Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123.(Luogo di
svolgimento  dell'udienza  di  convalida  e  dell'interrogatorio  del
detenuto) - 1. Salvo  quanto  previsto  dall'art.121,  nonche'  dagli
artt.449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida  si  svolge
nel luogo dove l'arrestato o il fermato e'  custodito.  Nel  medesimo
luogo si svolge  l'interrogatorio  della  persona  che  si  trovi,  a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono
eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con  decreto
motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o
del detenuto per la comparizione davanti a se'. ». 
    b)  dopo  l'art.123,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  123-bis
(Custodia dell'arrestato). - 1. Nei casi  previsti  nell'art.558  del
codice, l'arrestato viene  custodito  dagli  ufficiali  e  agenti  di
polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario  in
cui e' stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero puo'  disporre
che l'arrestato venga condotto nella  casa  circondariale  del  luogo
dove l'arresto e' stato eseguito, o presso altra casa  circondariale,
anche quando gli ufficiali e  agenti  che  hanno  eseguito  l'arresto
rappresentino   la   pericolosita'   della   persona   arrestata    o
l'incompatibilita' della stessa con la  permanenza  nelle  camere  di
sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.». 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  e'
individuata  la  quota  di  risorse  da  trasferire  dallo  stato  di
previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese  sostenute  in
applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.