Art. 2 
 
                         Pesca professionale 
 
  1. La pesca  professionale  e'  l'attivita'  economica  organizzata
svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta  alla
ricerca di organismi acquatici viventi,  alla  cala,  alla  posa,  al
traino e al recupero di un attrezzo  da  pesca,  al  trasferimento  a
bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a  bordo,  alla
trasformazione a bordo,  al  trasferimento,  alla  messa  in  gabbia,
all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. 
  2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale, purche' non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate  dall'imprenditore  ittico
mediante l'utilizzo  di  prodotti  provenienti  in  prevalenza  dalla
propria  attivita'  di  pesca  ovvero  di  attrezzature   o   risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica,  le  seguenti
attivita': 
    a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio  su  navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»; 
    b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali  e
di servizi, finalizzate  alla  corretta  fruizione  degli  ecosistemi
acquatici delle risorse  della  pesca  e  alla  valorizzazione  degli
aspetti  socio-culturali  delle   imprese   ittiche   esercitate   da
imprenditori,  singoli  o  associati,  attraverso  l'utilizzo   della
propria   abitazione   o   di    struttura    nella    disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»; 
    c) la trasformazione, la distribuzione e  la  commercializzazione
dei  prodotti  della  pesca,  nonche'  le  azioni  di  promozione   e
valorizzazione; 
    d) l'attuazione di interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli  ecosistemi
acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. 
  3. Alle  opere  ed  alle  strutture  destinate  all'ittiturismo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2  e  3,  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge  5
febbraio  1992,  n.  104,   relativamente   all'utilizzo   di   opere
provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento  delle  barriere
architettoniche. 
  4. L'imbarco  di  persone  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'
autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della
nave  da  pesca  secondo  le  modalita'  fissate  dalle  disposizioni
vigenti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia -  Testo  A),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 19 (L) (Contributo di  costruzione  per  opere  o
          impianti non destinati alla residenza). (Legge  28  gennaio
          1977, n. 10, art. 10). (Omissis). 
              2. Il permesso di costruire relativo  a  costruzioni  o
          impianti destinati ad attivita' turistiche,  commerciali  e
          direzionali o  allo  svolgimento  di  servizi  comporta  la
          corresponsione di un contributo  pari  all'incidenza  delle
          opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16,
          nonche' una quota non superiore al 10 per cento  del  costo
          documentato di costruzione da stabilirsi, in  relazione  ai
          diversi tipi di attivita', con deliberazione del  consiglio
          comunale. 
              3. Qualora la destinazione d'uso delle  opere  indicate
          nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole
          previste dall'art. 17, venga comunque modificata nei  dieci
          anni successivi all'ultimazione dei lavori,  il  contributo
          di   costruzione   e'   dovuto   nella    misura    massima
          corrispondente alla  nuova  destinazione,  determinata  con
          riferimento al momento dell'intervenuta variazione.». 
              - Il  testo  dell'art.  24,  comma  2,  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104 (Legge  -  quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   17
          febbraio 1992, n. 39, S.O., cosi' recita: 
              «2. Per  gli  edifici  pubblici  e  privati  aperti  al
          pubblico soggetti ai vincoli di cui alle  leggi  1°  giugno
          1939, n. 1089, e  successive  modificazioni,  e  29  giugno
          1939, n.  1497,  e  successive  modificazioni,  nonche'  ai
          vincoli previsti  da  leggi  speciali  aventi  le  medesime
          finalita',  qualora  le   autorizzazioni   previste   dagli
          articoli 4 e 5 della citata  legge  n.  13  del  1989,  non
          possano venire concesse, per il mancato rilascio del  nulla
          osta da parte delle autorita' competenti  alla  tutela  del
          vincolo, la conformita' alle norme vigenti  in  materia  di
          accessibilita'   e   di    superamento    delle    barriere
          architettoniche   puo'   essere   realizzata   con    opere
          provvisionali, come definite dall'art. 7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 gennaio  1956,  n.  164,  nei
          limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.».