Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123.(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art.121, nonche' dagli artt.449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con decreto motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a se'. ». b) dopo l'art.123, e' inserito il seguente: «Art. 123-bis (Custodia dell'arrestato). - 1. Nei casi previsti nell'art.558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui e' stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosita' della persona arrestata o l'incompatibilita' della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.». 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e' individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.