Art. 2 
 
 
                       Tribunale delle imprese 
 
  1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) agli articoli 1 e  2  le  parole:  «sezioni  specializzate  in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono  sostituite,
ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in  materia
di impresa»; 
    b)  all'articolo  2,  le  parole:  «in  materia   di   proprieta'
industriale ed intellettuale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
materia di impresa»; 
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). 
  1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: 
    a) controversie di cui all'articolo 134 del  decreto  legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; 
    b) controversie in materia di diritto d'autore; 
    c) azioni di classe  di  cui  all'articolo  140-bis  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice
civile  ovvero  alle  societa'  da  queste  controllate  o   che   le
controllano, per le cause: 
    a) tra soci delle societa', inclusi coloro  la  cui  qualita'  di
socio e' oggetto di controversia; 
    b) relative al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i
diritti inerenti; 
    c)  di  impugnazione  di  deliberazioni  e  decisioni  di  organi
sociali; 
    d) tra soci e societa'; 
    e) in materia di patti parasociali; 
    f)  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi   o   di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari; 
    g) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai
creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le
controllano; 
    h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma,  n.
3,  all'articolo  2497-septies  e  all'articolo  2545-septies  codice
civile; 
    i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una  societa'  di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice  civile,  quando
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario». 
  2. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e'  inserito  il  seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni  specializzate  di
cui al decreto legislativo 26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis». 
  3.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 2 e' versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnato  al  fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  4. Il comma 4  dell'articolo  140-bis  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita  la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni». 
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in  vigore
del presente decreto. 
  6. L'amministrazione  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita'
relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri e con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente".