Art. 2 
 
 
Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento  o
                              confinati 
 
  1.  Qualsiasi  attivita'  lavorativa  nel  settore  degli  ambienti
sospetti di inquinamento o confinati puo' essere svolta unicamente da
imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei
seguenti requisiti: 
    a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni  in  materia
di  valutazione  dei  rischi,  sorveglianza  sanitaria  e  misure  di
gestione delle emergenze; 
    b)  integrale  e  vincolante  applicazione  anche  del  comma   2
dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  nel
caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; 
    c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30  per
cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa  a
lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato  ovvero  anche
con altre tipologie contrattuali  o  di  appalto,  a  condizione,  in
questa  seconda  ipotesi,  che  i  relativi  contratti  siano   stati
preventivamente certificati ai sensi del Titolo  VIII,  Capo  I,  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale  esperienza  deve
essere necessariamente in possesso dei  lavoratori  che  svolgono  le
funzioni di preposto; 
    d)  avvenuta  effettuazione  di  attivita'  di   informazione   e
formazione di tutto il personale, ivi compreso il  datore  di  lavoro
ove impiegato  per  attivita'  lavorative  in  ambienti  sospetti  di
inquinamento o confinati, specificamente mirato alla  conoscenza  dei
fattori di rischio propri di tali attivita', oggetto di  verifica  di
apprendimento e aggiornamento.  I  contenuti  e  le  modalita'  della
formazione  di  cui  al  periodo  che   precede   sono   individuati,
compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34  e  37  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con   accordo   in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali; 
    e)   possesso   di   dispositivi   di   protezione   individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla  prevenzione  dei
rischi propri delle attivita'  lavorative  in  ambienti  sospetti  di
inquinamento o confinati e avvenuta  effettuazione  di  attivita'  di
addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione  e
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66
e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81; 
    f) avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento di  tutto
il personale  impiegato  per  le  attivita'  lavorative  in  ambienti
sospetti di inquinamento o  confinati,  ivi  compreso  il  datore  di
lavoro, relativamente alla applicazione  di  procedure  di  sicurezza
coerenti  con  le  previsioni  di  cui  agli  articoli  66  e  121  e
dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81; 
    g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia
di Documento unico di regolarita' contributiva; 
    h) integrale applicazione della parte economica e normativa della
contrattazione collettiva di settore, compreso  il  versamento  della
contribuzione all'eventuale ente bilaterale di  riferimento,  ove  la
prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai  contratti  e
accordi collettivi di  settore  sottoscritti  da  organizzazioni  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale. 
  2. In relazione alle attivita' lavorative in ambienti  sospetti  di
inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a  subappalti,  se
non autorizzati espressamente dal  datore  di  lavoro  committente  e
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni del  presente  regolamento  si  applicano  anche  nei
riguardi  delle  imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  ai  quali  le
lavorazioni vengano subappaltate. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il  testo  dell'articolo  21,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: 
              «Art.   21   (Disposizioni   relative   ai   componenti
          dell'impresa familiare  di  cui  all'articolo  230-bis  del
          codice civile e ai lavoratori autonomi). - (Omissis). 
              2. I soggetti di  cui  al  comma  1,  relativamente  ai
          rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a  proprio
          carico hanno facolta' di: 
                a) beneficiare della sorveglianza  sanitaria  secondo
          le previsioni di cui all'articolo 41,  fermi  restando  gli
          obblighi previsti da norme speciali; 
                b) partecipare a corsi  di  formazione  specifici  in
          materia di salute e sicurezza sul  lavoro,  incentrati  sui
          rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni
          di  cui  all'articolo  37,  fermi  restando  gli   obblighi
          previsti da norme speciali.». 
              - Il  testo  del  titolo  VIII,  capo  I,  del  decreto
          legislativo 10 settembre del 2003, n.276 (Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato  del  lavoro,di
          cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O. 
              - Il testo degli articoli 34 e 37, del  citato  decreto
          legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: 
              «Art. 34 (Svolgimento diretto da parte  del  datore  di
          lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).
          - 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il
          datore di  lavoro  puo'  svolgere  direttamente  i  compiti
          propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
          di primo soccorso, nonche'  di  prevenzione  incendi  e  di
          evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone
          preventiva informazione al  rappresentante  dei  lavoratori
          per la  sicurezza  ed  alle  condizioni  di  cui  ai  commi
          successivi. 
              1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma
          6,  nelle  imprese  o  unita'  produttive  fino  a   cinque
          lavoratori il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i
          compiti di primo soccorso,  nonche'  di  prevenzione  degli
          incendi e di evacuazione,  anche  in  caso  di  affidamento
          dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
          protezione  a  persone  interne  all'azienda  o  all'unita'
          produttiva  o  a  servizi  esterni  cosi'   come   previsto
          all'articolo  31,  dandone   preventiva   informazione   al
          rappresentante dei lavoratori  per  la  sicurezza  ed  alle
          condizioni di cui al comma 2-bis. 
              2. Il datore di lavoro che intende svolgere  i  compiti
          di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
          durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati  alla
          natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro  e  relativi
          alle attivita' lavorative, nel  rispetto  dei  contenuti  e
          delle articolazioni definiti mediante accordo  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore  del
          presente  decreto  legislativo.  Fino  alla   pubblicazione
          dell'accordo  di  cui  al  periodo   precedente,   conserva
          validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3
          del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui  contenuto
          e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano in sede di definizione dell'accordo  di  cui  al
          periodo precedente. 
              2-bis. Il datore di lavoro che  svolge  direttamente  i
          compiti  di  cui  al  comma  1-bis  deve  frequentare   gli
          specifici corsi di formazione previsti agli articoli  45  e
          46. 
              3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di  cui  al
          comma  1  e'  altresi'  tenuto  a  frequentare   corsi   di
          aggiornamento nel rispetto di quanto previsto  nell'accordo
          di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al  precedente
          periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i
          corsi di cui all'articolo 3  del  decreto  ministeriale  16
          gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
          sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre
          1994, n. 626.». 
              «Art.  37  (Formazione  dei  lavoratori  e   dei   loro
          rappresentanti). - 1. Il  datore  di  lavoro  assicura  che
          ciascun lavoratore riceva  una  formazione  sufficiente  ed
          adeguata in materia di salute e sicurezza,  anche  rispetto
          alle conoscenze linguistiche, con  particolare  riferimento
          a: 
                a)   concetti   di   rischio,   danno,   prevenzione,
          protezione,  organizzazione  della  prevenzione  aziendale,
          diritti e doveri dei vari  soggetti  aziendali,  organi  di
          vigilanza, controllo, assistenza; 
                b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
          e alle conseguenti misure  e  procedure  di  prevenzione  e
          protezione  caratteristici  del  settore  o   comparto   di
          appartenenza dell'azienda. 
              2. La durata, i contenuti minimi e le  modalita'  della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. 
              3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che  ciascun
          lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
          merito ai rischi specifici di cui ai  titoli  del  presente
          decreto successivi al I.  Ferme  restando  le  disposizioni
          gia' in vigore in materia, la formazione di cui al  periodo
          che precede e' definita mediante l'accordo di cui al  comma
          2. 
              4.  La  formazione  e,  ove  previsto,  l'addestramento
          specifico devono avvenire in occasione: 
                a)  della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o
          dell'inizio  dell'utilizzazione  qualora   si   tratti   di
          somministrazione di lavoro; 
                b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
                c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro
          o di  nuove  tecnologie,  di  nuove  sostanze  e  preparati
          pericolosi. 
              5. L'addestramento viene effettuato da persona  esperta
          e sul luogo di lavoro. 
              6.  La   formazione   dei   lavoratori   e   dei   loro
          rappresentanti  deve  essere  periodicamente  ripetuta   in
          relazione all'evoluzione dei  rischi  o  all'insorgenza  di
          nuovi rischi. 
              7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del  datore
          di  lavoro,  un'adeguata  e  specifica  formazione   e   un
          aggiornamento periodico in relazione ai propri  compiti  in
          materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
          formazione di cui al presente comma comprendono: 
                a)  principali  soggetti  coinvolti  e   i   relativi
          obblighi; 
                b)  definizione  e  individuazione  dei  fattori   di
          rischio; 
                c) valutazione dei rischi; 
                d)    individuazione    delle    misure     tecniche,
          organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
              7-bis. La formazione di cui  al  comma  7  puo'  essere
          effettuata anche presso gli  organismi  paritetici  di  cui
          all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o  presso
          le associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei
          lavoratori. 
              8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1,  possono
          avvalersi dei percorsi  formativi  appositamente  definiti,
          tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              9.   I   lavoratori   incaricati   dell'attivita'    di
          prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
          luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza  devono  ricevere  un'adeguata  e  specifica
          formazione  e  un  aggiornamento   periodico;   in   attesa
          dell'emanazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 46,  continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
          data 10 marzo  1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo  dell'articolo
          13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
              10. Il rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza
          ha diritto ad una  formazione  particolare  in  materia  di
          salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
          negli ambiti in cui  esercita  la  propria  rappresentanza,
          tale da assicurargli adeguate competenze  sulle  principali
          tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
              11. Le modalita', la durata  e  i  contenuti  specifici
          della formazione del rappresentante dei lavoratori  per  la
          sicurezza  sono  stabiliti  in   sede   di   contrattazione
          collettiva nazionale, nel rispetto dei  seguenti  contenuti
          minimi: a) principi giuridici comunitari  e  nazionali;  b)
          legislazione generale e speciale in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e  i
          relativi obblighi;  d)  definizione  e  individuazione  dei
          fattori  di  rischio;  e)  valutazione   dei   rischi;   f)
          individuazione  delle  misure  tecniche,  organizzative   e
          procedurali  di  prevenzione  e  protezione;   g)   aspetti
          normativi dell'attivita' di rappresentanza dei  lavoratori;
          h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
          dei corsi e' di 32 ore  iniziali,  di  cui  12  sui  rischi
          specifici presenti in azienda e le  conseguenti  misure  di
          prevenzione  e  protezione  adottate,   con   verifica   di
          apprendimento.  La  contrattazione   collettiva   nazionale
          disciplina  le  modalita'  dell'obbligo  di   aggiornamento
          periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4  ore
          annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
          a 8 ore annue per  le  imprese  che  occupano  piu'  di  50
          lavoratori. 
              12. La formazione dei  lavoratori  e  quella  dei  loro
          rappresentanti deve avvenire,  in  collaborazione  con  gli
          organismi  paritetici,  ove  presenti  nel  settore  e  nel
          territorio in cui  si  svolge  l'attivita'  del  datore  di
          lavoro, durante l'orario di lavoro e  non  puo'  comportare
          oneri economici a carico dei lavoratori. 
              13.  Il  contenuto   della   formazione   deve   essere
          facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
          loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
          riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
          della comprensione  e  conoscenza  della  lingua  veicolare
          utilizzata nel percorso formativo. 
              14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
          delle attivita' di formazione di cui  al  presente  decreto
          sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   i),   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in   quanto
          attivato  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni.   Il
          contenuto del libretto formativo e' considerato dal  datore
          di lavoro ai fini della programmazione della  formazione  e
          di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
          verifica degli obblighi di cui al presente decreto.».