          memorie e documenti in cancelleria. 
              Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma  degli
          articoli che precedono.». 
              «Art.  427  (Passaggio  dal  rito  speciale   al   rito
          ordinario). - Il  giudice,  quando  rileva  che  una  causa
          promossa nelle forme stabilite dal presente  capo  riguarda
          un rapporto diverso da quelli previsti  dall'articolo  409,
          se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che
          gli  atti  siano  messi  in  regola  con  le   disposizioni
          tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al  giudice
          competente, fissando un termine perentorio non superiore  a
          trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario. 
              In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito
          speciale  avranno  l'efficacia   consentita   dalle   norme
          ordinarie.». 
              «Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza il
          giudice,  esaurita  la  discussione  orale   e   udite   le
          conclusioni  delle  parti,  pronuncia  sentenza   con   cui
          definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della
          esposizione delle ragioni  di  fatto  e  di  diritto  della
          decisione.  In  caso  di  particolare  complessita'   della
          controversia, il giudice fissa nel dispositivo un  termine,
          non superiore a sessanta  giorni,  per  il  deposito  della
          sentenza. 
              Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle
          parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci
          giorni per il deposito  di  note  difensive,  rinviando  la
          causa all'udienza immediatamente successiva  alla  scadenza
          del termine suddetto, per la  discussione  e  la  pronuncia
          della sentenza. 
              Il giudice, quando pronuncia sentenza  di  condanna  al
          pagamento di somme di denaro per crediti  di  lavoro,  deve
          determinare, oltre gli interessi nella  misura  legale,  il
          maggior danno eventualmente subito dal  lavoratore  per  la
          diminuzione di  valore  del  suo  credito,  condannando  al
          pagamento della somma relativa con  decorrenza  dal  giorno
          della maturazione del diritto.». 
              «Art. 431 (Esecutorieta' della sentenza). - Le sentenze
          che  pronunciano  condanna  a  favore  del  lavoratore  per
          crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono
          provvisoriamente esecutive. 
              All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia  del
          dispositivo, in pendenza del termine per il deposito  della
          sentenza. 
              Il giudice di appello puo' disporre con  ordinanza  non
          impugnabile  che  l'esecuzione  sia  sospesa  quando  dalla
          stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. 
              La sospensione disposta a norma  del  comma  precedente
          puo' essere anche parziale e, in  ogni  caso,  l'esecuzione
          provvisoria resta  autorizzata  fino  alla  somma  di  euro
          258,23. 
              Le sentenze  che  pronunciano  condanna  a  favore  del
          datore di lavoro sono  provvisoriamente  esecutive  e  sono
          soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. 
              Il giudice di appello puo' disporre con  ordinanza  non
          impugnabile che l'esecuzione sia  sospesa  in  tutto  o  in
          parte quando ricorrono gravi motivi.». 
              «Art. 433 (Giudice d'appello). -  L'appello  contro  le
          sentenze   pronunciate   nei   processi    relativi    alle
          controversie  previste  nell'articolo   409   deve   essere
          proposto  con  ricorso  davanti  alla  corte   di   appello
          territorialmente competente  in  funzione  di  giudice  del
          lavoro. 
              Ove   l'esecuzione   sia    iniziata,    prima    della
          notificazione  della  sentenza,   l'appello   puo'   essere
          proposto  con  riserva  dei  motivi  che  dovranno   essere
          presentati nel termine di cui all'articolo 434.». 
              «Art. 438 (Deposito della sentenza di  appello).  -  Il
          deposito  della  sentenza  di  appello  e'  effettuato  con
          l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430. 
              Si applica il disposto del secondo comma  dell'articolo
          431.». 
              «Art. 439 (Cambiamento del rito in appello). - La corte
          di appello, se ritiene che il procedimento in  primo  grado
          non si sia svolto secondo il  rito  prescritto,  procede  a
          norma degli articoli 426 e 427.».