Art. 2 
 
                       Gestioni previdenziali 
 
  1. Nell'allegato n. 2 sono indicati: 
    a) l'adeguamento degli importi  dei  trasferimenti  dovuti  dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,  comma  3,  lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e
successive modificazioni, per l'anno 2012; 
    b) gli importi complessivamente dovuti  dallo  Stato  per  l'anno
2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a); 
    c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012
ai sensi del comma 4, lettera a). 
  2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra  le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni.
Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
riparto, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989; 
    b) alla gestione speciale minatori; 
    c) all'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS). 
  3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati: 
    a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per
l'erogazione delle  pensioni,  assegni  e  indennita'  agli  invalidi
civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
    b) gli importi, utilizzati  per  il  finanziamento  dei  maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base  del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
per l'anno 2010, trasferite alla  gestione  di  cui  all'articolo  37
della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  e  successive  modificazioni,  in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni  e  provvidenze  varie,
ovvero  accantonate  presso  la  medesima  gestione,  in  quanto  non
utilizzate per i rispettivi scopi. 
  4. E' istituita presso l'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione  degli
interventi assistenziali e di sostegno alla gestione  previdenziale»,
il cui finanziamento e' assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio
dell'INPDAP, sono istituite  apposite  evidenze  contabili,  relative
alla gestione di cui al primo periodo  del  presente  comma,  nonche'
alle  gestioni  che  erogano  trattamenti  pensionistici  e  di  fine
servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo: 
    a) una quota parte di ciascuna  mensilita'  di  pensione  erogata
dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente  adeguata,  con  la  legge  di
stabilita', in base alle variazioni dell'indice nazionale  annuo  dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato  di  un   punto
percentuale ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, e successive modificazioni; 
    b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico  dello
Stato previsti da specifiche disposizioni di legge. 
  5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e
successive modificazioni, dopo il  terzo  periodo,  sono  inseriti  i
seguenti:  «Al  fine  di  garantire  il  pagamento  dei   trattamenti
pensionistici e' stabilito un apporto  dello  Stato  a  favore  della
gestione di  cui  al  comma  1.  Tale  apporto  e'  erogato  su  base
trimestrale,   subordinatamente   alla   verifica   delle   effettive
necessita' finanziarie della citata  gestione,  riferite  al  singolo
esercizio finanziario». All'articolo 2, comma  499,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a:  «legge
23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse.