Art. 2 
 
 
        Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato
5 alla Parte terza del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
sono assimilate alle acque reflue domestiche: 
    a) le acque che prima di ogni trattamento  depurativo  presentano
le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla  tabella  1
dell'Allegato A; 
    b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono
attivita' di produzione di  beni  e  prestazione  di  servizi  i  cui
scarichi terminali provengono  esclusivamente  da  servizi  igienici,
cucine e mense; 
    c) le acque  reflue  provenienti  dalle  categorie  di  attivita'
elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate
nella stessa tabella. 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  101,  comma  7,
lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza
di disciplina regionale si applicano i criteri  di  assimilazione  di
cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il riferimento all'Allegato 5 del citato  decreto
          legislativo  n.152  del  2006,  vedasi  nelle   note   alle
          premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  101,  comma  7,
          lettera e), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «7. - Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai  fini
          della disciplina degli  scarichi  e  delle  autorizzazioni,
          sono assimilate  alle  acque  reflue  domestiche  le  acque
          reflue: 
                a) provenienti da imprese dedite esclusivamente  alla
          coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; 
                b) provenienti da imprese dedite  ad  allevamento  di
          bestiame; 
                c) provenienti da imprese dedite  alle  attivita'  di
          cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attivita'  di
          trasformazione  o  di   valorizzazione   della   produzione
          agricola,  inserita   con   carattere   di   normalita'   e
          complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale
          e  con  materia  prima  lavorata  proveniente   in   misura
          prevalente dall'attivita' di coltivazione  dei  terreni  di
          cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita'; 
                d) provenienti da impianti  di  acqua  coltura  e  di
          piscicoltura  che  diano  luogo  a   scarico   e   che   si
          caratterizzino per  una  densita'  di  allevamento  pari  o
          inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio  d'acqua  o
          in  cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari   o
          inferiore a 50 litri al minuto secondo; 
                e) aventi caratteristiche qualitative  equivalenti  a
          quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; 
                f) provenienti da attivita' termali, fatte  salve  le
          discipline regionali di settore.».